Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2023, n. 21973
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di PAVIAavverso l'ordinanza del 20/12/2022 del GIP del Tribunale di Pavia in funzione di giudice dell'esecuzione emessa nel procedimento a carico di M M nato il 05/10/1982 in Marocco udita la relazione svolta dal Consigliere M S C;lette le richieste del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa F C, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha sospeso l'ordine di esecuzione SIEP 102/2020 emesso dal Procuratore della Repubblica di Pavia, come emendato dal provvedimento del giudice dell'esecuzione del 10/11/2021, nei confronti di M M, disponendo l'immediata scarcerazione del predetto in attesa che il Giudice di Sorveglianza provveda sull'istanza 01/12/2021 di ammissione al regime di detenzione domiciliare. 1.1. Il provvedimento si fonda sul presupposto che ad un primo ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero di Pavia il 13/02/2020 (per una pena complessiva espianda superiore ai due di reclusione), e per il quale era inutilmente trascorso il periodo di sospensione, era seguito un provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva rideterminato la pena espianda in anni 1, mesi 11»giorni 5 di reclusione,oltre multa;il Procuratore di Pavia aveva quindi, il 12/11/21, proceduto alla rettifica dell'ordine di esecuzione in tal senso;il 22/11/2021 il condannato aveva avanzato istanza al giudice dell'esecuzione affinchè ordinasse al pubblico ministero di emettere un nuovo ordine di esecuzione;il giudice dell'esecuzione dichiarava inammissibile l'istanza sul presupposto che il provvedimento di rettifica da parte del pubblico ministero dovesse ritenersi quale emissione di nuovo ordine di esecuzione;il 01/12/2021 la difesa del condannato presentava istanza di ammissione al regime di detenzione domiciliare;il Procuratore di Pavia respingeva la successiva istanza di scarcerazione ritenendo ormai già decorsi i termini per proporre istanze di detenzione alternative.
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