Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/07/2018, n. 31650
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Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente St-Nrou(4._ sul ricorso proposto da: ZU GE LV nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 29/05/2017 del TRIBUNALE di CATANIA sentita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG f ( O [li 4 L. (
RITENUTO IN FATTO
1.AR NG ricorre per cassazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato, con cui è stato dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria emessa, nei suoi confronti,. dal giudice di pace, per il reato di cui all'art. 590 cod. pen.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge, poiché erroneamente l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza di condanna alla pena pecuniaria è stato dichiarato inammissibile perché l'appellante non aveva impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno. Infatti, a norma dell'art. 2 d. 1g. n. 274 del 2000, nel procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è previsto dal predetto decreto si osservano, in quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale. Trova dunque applicazione il disposto dell'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., in forza del quale l'impugnazione dell'imputato avverso la pronuncia di condanna estende i suoi effetti alle statuizioni civili. Nel caso di specie, le statuizioni civili derivano dalla condanna penale subìta e impugnata con l'atto d'appello. E' dunque incongruo negare all'imputato un grado di giudizio solo perché l'appellante non ha avuto cura di aggiungere che le censure da lui formulate si estendevano alla conseguente pronuncia adottata sul piano civilistico. Anche la Corte costituzionale, nella sentenza n. 426 del 2008, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 d. Ig. 274 del 2000, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost.,