Cass. pen., sez. V, sentenza 29/12/2020, n. 37643

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 29/12/2020, n. 37643
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37643
Data del deposito : 29 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZA CL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/03/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA FILIPPI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio udito il difensore L'AVV.TO BRANCA INSISTE PER L'

ACCOGLIMENTO DEL RICORSO RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di quella stessa città che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva riconosciuto IO NZ colpevole di contraffazione della patente di guida e di guida senza patente, assolvendolo dal reato di cui all'art. 116 C.d.S., perché non più previsto dalla legge come reato, e rideterminando la pena in mesi cinque e giorni venti di reclusione.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con il ministero del difensore, il quale ne chiede l'annullamento svolgendo tre motivi.

2.1. Violazione di legge ( artt. 192, 533, 546 co. 1 cod. proc. pen, art. 49 e 482 cod. pen.) e correlato vizio della motivazione -contraddittoria o manifestamente illogica- con riguardo al reato di falso, insussistente per la evidente grossolanità in più punti della falsificazione, tanto che gli operanti di polizia giudiziaria se ne sono immediatamente avveduti.

2.2. Vizio della motivazione, del tutto mancante in ordine alla valutazione delle circostanze attenuanti generiche, oggetto di motivo di appello, del tutto obliterato dalla Corte di appello, neppure potendosi desumere la relativa motivazione in modo implicito, mancando ogni passaggio motivazionale riconducibile a tale punto.

2.3. Violazione di legge ( art, 1 - 133 cod. pen. - 142 co. 2 cod. proc. pen. - artt. 27 co. 3, 25 co. 2 Cost. e art. 7 CEDU) e correlato vizio della motivazione, nella determinazione del trattamento sanzionatorio. Ci si duole della illegalità della riduzione per il rito operata dalla Corte di appello, in quanto inferiore al terzo di legge ( da mesi otto a mesi cinque e giorni venti, anziché mesi cinque e giorni dieci, corrispondenti alla riduzione di un terzo rispetto alla pena base di mesi otto di reclusione).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.E' fondato il terzo motivo di ricorso che, nel resto, è inammissibile.

2. Il primo motivo, con il quale si fa valere la grossolanità del falso, è afflitto da genericità, poiché il ricorrente non si confronta con la motivazione della Corte di merito che, invece, ha specificamente replicato all'analoga doglianza già prospettata in quella sede. È inammissibile, infatti, il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso(Sez. 2 - , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710 ). Ebbene, la Corte territoriale ha giustificato, con motivazione adeguata e logica, le ragioni in base alle quali ha ritenuto che la falsità in esame non fosse così immediatamente riconoscibile, evidenziando, in particolare, che gli stessi ufficiali di polizia giudiziaria, pure qualificati ed esperti, avendo dubitato immediatamente della originalità del documento, ebbero, tuttavia, necessità di effettuare controlli sullo stesso, prima di decretarne la falsità. E va detto che l'apprezzamento della grossolanità del falso costituisce valutazione di merito in relazione alla quale, se adeguatamente motivata, non è consentito il vaglio di legittimità. Giova, comunque, ricordare che, in tema di offensività dei reati di falso, la verifica in ordine alla inidoneità della condotta concreta a incidere sull'integrità del bene giuridico tutelato, vale a dire, nel caso di specie, sull'efficacia probatoria del documento, in relazione all'aspettativa sociale di corrispondenza ai fatti del tipo legale di rappresentazione, deve essere compiuta,

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