Cass. pen., sez. I, sentenza 04/12/2018, n. 54165

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 04/12/2018, n. 54165
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 54165
Data del deposito : 4 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MONTAGNO SALVATORE nato a TORTORICI il 21/03/1946 avverso l'ordinanza del 27/04/2018 del TRIB. LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere R M;
-Fette/sentite le conclusioni del PG MARIO MARIA STEFANO PINELLI i ei-44 _ Yt 3 0e-14 jt L .e..4.4. te to, al o-cm %, fv-0-9-)te o. w. pr.).(7 uk c.tu'i-v370 -e o. e c-or L'AA.~70 crui

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa in data 27 aprile 2018 il Tribunale di Catania - costituito ai sensi dell'art. 309 cod.proc.pen. - ha confermato il titolo cautelare emesso dal GIP del Tribunale di Caltagirone, in data 4 aprile 2018, nei confronti di M S.

1.1 La contestazione provvisoria riguarda l'omicidio di D G ed il tentato omicidio di D C, fatto avvenuto il 26 febbraio 2018 in una zona di campagna ed in ore pomeridiane, mentre i due Destro - allevatori di bestiame - erano intenti a recintare un terreno. L'omicidio risulta commesso con esplosione di più colpi di fucile verso le vittime ed è verosimile l'utilizzo di due armi diverse, in virtù delle risultanze di prova generica . Due rosate di pallettoni hanno investito D G alla schiena ed alla spalla, determinandone la morte, mentre le ferite riportate da D C presentano fori di ingresso di dimensioni più ridotte, verosimilmente ascrivibili alla esplosione di pallini.

1.2 La vicenda, sul piano ricostruttivo, risulta di una certa complessità in virtù della sequenza di atti di indagine che hanno riguardato la particolare fonte dichiarativa rappresentata da D C, soggetto scampato all'agguato e rimasto in corna - per le conseguenze delle gravi ferite al capo - dal 26 febbraio sino al 7 marzo del 2018. Le attività di assunzione di informazioni si sono verificate in tre occasioni distinte tra febbraio ed aprile del 2018. In data 8 marzo 2018, al suo risveglio in ospedale, D C ha realizzato con esito positivo la individuazione fotografica di M S (foto n.47), Montagno Nunzio Nuccio (foto n.51) e M S (foto n.48), allevatori anche loro e soggetti con cui erano sorti, si afferma, dei contrasti per lo sconfinamento degli animali. Il Tribunale osserva che l'atto in questione - di cui viene visionata anche la videoregistrazione - va ritenuto spontaneo e utilizzabile, in rapporto alle sue modalità. D C ha indicato, in un album contenente 51 immagini fotografiche, gli aggressori (come prima nominati), pur esprimendosi a gesti, date le particolari condizioni in cui si trovava. E' stato in grado di attribuire le singole condotte, nel senso che ha fatto comprendere agli interroganti che a sparare furono M S e M S (v. pag. 10 della ordinanza impugnata). Circa tali aspetti l'atto è ritenuto pienamente valutabile dal Tribunale che lo qualifica, per la prossimità ai fatti, come evento probatorio dotato di particolare valore dimostrativo. A tale primo atto di indagine seguono delle assunzioni di informazioni, sempre rese da D C, che il Tribunale - pur riconoscendo l'esistenza di difficoltà di comprensione del narrato, atteggiamenti dichiarativi a volte incongruenti e ondivaghi - ritiene in ogni caso valutabili, nel loro nucleo essenziale, come confermative della originaria individuazione fotografica.

1.3 D Tribunale, sul punto, esamina le doglianze difensive incentrate sul preteso travisamento dei contenuti del verbale delle dichiarazioni rese da D C. Si afferma che le prime dichiarazioni del Destro non sono state raccolte correttamente, in quanto il dichiarante non era in condizioni fisiche tali da poter rispondere agli stimoli esterni. Inoltre, vi sarebbero state rilevanti difformità - secondo la difesa - tra la sequenza videoregistrata dell'atto e il contenuto del verbale di sintesi, posto che il Destro ha più volte fornito risposte prive di senso e/o contraddittorie con quanto appena affermato. M S, inoltre, rappresentava di non essere parente dei due coindagati e di non possedere terreni confonanti con i Destro, a sostegno della sua estraneità ai fatti. Sul punto, viene confermata la valutazione di attendibilità di D C, pur dandosi atto degli atteggiamenti dichiarativi non sempre lineari. Si ritiene, in particolare, che la condotta dichiarativa del Destro sia stata di certo influenzata da alcuni fattori perturbanti, quali le condizioni fisiche (reduce da un delicato intervento all'atto della prima individuazione), il serio timore per la propria incolumità (essendo appena scampato alla morte ed avendo assistito all'omicidio del fratello), la modesta capacità espressiva di base. Tali fattori consentono di riconoscere, pur in presenza di momenti negatori, la complessiva coerenza della versione di accusa, essenzialmente incentrata sulle risultanze dell'atto di individuazione e sui momenti di sincerità espressiva rinvenibili nel corso delle complesse audizioni. Viene esaminato il contenuto di ogni singolo atto di indagine (da pag. 9 a pag. 25 della decisione impugnata) al fine di valutare la doglianza difensiva, con il risultato prima evidenziato (attendibilità del nucleo essenziale della deposizione, in virtù della frequente rievocazione dei risultati positivi della individuazione, pur con momenti di sostanziale ritrattazione per incoerenza del narrato, cui faceva seguito una nuova conferma della identità degli sparatori).

1.4 L'attendibilità del D C sarebbe, inoltre, confermata : a) dalle stesse risultanze di prova generica, nella parte in cui da tali dati si ricava in modo inequivoco la sua vicinanza al luogo dell'aggressione portata al fratello (viene colpito anche lui e si accascia nei pressi dell'auto) e la visibilità degli aggressori, peraltro persone da lui già conosciute, nonchè la duplicità di armi utilizzate ;
b) dai contenuti narrativi, circa la possibile causale, resi da Lupica Rinato Giuseppe (nipote e collaboratore dei Destro nella attività agricola) e da Galati Sardo Sindy , sintetizzati nella decisione impugnata e reputati attendibili, quanto ai contrasti sugli sconfinamenti per il pascolo in contrada Giurfo (la progressione narrativa evidenziata dalla difesa è ampiamente giustificata, in tesi, dallo stato di timore in cui versavano i soggetti subito dopo il gravissimo fatto di sangue, peraltro chiaramente riferiti dal Lupica ).Si ritiene, inoltre, inutilizzabile una registrazione di colloquio intercorso, dopo le prime informazioni rese dal Destro, dall'avv. V (tema diffusamente trattato in motivazione). Il Tribunale, inoltre, afferma che il Destro non ha mai riferito circa l'esistenza di un rapporto di parentela tra M S e M S, il che esclude che il dato dell'assenza di tale rapporto sia rilevante sul piano della verifica di attendibilità. Il Destro ha riconosciuto in fotografia M S e ha affermato che costui in passato abitava vicino a M S: Del resto, sostiene il Tribunale, il M S non ha negato la conoscenza con il M S (riferendo che ..forse è un lontano cugino), anch'egli dedito all'attività di allevatore. Non viene dunque ritenuto rilevante il fatto che M S non possieda terreni confinanti con i Destro, posto che - in tesi di accusa - il suo intervento si sarebbe verificato a sostegno delle ragioni di M S.
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