Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/08/2011, n. 17076
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In tema di iscrizione assicurativa per lo svolgimento di attività autonome, l'art. 12, comma 11, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 122 del 2010 - che prevede che l'art. 1, comma 208, legge n. 662 del 1996, si interpreta nel senso che le attività autonome per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'INPS, mentre restano esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662 del 1996, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 - costituisce norma dichiaratamente ed effettivamente di interpretazione autentica, diretta a chiarire la portata della disposizione interpretata e, pertanto, non è, in quanto tale, lesiva del principio del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU - quanto al mutamento delle "regole del gioco" nel corso del processo - trattandosi di legittimo esercizio della funzione legislativa garantita dall'art. 70 Cost.
In caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti o artigiani ovvero di coltivatori diretti contemporaneamente all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335 del 1995, non opera l'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, quale prevista dall'art. 1, comma 208, legge n. 662 del 1996.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Primo Presidente f.f. -
Dott. DE LUCA Michele - Presidente Sezione -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. MORCAVALLO Ulpiano - Consigliere -
Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 32217/2007 proposto da:
NU VA (3MNLVO44L60G68OD), BURAN PAOLA, nella qualità di amministratori della OL.PA. s.r.l., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DI VILLA PAMPHILI 59, presso lo studio dell'avvocato SALAFIA ANTONIO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato D'OTTAVIO OTTAVIO, per delega in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati CORRERA FABRIZIO, CALIULO LUIGI, CORETTI ANTONIETTA, per delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
e contro
S.C.C.I. S.P.A., UNIRISCOSSIONI S.P.A.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 99/2007 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 25/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pub. ud. del 24/05/11 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;
udito l'Avvocato Antonio SALAFIA, Lelio MARITATO per delega dell'avvocato Luigi Caliulo;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. CE AE, che ha concluso per il rigetto, o sospensione in attesa di decisione della Corte Costituzionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 11 luglio 2003 IM VA, nella sua qualità di legale rappresentante della società OL.PA. s.r.l., conveniva l'INPS e la Uniriscossioni s.p.a. davanti al Tribunale di Pordenone in funzione di giudice del lavoro, proponendo opposizione avverso la cartella esattoriale notificatale il 2 giugno 2003. avente ad oggetto il pagamento dei contributi previdenziali dovuti alla Gestione Commercianti, per vedersi annullare il credito iscritto a ruolo e revocare il provvedimento impugnato. A sostegno della domanda, la ricorrente precisava di dover essere iscritta nella Gestione Separata di cui alla L. n. 335 del 1995, e non invece nella Gestione Commercianti. In subordine chiedeva la restituzione dei contributi versati nella prima Gestione.
Con un secondo ricorso, depositato il 24 luglio 2003, l'altra socia amministratrice della OL.PA., UR PA, conveniva davanti al medesimo Tribunale l'INPS e la Uniriscossioni, impugnando analoga cartella esattoriale notificatale il 23 giugno 2003 e formulando identiche conclusioni.
Con un terzo ricorso, depositato il 24 maggio 2004, la UR conveniva le medesime parti avanti al Tribunale di Pordenone, impugnando, per le stesse ragioni, la cartella esattoriale notificatale il 30 aprile 2004.
Infine, con un ultimo ricorso, depositato il 17 giugno 2004, la IM conveniva l'INPS, la S.C.CI. s.p.a. e la Uniriscossioni davanti allo stesso Tribunale, opponendosi, per le medesime ragioni, alla cartella esattoriale notificatale il 4 giugno 2004. L'INPS, nel costituirsi in tutti i giudizi anche per la S.C.C.L., insisteva per il rigetto dei ricorsi.
2. Nella contumacia della Uniriscossioni e previa riunione dei giudizi, la causa, istruita documentalmente e con l'audizione dei testi indicati dall'INPS, veniva decisa dal tribunale adito che rigettava i ricorsi in opposizione con conseguente conferma delle cartelle esattoriali impugnate.
Il Tribunale riteneva che, nella specie, l'attività di impresa aveva ad oggetto la gestione di un albergo e vedeva le ricorrenti svolgere non solo attività esecutive (ricezione dei clienti, funzionamento del bar, preparazione delle camere e del servizio colazioni), ma anche l'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, distinta da quella manuale e certamente necessaria per il raggiungimento degli scopi sociali e per la realizzazione degli obiettivi aziendali. Anche tale attività di gestione doveva essere considerata lavoro aziendale, alla stregua dell'attività esecutiva, per cui, se svolta in maniera prevalente, e non con saltuarietà o occasionalmente, essa doveva essere assoggettata alla assicurazione obbligatoria nella Gestione Separata introdotta dalla L. n. 662 del 1996. Nel caso di specie, era pacifico - e comunque risultava dalle
testimonianze raccolte, tra cui quelle agli ispettori INPS - che la IM e la UR, rispettivamente madre e figlia, avevano svolto attività lavorativa manuale presso l'albergo gestito dalla società OL.PA., oltre ad occuparsi della gestione aziendale, sicché le stesse erano tenute a versare sia il contributo previdenziale del 10% ex L. n. 335 del 1995, quali amministratrici della società e sul compenso percepito a tale titolo, sia quello per l'assicurazione I.V.S. per la personale e prevalente attività esercitata in seno all'azienda sui proventi a tale distinto titolo percepiti.
