Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/2021, n. 38606

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/2021, n. 38606
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38606
Data del deposito : 27 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ARDITO DANIELE nato a SPECCHIA il 12/08/1974 avverso la sentenza del 12/01/2021 del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
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RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, emessa il 12 gennaio 2021, il Giudice per le indagini preliminari del 'Tribunale di Lcce ha giudicato ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. D A - imputato dei reati di detenzione di arma clandestina, ricettazione e detenzione di sostanze stupefacenti al fine di spaccio - e, ratificando l'accordo concluso dalle parti, ha applicato ad A, per i suddetti reati, avvinti in continuazione, ritenuta per quello in materia di stupefacenti l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la pena di anni due, mesi dieci di reclusione e di euro 900,00 di multa, disponendo la confisca della sostanza stupefacente sequestrata e di quanto altro in sequestro, ivi inclusa la somma di euro 1.425,10. Per quel che qui interessa, il Giudice per le indagini preliminari, con riferimento al denaro sequestrato, ha ritenuto la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 240 cod. pen. onde addivenire alla relativa confisca.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di D A chiedendone l'annullamento sulla scorta di due motivi.

2.1. Con il primo motivo si lamenta la violazione degli artt. 129 e 426 cod. proc. pen. per l'omesso accertamento relativo all'esclusione delle ipotesi di non punibilità o estinzione del reato e per l'omessa esposizione dei motivi su cui si è fondata la decisione. Secondo la difesa, pur avendo recepito l'accordo concluso dalle parti, la sentenza impugnata non avrebbe dovuto sottrarsi all'obbligo di esporre, sia pure succintamente, i motivi su cui poggiava la decisione: tale motivazione non sarebbe dato individuare nel provvedimento impugnato.

2.2. Con il secondo motivo si lamentano la violazione dell'art. 240 cod. pen. e il corrispondente vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza ha confiscato il denaro sequestrato. Preso atto che il reato ritenuto materia di stupefacenti era quello previsto e punito dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per esso era, in via di principio, possibile soltanto la confisca regolata dall'art. 240 cod. pen., non quella di cui all'art. 240-bis cod. pen.: tuttavia, per confiscare il denaro, avrebbe dovuto acquisirsi •la prova della sussistenza del vincolo di pertinenzialità tra lo stesso e il reato commesso, vincolo di pertinenzialità non emerso dalla motivazione della sentenza impugnata che si è basata sull'entità e sul taglio delle banconote, nonché sull'osservazione dell'attività antecedente, peraltro non risultante dal verbale di arresto, secondo cui invece non erano state notate persone entrare o uscire dall'abitazione di A.Inoltre, sottolinea la difesa, non erano stati contestati e ritenuti episodi di cessione tali da consentire la configurazione del dedotto vincolo di pertinenzialità, l'accusa avendo riguardato la mera detenzione illecita di sostanza stupefacente, sicché non poteva dirsi quel denaro fosse stato ricavato dalla - non accertata - cessione di sostanza stupefacente. Pertanto, prospetta il ricorrente, la misura di sicurezza in questo caso è stata applicata sulla scorta di una motivazione apparente, oltre che travisante i dati scaturiti dall'attività investigativa.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del primo motivo di ricorso e l'accoglimento del secondo, con l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di euro 1.425,10, dal momento che il primo motivo afferisce a vizio di motivazione, la cui deducibilità è esclusa dall'art. 448, comma 2-bis, cod. pen., mentre la fondatezza del, secondo motivo si evince dal rilievo che il giudice del merito ha giustificato la confisca del danaro quale provento di un'attività di cessione di sostanze stupefacenti, a fronte del reato di mera detenzione di tali sostanze, ricondotta all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, con cui il possesso del
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