Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2023, n. 21973
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di PAVIAavverso l'ordinanza del 20/12/2022 del GIP del Tribunale di Pavia in funzione di giudice dell'esecuzione emessa nel procedimento a carico di ED OH nato il [...] in [...] udita la relazione svolta dal Consigliere Micaela Serena CURAMI;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa Francesca Costantini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'ordinanza impugnata il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha sospeso l'ordine di esecuzione
SIEP
102/2020 emesso dal Procuratore della Repubblica di Pavia, come emendato dal provvedimento del giudice dell'esecuzione del 10/11/2021, nei confronti di OH ED, disponendo l'immediata scarcerazione del predetto in attesa che il Giudice di Sorveglianza provveda sull'istanza 01/12/2021 di ammissione al regime di detenzione domiciliare.
1.1. Il provvedimento si fonda sul presupposto che ad un primo ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero di Pavia il 13/02/2020 (per una pena complessiva espianda superiore ai due di reclusione), e per il quale era inutilmente trascorso il periodo di sospensione, era seguito un provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva rideterminato la pena espianda in anni 1, mesi 11»giorni 5 di reclusione,oltre multa;
il Procuratore di Pavia aveva quindi, il 12/11/21, proceduto alla rettifica dell'ordine di esecuzione in tal senso;
il 22/11/2021 il condannato aveva avanzato istanza al giudice dell'esecuzione affinchè ordinasse al pubblico ministero di emettere un nuovo ordine di esecuzione;
il giudice dell'esecuzione dichiarava inammissibile l'istanza sul