Cass. civ., sez. III, ordinanza 09/12/2024, n. 31681
Ordinanza
9 dicembre 2024
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9 dicembre 2024
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Massime • 3
In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento.
La configurabilità di un prospective overruling richiede la cumulativa presenza dei seguenti presupposti: a) che si verta in materia di mutamento della giurisprudenza su di una regola del processo; b) che tale mutamento sia stato imprevedibile in ragione del carattere lungamente consolidato nel tempo del pregresso indirizzo, tale, cioè, da indurre la parte a un ragionevole affidamento su di esso; c) che il suddetto overruling comporti un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte, con la conseguenza che non è invocabile in caso di mutamenti giurisprudenziali che riguardino norme sostanziali. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che l'affermazione del principio, a partire da Cass. n. 10579 del 2021, secondo il quale il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", abbia determinato un prospective overruling trattandosi di evoluzione interpretativa giurisprudenziale del concetto di equità liquidatoria, posto a fondamento della norma sostanziale di cui all'art. 1226 c.c.).
Se, nel corso del processo, al raggiungimento della maggiore età del figlio che sta in giudizio in persona del suo genitore fa seguito l'istituzione dell'amministrazione di sostegno e la designazione di quest'ultimo quale amministratore, il genitore conserva la legitimatio ad processum, con la conseguenza che non è necessario il rilascio di una nuova procura alle liti, perché quella originariamente conferita è stata rilasciata da soggetto dotato di perdurante legittimazione, mentre sarebbe invalida quella conferita personalmente dal figlio, per difetto di capacità di agire processuale.
Sul provvedimento
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