Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/05/2023, n. 13892
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TENZA sul ricorso iscritto al n.12976/2016R.G. proposto da: UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in qualità di incorporante di Milano Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’ avv. G E, presso cui elettivamente domicilia in Roma al viale Giuseppe Mazzini n.11. –ricorrente – Contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. –controricorrente– tributi r.g. n.12976/2016 Cons. est. A G Avverso la sentenza n. 4973/2015 d ella C ommissione tributaria regionale della Lombardia, pronunciata in data 28 settembre 201 5 , depositatain data 17 novembre 2015 e non notificata . Lette le conclusioni scritte del P.G., F T, che ha concluso chiedendo il rigettodel ricorso. Udita la relazione svolta dal Consigliere A G. FATTI DI CAUSA 1. UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in qualità di incorporante di Milano Assicurazioni S.p.A., ha proposto ricorso, con quattro motiv i , control’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza n.4973/2015 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, pronunciata in data 28 settembre 2015, depositata in data 17 novembre 2015 e non notificata, che ha rigettato l’appello dell a contribuente in controversia avente ad oggetto l’impugnativa del silenzio rifiuto sull’istanza di sollecito di rimborso di interessi primari maturati sul credito di imposta Irpeg dell’anno 1996, posto nella dichiarazione dei redditi Mod. 760/1997 e rimborsato in data 11 gennaio 2011. 2. Con la sentenza impugnata, la C.t.r. aveva ritenuto che si era formato un giudicato esterno sul diritto della società ad ottenere il pagamento degli interessi maturati sul credito di imposta Irpeg per il periodo di imposta 1996 solo a decorrere dal 31 dicembre 2002, cioè dalla data in cui l’ufficio era decaduto dal potere di rettificare la dichiarazione dei redditi presentata per il predetto periodo di imposta, ai sensi dell’art.43 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, e non invece dal secondo semestre successivo alla data di presentazione della dichiarazione, secondo quanto stabilito dal secondo comma dell’art.44 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600. 3. Il P.G., F T, ha fatto pervenire conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. r.g. n.12976/2016 Cons. est. A G Parte contribuente ha depositatodocumentazione ex art.372 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Con il primo motivo , l a ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art.. 2909 cod.civ., degli artt. 99, 100, 112, 324 e 329 cod.proc.civ., nonché degli artt. 1, 18, 46, 49 e 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ.e all'art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in quanto la C.t.r. avrebbeerroneamente attribuito efficacia di giudicato esterno alla sentenza della C.t.p. di Milano, n. 192, depositata il 2 febbraio 2005, nella parte in cui avevaritenuto che gli interessi primari spettanti alla contribuentein relazione al credito d'imposta IRPEG per il periodo d'imposta 1996 decorrevano dal 31 dicembre 2002, benché tale statuizione fosse stata resa dai giudici della C .t.p. meramente ad abundantiam e fosse , dunque, radicalmente inidonea ad assumere i caratteri di definitività e stabilità propri del giudicato. 1.2. Con il secondomotivo, l a ricorrente denunzia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 2909 c od.civ., degli artt.99, 100, 112, 324 e 329 cod. proc. civ., nonché degli artt. 1, 18, 46, 49 e 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ.e dell'art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992. 1.3. Con il terzo motivo,la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cod.civ., degli artt. 99, 100, 112, 324 e 329 cod. proc. civ., nonché degli artt. 1, 18, 49 e 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.e all'art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in quanto la C .t.r. avrebbe erroneamente attribuito efficacia di giudicato esterno alla sentenza della C.t.p. di Milano n. 192, depositata il 2 febbraio 2005, nella parte in cui avevaritenuto che gli interessi primari spettanti alla r.g. n.12976/2016 Cons. est. A G contribuente in relazione al credito d'imposta IRPEG per il periodo d'imposta 1996 decorrevano dal 31 dicembre 2002, benché i giudici della C.t.p. avesseroin realtà omesso di pronunciarsi sulla spettanza degli interessi maturati prima della data del 31 dicembre 2002. 1.4. Con il quarto motivo, la ricorrente denunzia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 2909 cod.civ., degli artt.99, 100, 112, 324 e 329 cod. proc. civ., nonché degli artt. 1, 18, 46, 49 e 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.e dell'art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992. 