Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/12/2016, n. 26276
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Testo completo
262/ 6/16 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 15277/2015 Cron. 26276SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. - Primo Pres.te f.f. Ud. 15/11/2016 Dott. RENATO RORDORF Dott. G AO Presidente Sezione PU Dott. A DNE Presidente Sezione Dott. C D ISI Presidente Sezione Dott. S PTI Presidente Sezione Consigliere Dott. P CE Consigliere Dott. U A - Rel. Consigliere Dott. A M Consigliere Dott. L T ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 15277-2015 proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del 2016 elettivamente domiciliata in Direttore pro tempore, 692 ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA e difende opeGENERALE DELLO STATO, che la rappresenta legis;
ricorrente
contro
CEMENTI DANIELA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE XXI APRILE 15, presso lo studio dell'avvocato A M, che la rappresenta e difende, per delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avversO la sentenza n. 4129/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;
uditi gli avvocati P G per l'Avvocatura Generale dello Stato e A M;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. R.G. n. 15277/15 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 20174/09 il Tribunale di Roma ha dichiarato il diritto di Daniela C, dipendente dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli di Stato, ad essere inquadrata fin dal 2.9.96 nella VIII qualifica funzionale e ha condannato detta amministrazione a pagarle la somma di € 16.596,33 a titolo di risarcimento del danno subito. Con sentenza depositata in data 11.6.14 la Corte d'appello di Roma ha rigettato il gravame dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli di Stato. Secondo i giudici di merito, versandosi in tema di domanda di risarcimento del danno (per perdita del superiore trattamento retributivo) determinato dall'essere stata riconosciuta la VIII qualifica funzionale solo a partire dal 6 febbraio 2004 (epoca di inserimento della C nella graduatoria) anziché dal 2 settembre 1996, la giurisdizione spetta al giudice ordinario avuto riguardo al momento in cui è cessata la permanenza dell'illecito contrattuale. Per la cassazione della sentenza ricorre l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 还 di Stato affidandosi a quattro motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c. Daniela C resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.1. Il primo motivo denuncia violazione dell'art. 63, comma 4, e dell'art. 69 d.lgs. n. 165/01, nonché dell'art. 7, comma 3, legge n. 205/2000, applicabile ratione temporis, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ravvisato la giurisdizione del giudice ordinario in base all'asserito carattere permanente dell'illecito contrattuale ascritto all'amministrazione, nonostante che la domanda riguardasse l'illegittimo esercizio del potere pubblico nell'espletamento d'una procedura concorsuale. In sintesi, secondo la ricorrente gli atti dai quali la lavoratrice ha fatto dipendere le proprie pretese si collocavano interamente in un arco temporale precedente la data del 30 giugno 1998, il che giustificava la giurisdizione del giudice amministrativo a norma del D.Lgs. n.165 del 2001, art. 69, comma 7, atteso che la domanda relativa alla decorrenza economica dal 2 settembre 1996 dell'inquadramento nell'ottava qualifica funzionale era basata sull'esito favorevole di una procedura concorsuale indetta il 3 febbraio 1992. Inoltre prosegue parte ricorrente la pretesa risarcitoria era fondata sull'asserita illegittimità degli atti di ammissione al concorso di candidati non in possesso dei requisiti previsti per parteciparvi (cinque anni di servizio effettivo R.G. n. 15277/15 nella qualifica) e della loro inclusione nella graduatoria approvata con decreto 24 giugno 1996, in posizione anteposta a quella della C, che perciò non aveva potuto acquisire la qualifica superiore. Pertanto, essendosi danno verificato per effetto dell'approvazione della graduatoria nel 1996, nel caso di specie era configurabile non già un illecito permanente, bensì un illecito istantaneo ad effetti permanenti.
1.2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1218 c.c. e violazione del principio di corrispettività della retribuzione desumibile dagli artt. 2013 c.c. e 52 d.lgs. n. 165/01, non versandosi - nel caso di specie - in tema di responsabilità contrattuale, ma di responsabilità extracontrattuale connessa all'illegittimità della prima graduatoria del 1996 e affermata senza alcuna indagine sull'imputabilità o meno, all'amministrazione, dell'asserito inadempimento.
1.3. Censura sostanzialmente analoga viene fatta valere con il terzo motivo, sotto forma di denuncia di omesso esame d'un fatto controverso e decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti.
1.4. Il quarto motivo prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2947 c.c., per avere la sentenza impugnata applicato nel caso di specie la prescrizione decennale e non quella quinquennale, decorrente dal fatto dannoso costituito dall'approvazione della graduatoria del concorso con decreto direttoriale del 1996. In proposito la ricorrente