Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/10/2019, n. 24778

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/10/2019, n. 24778
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24778
Data del deposito : 3 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 7531-2016 proposto da: AVA CONTACT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLE TRE MADONNE

8, presso lo studio degli avvocati MAURIZIO MARAZZA, D DE F, M M, che la rappresentano e difendono;
2019 - ricorrente principale - 2516

contro

BSSI MAURO, TERRACINO GNNI, T U, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

FEDERICO CESI

72, presso lo studio degli avvocati GNNI GUZZETTA e ANNARITA DI RAIMO, che li rappresentano e difendono;
- controícorrenti - - ricorrenti incidentali -

contro

AVA CONTACT S.P.A.;
- ricorrente principale - controrícorrente incidentale - avverso la sentenza n. 501/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/03/2015 R.G.N. 7003/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/2019 dal Consigliere Dott. G M;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R S, che ha concluso per rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato GNNI GUZZETTA. PROC. nr. 7531/2016

FATTI DI CAUSA

1. Gli odierni ricorrenti, assunti da Atesia S.p.A. (poi incorporata da AVA CONTACT S.p.A.), nei periodi per ciascuno indicati in atti, con distinti contratti di collaborazione autonoma e continuativa quindi con contratti a progetto, come operatori di call center, convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la società datoriale chiedendo l'accertamento della natura subordinata dei rapporti di lavoro, con condanna al pagamento delle differenze di retribuzione, alla regolarizzazione della posizione contributiva, alla indennità sostitutiva della reintegra, oltre al risarcimento del danno ed alla restituzione di somme.

2. Il Tribunale di Roma, con sentenza nr. 3417 del 2010, rigettava la domanda.

3. La Corte d'appello di Roma, con sentenza nr. 501 del 2015, pronunciando sul gravame dei lavoratori, in parziale accoglimento dello stesso, dichiarava «la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato», con le decorrenze, per ognuno, indicate in dispositivo, con diritto all'inquadramento nel III livello del

CCNL

Telecomunicazioni e condannava, altresì, Almaviva Contact spa, oltre al ripristino della funzionalità dei rapporti, al pagamento delle differenze di retribuzione, per ciascun lavoratore maturate nel corso dei riconosciuti rapporti, ed al risarcimento del danno commisurato a tre mensilità della retribuzione spettante per i lavoratori di III livello ed accessori.

3.1. In estrema sintesi, la Corte territoriale riteneva che la valutazione complessiva del materiale probatorio acquisito consentisse di pervenire alla qualificazione del rapporto nei termini sollecitati dagli appellanti (id est: dai lavoratori) risultando provato l'esercizio del potere direttivo e gerarchico del datore di lavoro, manifestatosi attraverso puntuali e specifiche direttive impartite durante lo svolgimento della prestazione lavorativa. Sul piano economico, per quanto qui interessa, la Corte territoriale, oltre alle differenze di retribuzione maturate nel corso dei rapporti, riconosceva, per effetto dell'accertamento di cui si è detto ed in applicazione dell'art. 50 della legge nr. 183 del 2010, l'indennità ivi prevista e calcolata in tre mensilità della retribuzione spettante, oltre accessori. A tale riguardo, assumeva la congruità delle offerte datoriali di stabilizzazione del rapporto, giudicandole conformi agli accordi sindacali intervenuti sul punto;
assumeva che l'indennità dovesse ritenersi aggiuntiva rispetto alla ricostituzione della PROC. nr. 7531/2016 funzionalità del rapporto, secondo una lettura costituzionalmente orientata della disposizione medesima.

4. Avverso l'anzidetta sentenza, propone ricorso per cassazione, la società Almaviva Contact S.p.A., fondato su un unico motivo.

5. Resistono, con controricorso, i lavoratori, contenente ricorso incidentale fondato su due motivi.

6. Almaviva Contact S.p.A. ha depositato, a sua volta, controricorso nonché memoria ex art. 378 cod.proc.civ. RAGIONI DELLA DECISIONE. Ricorso principale.

1. Con un unico motivo - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cpc - è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 50 della legge nr. 183 del 2010. 1.1. Parte ricorrente assume l'erroneità dell'interpretazione resa dalla Corte territoriale in merito all'art. 50 cit. Ritiene &società che la sanzione stabilità dal legislatore, in caso di reiterato rifiuto della stabilizzazione del rapporto di lavoro, sia interamente sostitutiva tanto della reintegrazione quanto delle eventuali differenze retributive maturate in corso di rapporto.

