Cass. civ., sez. I, sentenza 15/03/2022, n. 08463
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Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
C, con riguardo all’eventualità del mancato rimborso del capitale, anche in considerazione del fatto che si era trattato di obbligazioni emesse da società estere. Aggiunse che l'ingente indebitamento e la profonda crisi finanziaria del gruppo C erano emersi dalle risultanze dei bilanci del gruppo e dalle notizie di stampa, e che la banca aveva altresì mancato di adoperarsi anche in F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : T E R R U S I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : e 1 a 6 1 4 3 e c 9 5 a 5 c a b 6 0 9 6 4 6 7 b b d a 7 d 0 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 23496/2017 Numero sezionale 735/2022 Numero di raccolta generale 8463/2022 Data pubblicazione 15/03/2022 riferimento all'attività d’informazione successiva all'acquisto, che avrebbe consentito agli investitori di contenere le perdite a fronte della progressiva svalutazione del titolo. La banca propose gravame, che la corte d’appello di Venezia ha accolto con sentenza resa pubblica il 2-3-2017, in base alla considerazione che non vi era stato un inadempimento degli obblighi informativi. E questo per quattro sostanziali ragioni: (a) perché i primi indici del dissesto del gruppo C si erano manifestati solo a novembre 2002, mentre l'acquisto dei titoli era avvenuto a luglio;
(b) perché i revisori contabili mai prima avevano espresso rilievi in merito ai bilanci del gruppo C, né sollevato dubbi circa la recuperabilità di crediti con parti correlate;
(c) perché i risparmiatori erano stati resi edotti che i titoli non erano quotati e che l'operazione d'investimento era inadeguata rispetto alle linee concordate prima della sottoscrizione dell’ordine, per la natura speculativa del prodotto finanziario acquistato;
(d) perché non si era trattato di un caso di sollecitazione all'investimento, cosicché, oltre al documento sui rischi generali, non era dovuta la consegna della offering circular. I risparmiatori hanno impugnato la sentenza con ricorso per cassazione notificato il 2-10-2017, deducendo un unico articolato motivo. Hanno resistito, con distinti controricorsi, la Banca popolare di Vicenza s.c.p.a. in liquidazione coatta amministrativa e Intesa Sanpaolo s.p.a., quest’ultima quale cessionaria di attività e passività aziendali e, quindi, successore a titolo particolare nel rapporto controverso. F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : T E R R U S I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : e 1 a 6 1 4 3 e c 9 5 a 5 c a b 6 0 9 6 4 6 7 b b d a 7 d 0 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 23496/2017 Numero sezionale 735/2022 Numero di raccolta generale 8463/2022 Intesa Sanpaolo ha proposto anche un motivo di Data pubblicazione 15/03/2022 ricorso incidentale. Avviata la causa alla trattazione camerale, le parti hanno depositato memorie. Con ordinanza interlocutoria n. 35020 del 2021 la sezione ha ritenuto di dover rimettere la causa in pubblica udienza, considerando dedotte “questioni inedite, con particolare riguardo alle ricadute sul processo di cassazione della sopravvenuta liquidazione coatta amministrativa di istituto di credito seguita da cessione delle attività e passività aziendali ad altro istituto di credito, ai sensi dell'art. 3 d.l. n. 99/2017, conv., con modif., in l. n. 212/2017”. Ragioni della decisione I. - Il ricorso principale è affidato al seguente unico motivo: - violazione o falsa applicazione degli artt. 21, primo comma, lett. a) e b) del T.u.f. e 28 e 29, primo comma, dell’annesso regolamento n. 11522 del 1998, nella parte in cui è stata affermata “l’adeguatezza” (rectius, l’inadeguatezza, essendo evidente l’errore materiale riscontrabile nella parte iniziale del mezzo) dell’operazione finanziaria al profilo dei ricorrenti, e in quella, correlata, in cui è stata ritenuta sufficiente l’informazione resa nonostante la mancanza di specificità della stessa. II. - Il ricorso incidentale di Intesa Sanpaolo è affidato al seguente unico motivo: - violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 2- bis, del d.lgs. n. 5 del 2003, nella parte in cui l’impugnata sentenza ha mancato di accogliere l’eccezione relativa alla non contestazione, da parte della difesa degli investitori, dei F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : T E R R U S I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : e 1 a 6 1 4 3 e c 9 5 a 5 c a b 6 0 9 6 4 6 7 b b d a 7 d 0 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 23496/2017 Numero sezionale 735/2022 Numero di raccolta generale 8463/2022 Data pubblicazione 15/03/2022 fatti allegati a fondamento del primo motivo d’appello, in ordine alla avvenuta sottoscrizione e all’avvenuta consegna in copia “di tutta la contrattualistica” rilevante in causa;
