Cass. civ., sez. VI, ordinanza 04/11/2019, n. 28299

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 04/11/2019, n. 28299
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28299
Data del deposito : 4 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12719-2018 proposto da: COMUNE DI PESCHE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SAVOIA

80, presso lo studio dell'avvocato E B, rappresentato e difeso dagli avvocati M P, RITA VITALE;

- ricorrente -

contro

REGIONE MOLISE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL

POZZETTO

117, presso l'UFFICIO DELEGAZIONE dell'Istituto medesimo, rappresentata e difesa dall'avvocato A G;
- con troricorrente e ricorrente incidentale -

contro

COMUNE DI PESCHE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SAVOIA

80, presso lo studio dell'avvocato E B, rappresentato e difeso dagli avvocati M P, RITA VITALE;
- controricorrente al ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 610/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di CAMPOBASSO, depositata il 17/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. R M CTORINA. Ric. 2018 n. 12719 sez. MT - ud. 26-06-2019 -2- Ragioni della decisione La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art.

1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 197/2016, osserva quanto segue;
La CTR del Molise con sentenza n. 610/1/2017, depositata il 17.10.2017, non notificata accoglieva parzialmente l'appello proposto dal Comune di Pesche avverso la pronuncia di primo grado della CTP di Isernia che aveva accolto il ricorso della Regione avverso l'avviso di accertamento ICI su un immobile di proprietà di quest'ultima concesso in comodato gratuito all'Università degli studi del Molise sul presupposto che l'esenzione non spettasse per i locali destinati ad attività che comportavano il corrispettivo a favore degli studenti eccedenti l'ordinaria attività didattica di studio e di ricerca scientifica. Avverso la sentenza della CTR il Comune di Pesche ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati con memoria- Parte intimata resiste con controricorso, proponendo ricorso incidentale, al quale il ricorrente resiste con controricorso 1.Con i tre motivi il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art.7, comma I, letta) del d.lgs n.504/92 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. lamentando che erroneamente la CTR ha ritenuto sussistere l'esenzione anche in assenza di utilizzazione diretta da parte dell'ente proprietario evidenziando che all'interno dell'immobile si svolgevano attività che comportavano il corrispettivo a favore degli studenti eccedenti l'ordinaria attività didattica di studio e di ricerca scientifica.

2.Le censure sono fondate. L'art. 1 del d.lgs. 504/1992, stabilisce che "Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.") Il contratto di comodato, disciplinato dagli articoli 1803 e seguenti del codice civile, produce effetti obbligatori e non reali e il comodatario è titolare di un diritto personale di godimento e non di un diritto di proprietà. Si tratta, per lo più, di un rapporto di cortesia che quindi non genera alcun particolare vincolo giuridico;
difatti, il comodatario è un semplice detentore del bene mobile o immobile (ex multis,Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15877 del 25/06/2013). Pertanto è il proprietario del terreno, quale possessore, sia pure mediato, tenuto al pagamento dell'imposta e non il comodatario, mero detentore della cosa comodata. Non trova applicazione, inoltre, alla fattispecie, l'art. 7, comma primo, comma 1 Tett. a) del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, che ha introdotto un'esenzione specifica dall'Ici per gli immobili posseduti da una serie di enti pubblici e soggetti giuridici a condizione che utilizzino gli immobili destinandoli ad attività esclusivamente istituzionali (attività assistenziali, previdenziali, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) della legge 20 maggio 1985, n. 222) essendo correlata l'esenzione medesima all'esercizio, effettivo e concreto, nell'immobile di una delle attività indicate, sia esso immobile destinato o meno, in astratto, anche ad altro e diverso scopo. Poiché la previsione normativa ha natura speciale e derogatoria della norma generale, ed è perciò di stretta interpretazione, non può essere applicata al di fuori delle ipotesi tipiche e tassative indicate, stante il divieto non solo di applicazione analogica, ma anche di interpretazione estensiva, posto in riferimento alla legge speciale dall'art. 14 delle disp. prel. c.c. L'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 7, comma Ric. 2018 n. 12719 sez. MT - ud. 26-06-2019 -2- primo, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate dal legislatore ai fini dell'esenzione, e di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (art. 87, comma primo, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, cui il citato art. 7 rinvia) (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5485 del 29/02/2008) . Nella fattispecie, anche se il possesso dell'immobile è in capo al ricorrente, l'esercizio delle attività didattica è compiuta da altro soggetto (il comodatario) e manca, quindi il requisito della svolgimento dell'attività esente direttamente da parte dello stesso, ai fini della esenzione ICI. Nel caso di immobile dato in comodato, infatti, non rileva l'utilizzo che ne fa il comodatario, non soggetto ICI, mentre il proprietario-possessore è obbligato al pagamento dell'Ici senza avere diritto ad usufruire della relativa esenzione, per attività in ipotesi esenti, ma svolte dal comodatario.
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