Cass. pen., sez. II, sentenza 23/01/2023, n. 02671
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Testo completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'ALENA PASQUALE nato a Palagianello il 12/09/1964 avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE DI APPELLO DI LECCE, SEZ. DISTACCATA DI TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia M T;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale G R, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del difensore Avv. A A D che ha chiesto che il provvedimento impugnato venga annullato senza rinvio o con rinvio, con ogni conseguenza di legge.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 16/04/2021 la Corte di appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Taranto del 27/01/2020 dichiarava non doversi procedere nei confronti del D'Alena per la truffa relativa ai versamenti a titolo di investimento per mancanza di tempestiva querela;
assolveva il D'Alena dal delitto di cui all'art. 491 cod. pen. perché il fatto non sussiste e rideterminava la pena per il residuo episodio di truffa con la recidiva contestata e conferma nel resto .
2. D'Alena Pasquale ha proposto ricorso per cassazione deducendo quattro motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione agli art. 640 e 81 cod. pen.;
la Corte di appello ha ritenuto erroneamente posti in essere e perpetrati gli artifici e raggiri richiamando la sottoscrizione di documentazione con la quale il ricorrente si impegnava a restituire le somme ricevute, oltre che per avere consegnato dei titoli non validi a garanzia del proprio debito, elementi che gli avrebbero consentito di dimostrare la serietà della promessa di restituzione di somme di denaro ricevute nella sua veste di promotore finanziario. Non si possono ritenere ricorrenti gli artifici e i raggiri, atteso che la ricognizione di debito era intervenuta dopo l'asserita condotta truffaldina, si trattava esclusivamente di un accordo concluso in sede civile per la restituzione.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 533 cod. proc. pen.;
la Corte di appello ha basato la sua decisione su due distinte condotte che non hanno trovato alcun riscontro nell'istruttoria dibattimentale. Difatti, nella scrittura privata sottoscritta dalle parti non vi è alcun richiamo al rilascio di un assegno o di un vaglia cambiario a garanzia della restituzione delle somme ricevute, né ricorre alcun elemento indicativo di uno sconto a seguito del rilascio di tali titoli alla persona offesa. Non ricorre alcuna prova della consegna di tali titoli.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 521 cod. proc. pen.;
nell'imputazione i titoli ritenuti strumento per la realizzazione della truffa risultano consegnati al momento della sottoscrizione, mentre nella motivazione la Corte ha desunto che le somme portate dal titolo e dal vaglia fossero computate in relazione alla somma già restituita, così ritenendo integrato il vantaggio ingiusto e violando il disposto dell'art. 521 cod. proc. pen. risultando il fatto del tutto diverso.
2.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata dedotta la violazione della lett. d) dell'art. 606 cod. proc. pen. per mancata ammissione di perizia grafologica;
la perizia avrebbe avuto senz'altro un ruolo decisivo nella valutazione della Corte quanto alla sottoscrizione apposta ai titoli di cui alla contestazione elevata;
le sottoscrizioni su detti titoli non erano neanche lontanamente riconducibili al ricorrente e questo dato era da ritenere risolutivo.
3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati.
2. La Corte di appello ha confermato pienamente il giudizio di responsabilità del ricorrente, con motivazione del tutto conforme a quella del giudice di primo grado, quanto alla parte residua di condotta oggetto di conferma in sede di gravame, relativa a condotta truffaldina posta in essere dal ricorrente in qualità di promotore
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia M T;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale G R, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del difensore Avv. A A D che ha chiesto che il provvedimento impugnato venga annullato senza rinvio o con rinvio, con ogni conseguenza di legge.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 16/04/2021 la Corte di appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Taranto del 27/01/2020 dichiarava non doversi procedere nei confronti del D'Alena per la truffa relativa ai versamenti a titolo di investimento per mancanza di tempestiva querela;
assolveva il D'Alena dal delitto di cui all'art. 491 cod. pen. perché il fatto non sussiste e rideterminava la pena per il residuo episodio di truffa con la recidiva contestata e conferma nel resto .
2. D'Alena Pasquale ha proposto ricorso per cassazione deducendo quattro motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione agli art. 640 e 81 cod. pen.;
la Corte di appello ha ritenuto erroneamente posti in essere e perpetrati gli artifici e raggiri richiamando la sottoscrizione di documentazione con la quale il ricorrente si impegnava a restituire le somme ricevute, oltre che per avere consegnato dei titoli non validi a garanzia del proprio debito, elementi che gli avrebbero consentito di dimostrare la serietà della promessa di restituzione di somme di denaro ricevute nella sua veste di promotore finanziario. Non si possono ritenere ricorrenti gli artifici e i raggiri, atteso che la ricognizione di debito era intervenuta dopo l'asserita condotta truffaldina, si trattava esclusivamente di un accordo concluso in sede civile per la restituzione.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 533 cod. proc. pen.;
la Corte di appello ha basato la sua decisione su due distinte condotte che non hanno trovato alcun riscontro nell'istruttoria dibattimentale. Difatti, nella scrittura privata sottoscritta dalle parti non vi è alcun richiamo al rilascio di un assegno o di un vaglia cambiario a garanzia della restituzione delle somme ricevute, né ricorre alcun elemento indicativo di uno sconto a seguito del rilascio di tali titoli alla persona offesa. Non ricorre alcuna prova della consegna di tali titoli.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 521 cod. proc. pen.;
nell'imputazione i titoli ritenuti strumento per la realizzazione della truffa risultano consegnati al momento della sottoscrizione, mentre nella motivazione la Corte ha desunto che le somme portate dal titolo e dal vaglia fossero computate in relazione alla somma già restituita, così ritenendo integrato il vantaggio ingiusto e violando il disposto dell'art. 521 cod. proc. pen. risultando il fatto del tutto diverso.
2.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata dedotta la violazione della lett. d) dell'art. 606 cod. proc. pen. per mancata ammissione di perizia grafologica;
la perizia avrebbe avuto senz'altro un ruolo decisivo nella valutazione della Corte quanto alla sottoscrizione apposta ai titoli di cui alla contestazione elevata;
le sottoscrizioni su detti titoli non erano neanche lontanamente riconducibili al ricorrente e questo dato era da ritenere risolutivo.
3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati.
2. La Corte di appello ha confermato pienamente il giudizio di responsabilità del ricorrente, con motivazione del tutto conforme a quella del giudice di primo grado, quanto alla parte residua di condotta oggetto di conferma in sede di gravame, relativa a condotta truffaldina posta in essere dal ricorrente in qualità di promotore
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