Cass. pen., sez. III, sentenza 03/01/2023, n. 00034
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Testo completo
seguente - 3 GEN 2023 SENTENZA sul ricorso proposto da R C, nato a Raffadali (Ag) il 16/10/1970 Lila] la "Vi avverso l'ordinanza del 30/6/2022 del Tribunale del riesame di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere E M;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale V M, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. F G, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 30/6/2022, il Tribunale del riesame di Palermo rigettava l'appello proposto da C R avverso l'ordinanza emessa il 1°/6/2022 dalla locale Corte di appello, che aveva respinto la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari disposti con riguardo al delitto di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Propone ricorso per cassazione il Rizzo, a mezzo del proprio difensore, deducendo l'omessa o insufficiente motivazione quanto ai criteri dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari;
erronea applicazione degli artt. 274, lett. c), 291, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Il Tribunale avrebbe confermato la misura senza valutare affatto i criteri appena richiamati, e senza spendere su di essi alcuna valutazione. Quanto, poi, al fattore tempo, l'ordinanza non ne javrebigk avrebbe valutato il carattere, cioè non avrebbe esaminato come quello stesso tempo fosse stato vissuto dal ricorrente, e dunque quale comportamento il Rizzo avesse tenuto. Il fatto nuovo che il Tribunale non avrebbe verificato, quindi, sarebbe rappresentato proprio dalla condotta negli oltre 3 anni in vinculis, che - del tutto rispettosa delle prescrizioni -
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere E M;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale V M, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. F G, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 30/6/2022, il Tribunale del riesame di Palermo rigettava l'appello proposto da C R avverso l'ordinanza emessa il 1°/6/2022 dalla locale Corte di appello, che aveva respinto la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari disposti con riguardo al delitto di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Propone ricorso per cassazione il Rizzo, a mezzo del proprio difensore, deducendo l'omessa o insufficiente motivazione quanto ai criteri dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari;
erronea applicazione degli artt. 274, lett. c), 291, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Il Tribunale avrebbe confermato la misura senza valutare affatto i criteri appena richiamati, e senza spendere su di essi alcuna valutazione. Quanto, poi, al fattore tempo, l'ordinanza non ne javrebigk avrebbe valutato il carattere, cioè non avrebbe esaminato come quello stesso tempo fosse stato vissuto dal ricorrente, e dunque quale comportamento il Rizzo avesse tenuto. Il fatto nuovo che il Tribunale non avrebbe verificato, quindi, sarebbe rappresentato proprio dalla condotta negli oltre 3 anni in vinculis, che - del tutto rispettosa delle prescrizioni -
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