motivo in effetti per tale ragione erroneamente respinto. III. - La rimessione in pubblica udienza è stata sollecitata in base al peculiare intreccio delle situazioni soggettive dal lato dei controricorrenti, tenuto conto della disciplina dettata dal d.l. 25-6-2017, n. 99, convertito con modificazioni in l. 31-7-2017, n. 121, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza s.p.a. e di Veneto Banca s.p.a. IV. - Giova dire che il ricorso è stato proposto contro la Banca popolare di Vicenza s.p.a. (in bonis), con notifica ai difensori a ministero dei quali essa si era costituita in appello. Il ricorso è stato altresì notificato ai commissari liquidatori. Secondo la giurisprudenza delle Sezioni unite, la costituzione di una parte a mezzo di procuratore ha l’effetto di stabilizzarla per tutte le successive fasi del giudizio, tanto che la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di detto procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art.285 cod. proc. civ., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace;
b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : T E R R U S I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : e 1 a 6 1 4 3 e c 9 5 a 5 c a b 6 0 9 6 4 6 7 b b d a 7 d 0 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 23496/2017 Numero sezionale 735/2022 Numero di raccolta generale 8463/2022 Data pubblicazione 15/03/2022 ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace;
c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., senza che rilevi la conoscenza aliunde di uno degli eventi previsti dall'art. 299 cod. proc. civ. da parte del notificante (Cass. Sez. U n. 15295-14). Proprio in dipendenza della stabilizzazione della parte nel senso indicato al superiore punto c) non è rilevante, in prospettiva della corretta costituzione del rapporto processuale in questa sede, che la banca vicentina sia stata posta, dopo la conclusione del giudizio d’appello ma prima della notifica del ricorso medesimo, in l.c.a. La sottoposizione a procedura concorsuale non vale d’altronde quale evento interruttivo del giudizio di cassazione, che è caratterizzato dall'impulso d'ufficio e al quale non sono perciò applicabili le norme di cui agli artt. 299 e 300 cod. proc. civ. (v., quanto al fallimento ma con ratio chiaramente estendibile alla l.c.a., Cass. Sez. U n. 17295-03, cui adde Cass. n. 21153-10, Cass. n. 14786-11, Cass. n. 7477-17, Cass. n. 27143-17). V. - Oltre alla procedura, che costituendosi con controricorso ha reclamato l’inammissibilità o l’improcedibilità del ricorso per cassazione a norma dell’art. 83, terzo comma, del T.u.b., poiché contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, si è costituita anche Intesa Sanpaolo, quale cessionaria delle attività e delle passività aziendali. F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : T E R R U S I F R
(b) perché i revisori contabili mai prima avevano espresso rilievi in merito ai bilanci del gruppo C, né sollevato dubbi circa la recuperabilità di crediti con parti correlate;
(c) perché i risparmiatori erano stati resi edotti che i titoli non erano quotati e che l'operazione d'investimento era inadeguata rispetto alle linee concordate prima della sottoscrizione dell’ordine, per la natura speculativa del prodotto finanziario acquistato;
(d) perché non si era trattato di un caso di sollecitazione all'investimento, cosicché, oltre al documento sui rischi generali, non era dovuta la consegna della offering circular. I risparmiatori hanno impugnato la sentenza con ricorso per cassazione notificato il 2-10-2017, deducendo un unico articolato motivo. Hanno resistito, con distinti controricorsi, la Banca popolare di Vicenza s.c.p.a. in liquidazione coatta amministrativa e Intesa Sanpaolo s.p.a., quest’ultima quale cessionaria di attività e passività aziendali e, quindi, successore a titolo particolare nel rapporto controverso. F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : T E R R U S I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : e 1 a 6 1 4 3 e c 9 5 a 5 c a b 6 0 9 6 4 6 7 b b d a 7 d 0 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 23496/2017 Numero sezionale 735/2022 Numero di raccolta generale 8463/2022 Intesa Sanpaolo ha proposto anche un motivo di Data pubblicazione 15/03/2022 ricorso incidentale. Avviata la causa alla trattazione camerale, le parti hanno depositato memorie. Con ordinanza interlocutoria n. 35020 del 2021 la sezione ha ritenuto di dover rimettere la causa in pubblica udienza, considerando