Cass. pen., sez. V, sentenza 28/04/2023, n. 17832

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 28/04/2023, n. 17832
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17832
Data del deposito : 28 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LF UE, nato a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna emessa in data 29/06/2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Paola Mastroberardino, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria di replica del difensore di ufficio del ricorrente, avv.to Guido Todaro, che insiste nei motivi di ricorso, ribadendo la propria qualifica di difensore di ufficio.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna in composizione monocratica in data 17/09/2019, con cui UE LF era stato condannato a pena di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 56, 624-bis cod. pen., in Bologna il 26/08/2016. 2. UE LF ricorre, a mezzo del difensore di ufficio avv.to Guido Todaro, in data 10/10/2022, deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 inosservanza di norma processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità, decadenza, in riferimento agli artt. 420-quater, 604, comma 5- bis cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. c) ed e) cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito avrebbe dovuto rilevare la nullità della sentenza di primo grado in riferimento alla dichiarazione di assenza dell'imputato, informato del procedimento penale solo il 08/03/2016, in sede di identificazione, allorquando aveva nominato difensore di fiducia l'avv.to Rosanna Santarpia presso cui aveva eletto domicilio;
nel corso del giudizio di primo grado né l'imputato né il difensore di fiducia sono mai stati presenti e l'avv.to Rosanna Santarpia, infatti, in data 20/03/2019 aveva depositato una rinuncia al mandato, da intendersi come una non accettazione dell'incarico, ai sensi dell'art. 107 cod. proc. pen., alla luce del contenuto della stessa, da cui emerge la totale assenza di ogni contatto con l'assistito e la mancata conoscenza del procedimento da parte di quest'ultimo, come, peraltro, ribadito dalla missiva del predetto difensore al difensore di ufficio in data 03/10/2022;

2.2 violazione di legge, in riferimento all'art. 47 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., essendo

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