Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/03/2023, n. 9009

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/03/2023, n. 9009
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9009
Data del deposito : 30 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Con sentenza n. 426/2019, depositata il 23 gennaio 2015, la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l'appello proposto da Futura Line Industry Srl , così pronunciando a conferma del decisum di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l'impugnazione di una cartella di pagamento emessa dietro iscrizione a ruolo della TARI dovuta dalla contribuente per l'anno 2015.

1.1 - A fondamento del decisum, il giudice del gravame ha rilevato che:

- la nullità della notifica della cartella di pagamento, - seppur sanata in quanto l'atto aveva raggiunto il suo scopo dietro la sua tempestiva impugnazione da parte della contribuente, - era stata eccepita (solo) con l'atto di gravame, così l'eccezione rimanendo inammissibile per novità;

- l'Ente aveva esercitato il potere di assimilazione dei rifiuti speciali, - che nella fattispecie venivano in rilievo, - nè v'era dubbio sull'avvenuta istituzione del servizio di raccolta e smaltimento;

- in ragione della tipologia dei rifiuti prodotti, la contribuente avrebbe potuto esercitare il proprio diritto ad una riduzione della tariffa, parte variabile, in proporzione ai rifiuti speciali per l'appunto avviati a recupero a propria cura epperò, - le riduzioni di tariffa non operando in via automatica, - risultava che detta riduzione non era stata richiesta nè col ricorso introduttivo era stata formulata "una domanda subordinata di applicazione di tale riduzione".

2. - Futura Line Industry Srl ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di nove motivi.

Il Comune di Marcianise e l'Agenzia delle entrate-Riscossione resistono con controricorso.

Fissato all'udienza pubblica del 2 febbraio 2023, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal D.L. n. 137 del 2020, art. 23 , comma 8-bis , conv. in L. n. 176 del 2020 , e dal sopravvenuto D.L. n. 198 del 2022, art. 8, comma 8 , conv. in L. n. 14 del 2023 , senza l'intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale.

Motivi della decisione

1. - Futura Line Industry Srl ha articolato i seguenti motivi di ricorso:

1.1 - il primo motivo, ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , reca la denuncia di violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22 , sull'assunto che l'atto di notifica, a mezzo PEC, recava una cartella di pagamento che difettava della firma digitale così che la notifica di un mero duplicato avrebbe dovuto considerarsi inesistente alla stregua di un vizio rilevabile d'ufficio ed eccepibile in ogni stato e grado del processo;

1.2 - il secondo motivo, ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4 , espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione dell' art. 112 c.p.c. , assumendo la ricorrente che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare sul motivo di ricorso, riproposto quale motivo di appello, che involgeva la nullità della cartella di pagamento in quanto emessa in difetto del suo presupposto da individuare in atti "di accertamento e/o di rettifica.... legittimanti la pretesa";

1.3 - col terzo motivo, ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , la ricorrente denuncia violazione di legge con riferimento alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161 , alla L. n. 147 del 2013, art. 1, commi 646 e 685 , all' art. 22 del regolamento comunale adottato dal Comune di Marcianise, assumendo, in sintesi, l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo del tributo, con conseguente emissione di cartella di pagamento, a fronte di una liquidazione d'imposta operata in termini (del tutto) difformi dalle dichiarazioni presentate da essa esponente;
fattispecie, questa, che implicava il necessario ricorso ad un avviso di accertamento che rendesse ragione dei suoi presupposti, - e, nello specifico, dei motivi per i quali l'Ente impositore si era discostato dalle dichiarazioni presentate dalla contribuente, - oltrechè della stessa base imponibile del tributo (in cartella rimasta inespressa);

1.4 - col quarto motivo, sempre ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , la ricorrente denuncia violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1 , assumendo che il giudice del gravame avrebbe dovuto rilevare l'illegittimità di una cartella di pagamento che, - costituendo l'unico atto impositivo emesso, siccome non preceduto da un avviso di accertamento, - non esponeva i presupposti, e le ragioni, della liquidazione del tributo con riferimento ai suoi criteri di determinazione (in recepimento del D.P.R. n. 158 del 1999 ) ed agli stessi atti generali presupposti;

1.5 - il quinto motivo, sempre ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , espone la denuncia di violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, lett. a) , sull'assunto che la cartella di pagamento difettava dell'indicazione del responsabile del procedimento con riferimento, - piuttosto che all'iscrizione a ruolo, così come nella fattispecie avvenuto, - alla fase dell'accertamento, ed al funzionario che vi era stato preposto;

1.6 - col sesto motivo, ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , la ricorrente denuncia violazione dell'allegato 2, art. 2, del regolamento comunale adottato dal Comune di Marcianise (con delibera n. 38 del 2014 come modificata dalle delibere n. 46 del 2014 e n. 3 del 2015), deducendo che illegittimamente il giudice del gravame aveva rilevato l'assimilazione dei rifiuti prodotti da essa esponente a prescindere dalle relative caratteristiche quali-quantitative, atteso che, ai sensi dell'art. 2, cit., l'assimilazione risultava operata nel rispetto di un criterio (anche) quantitativo, essendosi

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