dedotte “questioni inedite, con particolare riguardo alle ricadute sul processo di cassazione della sopravvenuta liquidazione coatta amministrativa di istituto di credito seguita da cessione delle attività e passività aziendali ad altro istituto di credito, ai sensi dell'art. 3 d.l. n. 99/2017, conv., con modif., in l. n. 212/2017”. Ragioni della decisione I. - Il ricorso principale è affidato al seguente unico motivo: - violazione o falsa applicazione degli artt. 21, primo comma, lett. a) e b) del T.u.f. e 28 e 29, primo comma, dell’annesso regolamento n. 11522 del 1998, nella parte in cui è stata affermata “l’adeguatezza” (rectius, l’inadeguatezza, essendo evidente l’errore materiale riscontrabile nella parte iniziale del mezzo) dell’operazione finanziaria al profilo dei ricorrenti, e in quella, correlata, in cui è stata ritenuta sufficiente l’informazione resa nonostante la mancanza di specificità della stessa. II. - Il ricorso incidentale di Intesa Sanpaolo è affidato al seguente unico motivo: - violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 2- bis, del d.lgs. n. 5 del 2003, nella parte in cui l’impugnata sentenza ha mancato di accogliere l’eccezione relativa alla non contestazione, da parte della difesa degli investitori, dei F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : T E R R U S I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : e 1 a 6 1 4 3 e c 9 5 a 5 c a b 6 0 9 6 4 6 7 b b d a 7 d 0 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 23496/2017 Numero sezionale 735/2022 Numero di raccolta generale 8463/2022 Data pubblicazione 15/03/2022 fatti allegati a fondamento del primo motivo d’appello, in ordine alla avvenuta sottoscrizione e all’avvenuta consegna in copia “di tutta la contrattualistica” rilevante in causa;
motivo in effetti per tale ragione erroneamente respinto. III. - La rimessione in pubblica udienza è stata sollecitata in base al peculiare intreccio delle situazioni soggettive dal lato dei controricorrenti, tenuto conto della disciplina dettata dal d.l. 25-6-2017, n. 99, convertito con modificazioni in l. 31-7-2017, n. 121, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza s.p.a. e di Veneto Banca s.p.a. IV. - Giova dire che il ricorso è stato proposto contro la Banca popolare di Vicenza s.p.a. (in bonis), con notifica ai difensori a ministero dei quali essa si era costituita in appello. Il ricorso è stato altresì notificato ai commissari liquidatori. Secondo la giurisprudenza delle Sezioni unite, la costituzione di una parte a mezzo di procuratore ha l’effetto di stabilizzarla per tutte le successive fasi del giudizio, tanto che la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di detto procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art.285 cod. proc. civ., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace;
b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : T E R R U S I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : e 1 a 6 1 4 3 e c 9 5 a 5 c a b 6 0 9 6 4 6 7 b b d a 7 d 0 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 23496/2017 Numero sezionale 735/2022 Numero di raccolta generale 8463/2022 Data pubblicazione 15/03/2022 ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace;
c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., senza che rilevi la conoscenza aliunde di uno degli eventi previsti dall'art. 299 cod. proc. civ. da parte del notificante (Cass. Sez. U n. 15295-14). Proprio in dipendenza della stabilizzazione della parte nel senso indicato al superiore punto c) non è rilevante, in prospettiva della corretta costituzione del rapporto processuale in questa sede, che la banca vicentina sia stata posta, dopo la conclusione del giudizio d’appello ma prima della notifica del ricorso medesimo, in l.c.a. La sottoposizione a procedura concorsuale non vale d’altronde quale evento interruttivo del giudizio di cassazione, che è caratterizzato dall'impulso d'ufficio e al quale non sono perciò applicabili le norme di cui agli artt. 299 e 300 cod. proc. civ. (v., quanto al fallimento ma con ratio chiaramente estendibile alla l.c.a., Cass. Sez. U n. 17295-03, cui adde Cass. n. 21153-10, Cass. n. 14786-11, Cass. n. 7477-17, Cass. n. 27143-17). V. - Oltre alla procedura, che costituendosi con controricorso ha reclamato l’inammissibilità o l’improcedibilità del ricorso per cassazione a norma dell’art. 83, terzo comma, del T.u.b., poiché contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, si è costituita anche Intesa Sanpaolo, quale cessionaria delle attività e delle passività aziendali. F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : T E R R U S I F R
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