Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 27/03/2019, n. 08582

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In materia disciplinare, il procedimento di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta, tipizzata dalle parti collettive, postula l'integrale coincidenza tra le due, con conseguente impossibilità di procedere a una tale operazione logica, quando la condotta del lavoratore sia caratterizzata da elementi aggiuntivi, estranei e aggravanti, rispetto alla previsione contrattuale. (Nella specie, relativa a un caso di guida in stato di ebbrezza costituente reato, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, sul semplice presupposto che il c.c.n.l. di settore punisse con la sanzione conservativa l'essere sotto l'effetto di sostanze alcoliche durante il servizio, aveva ritenuto illegittimo il licenziamento, senza considerare la maggiore gravità del fatto in concreto contestato).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 27/03/2019, n. 08582
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8582
Data del deposito : 27 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

T 085 82/ 1 9 AULA A* 27 MAR. 2019 T I R I D E T N E S E - Oggetto L LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE L O B E T N E SEZIONE LAVORO S E - E N O Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: I R.G.N. 18477/2017 Z A R - Presidente - Cron 8582 T S I G E Dott. GIUSEPPE BRONZINI R E T N E S Consigliere Rep. E Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE Ud. 08/01/2019 Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI CC Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA - Rel. Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18477-2017 proposto da: R. F.I. RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., - SOCIETA' CON SOCIO UNICO SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA CROCE ROSSA 1, presso lo studio dell'avvocato PATRIZIA CARINO, rappresentata e difesa dagli avvocati ANDREA UBERTI, PAOLO TOSI;
2019 ricorrente 19

contro

GI NI, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e MICHELE ROSA;
avverso la sentenza n. 397/20 di VENEZIA, depositata 1159/2016. difeso dall' avvocato controricorrente 17 della CORTE D'APPELLO il 14/06/2017 r.g.n. PROC. nr. 18477/2017 FATTO RILEVATO CHE:

1. la Corte di appello di Venezia, con sentenza del 14.6.2017 ( nr. 397), rigettava il reclamo proposto da Rete Ferroviaria Italiana SpA. avverso la sentenza del Tribunale di Verona che, pronunciando ai sensi dell'art. 1, commi 52 e ss., della legge nr. 92 del 2012, dichiarava illegittimo il licenziamento intimato a NI NE;

1.1. per quanto qui rileva, la Corte distrettuale osservava che delle condotte contestate ( a. aver guidato l'automezzo aziendale in stato di ebbrezza alcolica oltre i limiti consentiti dalla legge in orario di lavoro;
b. aver riportato, a seguito di tale condotta, le sanzioni contenute nel decreto Penale di condanna nr. 262 del 2015 del tribunale di Vicenza;
c. l'aver sottratto alla disponibilità aziendale, a seguito della predetta condotta, il mezzo aziendale senza darne notizia al datore di lavoro;
d. l'aver omesso di informare tempestivamente di quanto accaduto l'Azienda), l'unica effettivamente addebitabile» era quella di aver guidato il mezzo aziendale in stato di ebbrezza alcolica, in misura eccedente i limiti di legge, per la quale l'art. 60 del CCNL stabiliva una sanzione conservativa;

2. ha proposto ricorso per cassazione la società, affidato ad otto motivi ed illustrato con memoria;

3. ha resistito, con controricorso, il lavoratore;
DIRITTO CONSIDERATO CHE:

1. con il primo motivo ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod. proc. civ. - è dedotta violazione o falsa applicazione degli artt. 2104, 2106 cod.civ. nonché dell'art. 7 della legge nr. 300 del 1970 (si censura la decisione per non aver colto la reale portata della contestazione, procedendo ad una valutazione atomistica dei vari addebiti ed enucleando come unica condotta addebitabile al lavoratore solo la guida in stato di ebbrezza;
la sentenza avrebbe omesso di considerare del tutto l'addebito relativo all'emissione del decreto penale di condanna e ridimensionato le varie condotte omissive, tutte concatenate per occultare il reale svolgimento dei fatti);

2. con il secondo motivo -ai sensi dell'art. 360 nr. 5 cod. proc. civ. - è dedotto omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (i profili di cui al motivo che precede sono denunciati in termini di vizio di motivazione: si imputa alla sentenza l'omesso esame della condotta consistita nel non aver dato notizia all'Azienda della condanna, per il reato di guida in stato di ebbrezza, 2 PROC. nr. 18477/2017 alla pena di giorni 60 di arresto ed Euro 700,00 di ammenda, sostituita con giorni 63 di

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