3. La decisione veniva impugnata dalle originarie opponenti con ricorso di data 21 luglio 2005.
Con l'unico motivo di appello le appellanti contestavano l'interpretazione delle norme di riferimento da parte del giudice di primo grado ed in particolare, sottolineavano che la loro attività prevalente fosse quella gestionale ed amministrativa, talché non avrebbero potuto essere assoggettati ad una ulteriore contribuzione oltre quella relativa alla Gestione Separata. Sostenevano che la portata della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, cit. doveva considerarsi nella sua portata testuale talché il criterio unificante dell'attività prevalente doveva ritenersi applicabile in ogni caso di svolgimento di attività autonoma, anche se soggetta all'assicurazione presso la Gestione separata suddetta. Si costituiva l'Istituto resistente rilevando che le due tipologie di contribuzione in discussione (quella alla Gestione Separata introdotta con L. n. 335 del 1995, e l'assicurazione obbligatoria per commercianti di cui alla L. n. 613 del 1966, successivamente modificata dalla L. n. 662 del 1996) non erano ne' in contrasto ne' in antitesi tra loro essendo invece sostanzialmente diverse con riferimento sia ai requisiti di appartenenza, sia agli anni necessari per ottenerne le relative prestazioni. L'Istituto sosteneva in diritto che il principio di concentrazione di cui al comma 208 della L. n. 662 del 1996, art. 1, non trovava applicazione in caso di attività autonoma soggetta a contribuzione nella Gestione separata.
4. La Corte d'appello di Trieste con sentenza del 24-25 maggio 2007 rigettava l'appello.
Rilevava la Corte distrettuale che il socio di una società a responsabilità limitata ha l'obbligo di iscrizione alla Gestione assicurativa di cui alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 202, ove svolga in seno alla società la propria attività con carattere di abitualità e prevalenza, non valendo ad escludere detto obbligo il fatto che lo stesso sia iscritto anche alla c.d. Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995 quale amministratore della società medesima. Non v'è, infatti, incompatibilità tra le due iscrizioni, neppure ai sensi della stessa L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, il quale riguarda non la situazione di coloro che svolgono due attività egualmente fonte di reddito, ma la posizione di coloro che lavorano all'interno di un'impresa la cui attività potrebbe determinare l'iscrizione sia alla gestione artigiani che a quella commercianti.
5. Avverso questa pronuncia ricorrono per cassazione IM VA e UR PA con tre motivi.
Resiste con controricorso la parte intimata.
Entrambe le parti hanno presentato memoria.
6. Con ordinanza n. 22.55 7 del 13 ottobre 2010 la sezione lavoro ha rimesso il ricorso al Primo Presidente per l'assegnazione alle sezioni unite rilevando che, dopo che sulla questione posta dal ricorso si sono pronunciate dalle Sezioni Unite con sentenza 12 febbraio 2010 n. 3240, è intervenuta una disposizione di interpretazione autentica, il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11, che ha riaperto il discorso interpretativo talché è
apparso opportuno un nuovo intervento di queste Sezioni Unite. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è articolato in tre motivi con cui le ricorrenti, denunciando la violazione e falsa applicazione della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, e della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 202, 203 e 208, contestano sotto più profili
l'interpretazione che della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208, ha dato l'impugnata sentenza della Corte d'appello di
Trieste.
Sostengono le ricorrenti che la decisione impugnata è basata su un'interpretazione errata della citata L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208;
disposizione questa che va letta invece nel senso che chi,
nell'ambito di una società a responsabilità limitata, svolga attività di socio amministratore e di socio lavoratore, è assoggettato all'obbligo di iscrizione nella sola gestione in cui svolge l'attività prevalente con carattere di abitualità. Sostengono altresì che nell'esegesi dell'art. 1, comma 208, la corte distrettuale avrebbe dovuto privilegiare l'interpretazione letterale che costituisce il criterio ermeneutico prioritario.
2. Il ricorso i cui tre motivi possono essere esaminati congiuntamente - è infondato.
3. La questione interpretativa, che pone la presente controversia e che, come questione di massima di particolare importanza, ha giustificato l'assegnazione del ricorso a queste sezioni unite ai sensi dell'art. 374 c.p.c., comma 2, vede come principale riferimento normativo il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n.122, art. 1, comma 1, recante misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. Tale disposizione prevede, con norma dichiaratamente di interpretazione autentica: "La L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1,