Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/02/2016, n. 1914

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La decisione che pronunci l'inammissibilità dell'appello per ragioni processuali, ancorché adottata con ordinanza richiamante l'art. 348 ter c.p.c. ed eventualmente nel rispetto della relativa procedura, è impugnabile con ricorso ordinario per cassazione, trattandosi, nella sostanza, di una sentenza di carattere processuale che, come tale, non contiene alcun giudizio prognostico negativo circa la fondatezza nel merito del gravame, differendo, così, dalle ipotesi in cui tale giudizio prognostico venga espresso, anche se, eventualmente, fuori dei casi normativamente previsti.

L'ordinanza di inammissibilità dell'appello resa ex art. 348 ter c.p.c. non è ricorribile per cassazione, nemmeno ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., ove si denunci l'omessa pronuncia su un motivo di gravame, attesa la natura complessiva del giudizio "prognostico" che la caratterizza, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza ed a tutti i motivi di ciascuna di queste, ponendosi, eventualmente, in tale ipotesi, solo un problema di motivazione.

L'ordinanza di inammissibilità dell'appello resa ex art. 348 ter c.p.c. è ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, per mero esempio, l'inosservanza delle specifiche previsioni di cui agli artt. 348 bis, comma 2, e 348 ter, commi 1, primo periodo e 2, primo periodo, c.p.c.), purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/02/2016, n. 1914
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1914
Data del deposito : 2 febbraio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

19 14/16 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO impugnazione ordinanza ex LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE art. 348 ter c.p.c. SEZIONI UNITE CIVILI R.G.N. 6221/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 7242/2013 - Primo Pres.te f.f. Dott. L A R 1914 Cron. Presidente Sezione Dott. M CA Rep. Presidente Sezione Dott. G AO - Ud. 06/10/2015 Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI PU Consigliere C. I. Dott. A CA Consigliere Dott. M M CNI Dott. A ALA Consigliere - Rel. Consigliere Dott. C D I Consigliere Dott. B V ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 6221-2013 proposto da: RIZZANI DE ECCHER S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in2015 386 PAOLO EMILIO 32 ROMA, VIA presso lo studio dell'avvocato M C, rappresentata e difesa dall'avvocato M M, per delega a margine del ricorso;
ricorrente -

contro

COSTRUZIONI S.R.L. (già A. Zeudi s.r.l.), in VITERBO del legale rappresentante pro-tempore, persona CONFALONIERIelettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. 5, presso lo studio dell'avvocato A M, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALFONSO DISTASO, per delega in calce al controricorso;
controricorrente sul ricorso 7242-2013 proposto da: RIZZANI DE ECCHER S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in EMILIO 32, presso lo studio ROMA, VIA PAOLO M C, rappresentata e difesa dell'avvocato dall'avvocato M M, per delega a margine del ricorso;
ricorrente