2. L'esame del ricorso principale impone alcune preliminari considerazioni sull'interpretazione dell'art. 50 della legge nr. 183 del 2010. 2.1. La norma che viene qui in discussione ha formato oggetto di studio da parte della dottrina essendosi rilevati plurimi profili suscettibili di differenti interpretazioni ed essendosi, in particolare, il dibattito incentrato sulla questione se tale norma stabilisca «unicamente» la sanzione indennitaria a fronte del rifiuto, da parte del lavoratore, di due offerte di stabilizzazione del rapporto di lavoro ovvero faccia comunque salva la conversione o ricostituzione del rapporto (melius assunzione a tempo indeterminato). Il suddetto articolo 50 stabilisce che: «Fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di accertamento della natura subordinata di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se riconducibili ad un progetto o programma di lavoro, il datore di lavoro che abbia offerto entro il 30 settembre 2008 la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, commi 1202 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché abbia, dopo la data di entrata in vigore della presente legge, ulteriormente offerto la conversione a tempo indeterminato del contratto in corso ovvero offerto l'assunzione a tempo indeterminato per mansioni equivalenti a quelle svolte durante il rapporto di lavoro PROC. nr. 7531/2016 precedentemente in essere, è tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità di retribuzione, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604». La disposizione introduce un regime speciale finalizzato a limitare, a determinate condizioni, le conseguenze sanzionatorie in caso di esito vittorioso del giudizio intentato dal lavoratore, volto all'accertamento della natura subordinata del rapporto di collaborazione continuativa e coordinata, anche a progetto.

2.2. L'esame della previsione non può prescindere da una sintetica ricostruzione del più ampio quadro normativo in cui essa interviene (art. 1 commi 1202-1210 della legge nr. 296 del 2006).

2.3. L'incipit della norma «fatte salve le sentenze passate in giudicato» rende, innanzitutto, chiaro che l'ambito di applicazione della stessa sia da riferirsi tanto alle controversie ancora da promuovere, quanto a quelle in corso. Ed anzi, proprio l'espresso richiamo alla legge 296 del 2006 è indicativo della voluntas legis di dettare una normativa finalizzata a proseguire il percorso, intrapreso dalla predetta legge nr. 296, inteso a facilitare l'emersione di rapporti (simulati) di collaborazione, molti dei quali, proprio in quanto in sospetto di abuso, in fase di contenzioso giudiziale (percorso poi completato dal d.lgs. nr. 81 del 2015, art. 54).

2.4. Quanto ai presupposti di operatività, la norma richiede una sequenza di offerte da parte del datore di lavoro. Questi (id est: il datore di lavoro) deve avere offerto al collaboratore, entro il 30 settembre del 2008, la stabilizzazione del rapporto di lavoro secondo la procedura di cui all'art. 1, commi 1202 e ss, della legge nr. 296 del 2006, articolata in tre fasi: a) la stipulazione di un accordo aziendale o territoriale volto a promuovere la trasformazione del rapporto di collaborazione in un rapporto di lavoro subordinato di durata non inferiore a 24 mesi;
b) la sottoscrizione da parte dei lavoratori di atti di conciliazione individuali ai sensi e per gli effetti degli artt. 410 e 411 co.proc.civ. con riferimento ai diritti di natura retributiva, contributiva e risarcitoria per il periodo pregresso;
c) il pagamento da parte del solo datore di lavoro di un contributo straordinario integrativo per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro. La prima offerta è, dunque, garantita dalla stessa procedimentalizzazione disegnata dal Legislatore del 2006 e filtrata dalle intese raggiunte dalle parti sociali.PROC. nr. 7531/2016 Il datore di lavoro deve, poi, aver rinnovato l'offerta dopo l'entrata in vigore della medesima legge nr. 183 del 2010. A tale riguardo, il dato letterale non pone dubbi interpretativi: la nuova proposta si aggiunge all'offerta di stabilizzazione compiuta entro il 30 settembre 2008, come reso palese dall'utilizzo dell'avverbio «ulteriormente» che rafforza il senso, già inequivoco, della congiunzione «nonché». L'oggetto del contratto di lavoro subordinato di cui alla seconda offerta è predeterminato dal Legislatore;
le mansioni di lavoro devono essere equivalenti a quelle del contratto in corso o cessato. Nulla è detto, invece, in ordine all'orario di lavoro e ciò è pienamente giustificabile in ragione della estrema variabilità dell'impegno lavorativo che può avere, in concreto, connotato ogni singolo rapporto.
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