2.1. I motivi, da esaminare congiuntamente perché connessi, sono infondati e vanno rigettati. Occorre premettere un breve accenno alla fattispecie in esame. Con una prima domanda del 19 febbraio 2002, la società contribuente sollecitavail pagamento del credito di imposta Irpeg, già chiesto a rimborso con la dichiarazione dei redditi per l’anno 1996, domandando anche il pagamento degli interessi per la ritardata erogazionedelle som me dovute. Con sentenza n. 192/26/2005, la C.t.p. di Milano aveva condannato l'amministrazione finanziaria al rimborso di euro 21.610.047,15 oltre interessi tributari ex art. 44 d. P . R . n. 602/73 dal 31 dicembre 2002 (ovvero dal quintoanno successivo a quello di presentazione della dichiarazione) al saldo , oltre al pagamento del maggior danno in favore della società ricorrente, decorrente dal 31 dicembre 2002 (termine ultimo per l’accertamento successivo alla messa in mora del 1 febbraio 2002) al saldo nei limiti della differenza tra il rendimento che la società avrebbe conseguito ed il tasso di interesse tributario dall’1 luglio 2003 al 31 dicembre 2003, differenza pari al’1.05% . r.g. n.12976/2016 Cons. est. A G Nel secondo grado di giudizio, che si è concluso con la sentenza della C.t.r. n. 169/05/06, oggetto di successiva impugnazione, l'ufficio proponeva appello relativamente al solo capo che riguardava la condanna al maggior danno derivante da ritardato adempimento, mentre la società, a sua volta, proponeva appello incidentale lamentando esclusivamente il mancato accoglimento integrale della domanda risarcitoria inerente alla quantificazione del danno da ritardo exart. 1224, comma 2 , c od. civ. La C.t.r., pertanto, non modificavaquanto statuito dalla C.t.p. con riferimento al termine di decorrenza degli interessi;di conseguenza, la società, in data 28 dicembre 2010, incassava il rimborso di euro 21.610.047,15,oltre interessi per euro 4.078.896,40. Con una nuova domanda di rimborso spedita all'ufficio in data 10 gennaio 2012, la società contribuente richiedeva un'ulteriore somma di euro 5.618.612,26 a titolo di interessi decorrenti dalla presentazione della dichiarazione sino al 31/12/2002, sebbene tale somma non fosse stata riconosciuta dalla sentenza della C.t.p. n. 192/26/2005 e, c on ricorso notificato all'Ufficio in data 05luglio 2012, impugnava il silenzio rifiuto su tale ultima istanza. Si costituiva l'ufficio difendendo la correttezza del proprio operato, avendo provveduto a corrispondere ilrimborso del credito Irpeg e dei relativi interessi sulla scorta della citata sentenza della C .t.p. n.192/26/2005, passata in giudicato. La Commissione tributaria provinciale adita, con la sentenza n.6082/03/2014, ha rigettato il ricorso della societ à contribuente, rilevando che la decorrenza degli interessi risultavafissata alla data del 31 dicembre 2002 dalla sentenza della C.t.p. n. 192/26/2005, passata in giudicato;la decisione veniva confermata dalla C.t.r. che, con la sentenza attualmente impugnata, rilevava il giudicato parziale sulla statuizione relativa al dies a quodi decorrenza degli interessi primari. r.g. n.12976/2016 Cons. est. A G In primo luogo, il collegio ritiene che non sia influente, ai fini che qui interessano, la decisione di questa Corte (Cass. n. 16797 del 2016), che ha deciso la controversia gì pendente al n . rg. 11641 del 2012, in quanto essa si ̀ pronuncia su l ricorso dell’ufficio relativo agli interessi da maggior danno da ritardo, confermando la statuizione circa il loro riconoscimento nell'adempimento dell’obbligazione pecuniaria e circa l'ammontare dedotto. Passando all’oggetto dell’attuale controversia, la mancata impugnazione dell’esplicita statuizione, riportata in ricorso, per cui l’Amministrazione finanziaria deve essere condannata al pagamento in favore della Milano Assicurazioni S.p.A. della somma di €. 21.610.047,15, oltre interessi tributari exart. 44 del d.P.R. n. 602 del 1973 dal 31 dicembre 2002, comporta, come rilevato dalla sentenza gravata, la formazione del giudicatoparziale in ordine al dies a quo di decorrenza degli interessi. Tale statuizione, contenutanella sentenza della C.t.p. n. 192 del 2 febbraio 2005, non fu oggetto di gravame innanzi alla C.t.r. e deve ritenersi che la contribuente abbia prestato acquiescenza circa detta statuizione, non pì oggi controvertibile. Né è condivisibile la tesi della società contribuente, secondo cui la statuizione andrebbe intesa come non preclusiva degli interessi maturati ex lege (art.44 d.P.R. n. 602 / 1973 ) a decorrere dal primo semestre successivo alla data di presentazione della dichiarazione (ossia dall’1 gennaio 1998) al 31 dicembre 2002, in quanto la determinazione esplicita del dies a quo di decorrenza indicato in sentenza è sorretta da una specifica motivazione e segna il limite entro il quale è stata accolta la domanda della contribuente. Nel caso in esame, non può trovare applicazione neanche il principio secondo cui la pronuncia di cessazione della materia del contendere ̀ inidonea ad acquistare e fficacia di cosa giudicata r.g. n.12976/2016 Cons. est. A G sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del gradoin cui risulta emessa (Cass. n. 12887 del 2009). Invero la C.t.p., sebbene avesse riconosciuto che non vi era contrasto tra le parti in ordine alla debenza del rimborso Irpeg, riconosciuta dall’Agenzia delle entrate, non si ̀ pronunciata in termini di ce ssazione della materia del contendere, invece esplicitamente condannando in dispositivo (e in coerenza con l’apparato motivazionale) l’Agenzia delle Entrate al pagamento in favore della Milano Assicurazioni S.p.A. della somma di € 21.610.047,15, oltre interessi tributari ex art. 44 del d.P.R. n. 602 del 1973 dal 31 dicembre 2002 al saldo. Rimane quindi del tutto condivisibile l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata per cui la mancata impugnazione del capo di sentenza della C.t.p.n. 192/26/05, ne lla parte in cui ha riconosciuto il diritto al rimborso del credito,ha determinato il formarsi del giudicato parziale su tale capo, essendo stata proposta impugnazione solo sui residui capi. Pertanto il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente.
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