Cass. pen., sez. V, sentenza 03/05/2023, n. 18486

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 03/05/2023, n. 18486
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18486
Data del deposito : 3 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: B B nato a PIEDIMONTE MATESE il 19/10/1990 avverso l'ordinanza del 13/07/2022 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere R P;
lette/seutite le conclusioni del PG .e

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza del 13.07.2022, il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p., proposta nell'interesse di B B, condannato con sentenza emessa dal Giudice di Pace di Milano il 07.07.2021 alla pena di euro 1200,00 di multa, per il reato di lesione personale e di minaccia di cui agli artt. 582 e 612 cod. pen. nei confronti di F S. Ha rilevato il Tribunale che, competente a decidere sull'istanza di rescissione del giudicato avverso la sentenza del Giudice di Pace è la Corte d'Appello, alla quale l'art. 629-bis cod. proc. pen. attribuisce la competenza esclusiva, e essendo il rimedio in questione un mezzo di impugnazione straordinario non è prevista la trasmissione degli atti alla Corte d'appello.

2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione B B, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to F F, affidando le proprie censure a due motivi, con i quali deduce:

2.1 con il primo motivo, la violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p., in relazione agli artt. 2, 19, 39, 39 bis D. Lgs. 274/2000, nonché in relazione all'art. 15 c.p., per avere il Tribunale illegittimamente dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di rescissione del giudicato in violazione delle norme processuali;
invero, l'art. 2 D. Lgs. 274/2000 prevede che il codice di procedura penale costituisca normativa supplementare rispetto al decreto stesso, le cui disposizioni sono applicabili solo in caso di carenza normativa e l'art. 39, comma 2, del D. Lgs. 274/2000, che ricalca la norma sulla rescissione del giudicato di cui all'art. 629 bis c.p.p. pur indicando ancora l'istituto della contumacia, anziché dell'assenza, implica la competenza funzionale del Tribunale in composizione monocratica, essendo quest'ultimo il giudice dell'impugnazione avverso le sentenze del Giudice di Pace;
il provvedimento impugnato, ha ritenuto la competenza in favore della Corte di Appello, in quanto l'art. 629 bis c.p.p. nel proprio dettato letterale prevede la competenza della "Corte" e non del "Giudice" di appello, ma appare evidente in tale interpretazione l'errore in cui è incorso il giudice quando ha omesso di applicare la disciplina speciale relativa al procedimento dinanzi al Giudice di Pace;

2.2. con il secondo motivo, la violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 co. 1, lett. b) e c) c.p.p., in relazione agli artt. 629 bis, 568 comma 5, 582, 634 c.p.p. nonché in relazione agli artt. 2 c.p. e 24 Cost., per avere il Tribunale illogicamente motivato in violazione delle norme sostanziali e processuali richiamate, relativamente all'interpretazione in malam partem della disciplina della rescissione del giudicato;
invero, la proposizione di una impugnazione diversa non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, bensì soltanto la necessità di procedere all'esatta qualificazione del mezzo proposto alla stregua di quello consentito dall'ordinamento e di emanare i provvedimenti del caso;
la disciplina della conversione, è applicabile non solo nei casi in cui è ravvisabile un errore della parte che ha proposto l'impugnativa non consentita, ma anche nel caso in cui il ricorrente abbia deliberatamente scelto e utilizzato un mezzo di impugnazione non contemplato dalla legge, perché anche in questa ipotesi deve ritenersi prevalente esclusivamente la volontà della parte di impugnare la decisione.
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