Cass. civ., sez. II, sentenza 27/07/2007, n. 16656

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Il vincolo trentennale di indivisibilità del fondo acquistato con le agevolazioni creditizie dello Stato, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 817 del 1971, ridotto a quindici anni dall'art. 11 d.lgs. n. 228 del 2001, in quanto finalizzato ad evitare l'elusione delle disposizioni dettate per la formazione e l'ampliamento della piccola proprietà coltivatrice e, quindi, attinente all'infrazionabilità del fondo e non alla validità della sua alienazione o del trasferimento di quote dello stesso, non impedisce il decorso del termine di prescrizione del diritto al trasferimento della comproprietà dal momento dell'acquisto del bene. (Fattispecie relativa all'acquisto, da parte di più persone, di un fondo rustico intestato ad una sola di esse, al fine di poter beneficiare delle provvidenze concesse per la formazione della proprietà contadina, e successivo decorso del termine prescrizionale per l'esercizio nei confronti dell'unico intestatario del diritto degli altri acquirenti alla cointestazione delle relative quote).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 27/07/2007, n. 16656
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16656
Data del deposito : 27 luglio 2007
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. ODDO Massimo - rel. Consigliere -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RM AN, RM AR, RM RE e RM MA rappresentate e difese in virtù di procura speciale a margine del ricorso dall'avv. Babini Mitis Bruno ed elettivamente domiciliate in ROMA, alla piazza Lotario, n. 8, presso l'avv. Antonio Gurgo;

- ricorrenti -

contro
RM IG, RM CI, RM IU, RM IE e RM AB - rappresentati e difesi in virtù di procura speciale a margine del controricorso dall'avv. Manente Natalino del foro di Venezia e dall'avv. AR Teresa Loiacono Romagnoli, presso la quale sono elettivamente domiciliati in Roma, alla via Livio Andronico, n. 24;

- controricorrenti -

e
RM AR SA e RM UR - eredi di RM UE - elettivamente domiciliati in Mestre, al corso del Popolo, n. 67, presso gli avv. Massimo Dragone e Roberto Loffredo;

- intimate -
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 165 del 6 febbraio 2003 - notificata il 1 aprile 2003;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 dicembre 2006 dal Consigliere, dott. Massimo Oddo;

uditi per le ricorrenti l'avv. Bruno Babini Mitis e per i controricorrenti l'avv. Il ari a Romagnoli per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Russo Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 15 marzo 1996, UN TT e le figlie AN, AR, RE e MA RM, tutte eredi di RM EL, convennero IG RM ed i suoi figli IE, AB, IU e CI RM davanti al Tribunale di Tre viso e, esponendo che il loro dante causa aveva acquistato il 30 ottobre 1972 unitamente ai fratelli UE e IG RM un fondo rustico, intestandolo solo a quest'ultimo onde potere beneficiare delle provvidenze concesse per la formazione della piccola proprietà coltivatrice, e che IG RM, nonostante avesse rilasciato il medesimo giorno dell'acquisto una dichiarazione ricognitiva della comproprietà dei fratelli, si era successivamente rifiutato di provvedere alla cointestazione del bene e con successivo atto del 13 gennaio 1995 l'aveva donato ai figli, domandarono, previa declaratoria della simulata intestazione, l'accertamento dell'acquisto del fondo "un terzo ciascuno" da parte dei tre fratelli RM e del loro diritto all'intestazione della relativa quota, nonché la declaratoria della nullità e/o inefficacia dell'atto di donazione. Si costituirono IG, IE, AB, IU e CI RM e chiesero il rigetto delle domande, eccependo l'insussistenza di un accordo scritto della simulazione, e della prova della partecipazione ad esso anche delle venditrici del fondo, e la prescrizione del diritto al trasferimento di una quota di comproprietà in base alla dichiarazione unilaterale rilasciata da IG RM.
Intervenuto nel giudizio, altresì, UE RM, facendo proprie le domande degli eredi del fratello EL, il Tribunale respinse, con sentenza del 31 dicembre 19991, le domande delle attrici e dell'intervenuto sul rilievo che l'atto di citazione faceva riferimento ad un accordo simulatorio, del quale mancava la prova scritta richiesta ad substantiam dall'art. 1350, c.c., e che l'azione personale diretta all'adempimento dell'obbligo di compiere" ... tutti gli atti che i fratelli EL e UE saranno per richiedere, per il riconoscimento dei loro diritti", assunto da RM IG con la dichiarazione da lui sottoscritta, era prescritta per il decorso del termine decennale. La decisione, gravata con

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