Cass. pen., sez. VII, ordinanza 03/11/2020, n. 30526
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: G A nato a NAPOLI il 31/03/1978 avverso la sentenza del 30/05/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLI Elato avviso alle par3 udita la relazione svolta dal Consigliere A R;N. 23) MOTIVI DELLA DECISIONE A G ha presentato, personalmente, ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato l'imputato responsabile dei reati di cui agli artt. 73, d.P.R. 309/90 e 385 cod. pen., irrogando la pena di giustizia. Il ricorso è inammissibile. Invero, con la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. ad opera della legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3.8.2017, è stata eliminata la possibilità del ricorso personale dell'imputato. Interpretando detta norma con la recente pronuncia a Sezioni Unite di questa Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 27201001), si è stabilito che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Conseguentemente, il ricorso personale del G va dichiarato inammissibile con ordinanza de plano. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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