contro

EDITALIA S.R.L. UNIPERSONALE (in qualità di cessionaria Costruzioni s.r.l.), del credito vantato da Viterbo VITERBO COSTRUZIONI S.R.L. (già A. Zeudi s.r.l.), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro- tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MANZI, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato A D, per deleghe in calce ai rispettivi controricorsi;
controricorrenti - avverso l'ordinanza n. 104/2013 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE depositata il 19/02/2013 per il ricorso r.g. n. 6221/2013, avverso la sentenza n. 1184/2012 del TRIBUNALE di UDINE depositata il 05/09/2012 per il ricorso r.g. n. 7242/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/2015 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;
uditi gli avvocati Alfonso DISTASO, Andrea MANZI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. UMBERTO APICE, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso straordinario, rigetto del ricorso ordinario. Ritenuto in fatto R de Eccher s.p.a. e A. Zeudi s.r.l. stipularono, rispettivamente il 28 febbraio ed il 10 marzo 2008, un contratto di subappalto ed un contratto di fornitura aventi ad oggetto lavori di ammodernamento di un tratto della S.S. 16 Adriatica, e, a seguito di problematiche insorte durante l'esecuzione di tali contratti, addivennero poi, in data 26 agosto 2008, alla stipulazione di un atto di transazione prevedente tra l'altro la risoluzione consensuale dei predetti contratti. Nel luglio del 2009 Zeudi convenne R dinanzi al Tribunale di Udine al fine di ottenerne la condanna al pagamento di € 270.000 per omessa custodia e sorveglianza di mezzi meccanici della medesima Zeudi oggetto di furto mentre si trovavano nel cantiere della R: il Tribunale adito condannò quest'ultima società al pagamento, in favore della prima, della somma di € 200.000, e la Corte d'Appello di Trieste, con ordinanza ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c., dichiarò inammissibile l'appello di R per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento. In questa sede R propone due ricorsi: il primo, ai sensi degli artt. 111 comma 7 Cost. e 360 comma 4 c.p.c., articolato in due motivi, per la cassazione dell'ordinanza di inammissibilità pronunciata dalla Corte d'Appello, ed il secondo, ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., affidato ad un motivo, per la cassazione della sentenza emessa dal Tribunale di Udine. Resistono con controricorso Viterbo Costruzioni s.r.l. -già Zeudi- nonché Editalia s.r.l. unipersonale, intervenuta nel corso del giudizio d'appello in qualità di cessionaria del credito vantato da Viterbo Costruzioni s.r.l.;
R e Viterbo Costruzioni hanno depositato memorie. Il collegio della seconda sezione civile dinanzi al quale entrambi i ricorsi sono stati chiamati, previa riunione dei medesimi, ha, con ordinanza interlocutoria n. 223 del 2015, rimesso gli atti al Primo Presidente ai sensi dell'art. 374 c.p.c. in ragione del contrasto emerso nella giurisprudenza di questo giudice di legittimità con riguardo alla impugnabilità o meno, ed eventualmente entro quali limiti, dell'ordinanza declaratoria della inammissibilità dell'appello per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento. Ritenuto in diritto 1.Logicamente prioritario è l'esame del ricorso proposto avverso l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c.. Col primo motivo R censura l'ordinanza impugnata perché la Corte territoriale, nel dichiarare l'inammissibilità dell'appello per mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento, avrebbe del tutto omesso di esprimersi in ordine al quarto motivo di gravame riguardante il quantum della condanna irrogata in primo grado (che si assume sempre contestato dalla convenuta e sfornito di supporto probatorio) e quindi, non motivando compiutamente il giudizio probabilistico negativo espresso, sarebbe incorsa in violazione dell'obbligo di motivazione previsto dall'art. 111 comma 4 Cost. nonché dagli artt. 134 e 348 ter c.p.c. Col secondo motivo, denunciando ulteriore violazione dell'obbligo di motivazione, la ricorrente censura l'ordinanza impugnata per omessa esposizione dell'iter logico che, in relazione ad un altro motivo di impugnazione, ha condotto i giudici d'appello ad affermare la sussistenza tra le parti di un contratto riguardante la disponibilità dei mezzi meccanici oggetto di furto, senza indicare la natura di tale contratto né spiegare gli elementi sui quali il relativo convincimento si è fondato. L'esame dei sopra esposti motivi impone evidentemente, nel silenzio serbato in proposito dagli artt. 348 bis e ter c.p.c., una preliminare indagine sulla impugnabilità (con eventuali relativi limiti) dell'ordinanza in questione. A norma del primo comma dell'art. 360 c.p.c. possono essere impugnate con ricorso per cassazione le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado (dovendo pertanto escludersi l'esperibilità del ricorso ordinario per cassazione avverso le ordinanze (fatti salvi eventuali casi di ordinanze aventi natura sostanziale di sentenza, sui quali si tornerà in prosieguo) nonché (giusta il disposto del comma 4 dell'art. 360 c.p.c.) le sentenze e i provvedimenti diversi dalla sentenza avverso i quali sia ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge. Avuto riguardo ai presupposti del ricorso per violazione di legge previsto dall'art. 111 comma 7 Cost., deve altresì escludersi che l'ordinanza in esame sia impugnabile con censure riguardanti il “merito" della controversia, giusta la previsione di ricorribilità per cassazione della sentenza di primo grado e quindi la non definitività, sotto questo profilo, dell'ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c. La questione resta circoscritta pertanto alla ricorribilità (0 meno) dell'ordinanza suddetta per vizi propri di carattere processuale, cioè alle 5 ipotesi in cui, non essendo l'errore del giudice d'appello deducibile come motivo di impugnazione del provvedimento di primo grado, manca la possibilità di rimettere in discussione la tutela che compete alla situazione giuridica dedotta nel processo attraverso il ricorso per cassazione avverso la pronuncia di primo grado, ed è evidentemente rilevante nella specie, posto che con i due motivi d'impugnazione sopra esposti si denunciano violazioni della legge processuale commesse dal giudice d'appello. Sul punto, come evidenziato dalla citata ordinanza di rimessione, nella giurisprudenza di questo giudice di legittimità è recentemente emerso un netto contrasto tra l'orientamento espresso da cass. n. 7273 del 2014 - secondo la quale l'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. non è ricorribile per cassazione per difetto di definitività se emessa nell'ambito suo proprio, cioè per manifesta infondatezza nel merito, ma deve ritenersi ricorribile ove dichiari l'inammissibilità dell'appello per ragioni processuali, avendo in tal caso carattere definitivo e valore di sentenza- ed il diverso orientamento espresso da cass. n. 8940 del 2014, secondo la quale il ricorso per cassazione, sia ordinario che straordinario, non è mai esperibile avverso l'ordinanza che dichiari l'inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis e ter c.p.c., a prescindere dalla circostanza che essa sia stata emessa nei casi in cui ne è consentita l'adozione ovvero al di fuori di essi, ostando, quanto all'esperibilità del ricorso straordinario, la non definitività dell'ordinanza, dovendosi valutare tale carattere con esclusivo riferimento alla situazione sostanziale dedotta in giudizio non anche a situazioni aventi mero rilievo processuale, quali il diritto a che l'appello sia deciso con ordinanza soltanto nei casi consentiti nonché al rispetto delle regole processuali fissate dagli articoli sopra richiamati.

2. Così definiti i termini del contrasto rimesso a queste sezioni unite, occorre innanzitutto sgomberare il campo di indagine da possibili suggestioni indotte dalla costatazione che, come risulta con chiarezza anche dalla Relazione Illustrativa dell'art. 54 d.l. n. 83 del 2012 convertito in legge n. 134 del 2012, le intenzioni del legislatore nell'introdurre gli articoli 348 bis e ter c.p.c. erano volte alla creazione di un ennesimo strumento di semplificazione ed accelerazione del processo civile e che l'orientamento che esclude sempre l'impugnabilità dell'ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. appare certamente più conforme a tale intento perché, almeno prima facie, sembra idoneo ad evitare che uno strumento pensato per

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