Cass. pen., sez. I, sentenza 30/09/2022, n. 36946

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 30/09/2022, n. 36946
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36946
Data del deposito : 30 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MIGNACCA CALOGERO CARMELO nato a CASTELLUMBERTO il 22/08/1972 avverso l'ordinanza del 28/02/2022 del MAG. SORVEGLIANZA di CUNEO udita la relazione svolta dal Consigliere C R;
lette le conclusioni del PG, Marco Dall'Olio, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 28 febbraio 2022 il magistrato di sorveglianza di Cuneo ha respinto la istanza di ottemperanza proposta da C C M per ottenere l'adempimento della precedente ordinanza del 5 maggio 2021 dello stesso magistrato, divenuta nelle more definitiva, che gli aveva concesso la facoltà di effettuare i colloqui con i familiari mediante strumenti audiovisivi. Il magistrato ha respinto l'istanza di ottemperanza, rilevando che il provvedimento aveva autorizzato i colloqui audiovisivi a causa delle limitazioni di circolazione connesse all'emergenza sanitaria, e che tali limitazioni erano medio tempore venute meno 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce che il provvedimento impugnato sarebbe affetto da violazione di legge e vizio di motivazione, perché la giurisprudenza di legittimità non limita la facoltà di tali colloqui all'emergenza sanitaria, e nel caso in esame essi sarebbero necessari per le condizioni di salute della sorella del condannato che non avrebbe la possibilità di recarsi di persona presso l'istituto penitenziario in cui è recluso il ricorrente.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. Marco Dall'Olio, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. Si premette che nel sistema della ottemperanza di cui all'art. 35-bis, comma 5, ord. pen. il ricorso in sede di legittimità ha un ambito più ristretto rispetto a quello che caratterizza i provvedimenti emessi nell'ambito di un procedimento penale, perché è ammesso solo per violazione di legge. L'art. 35-bis, comma 8, ord. pen. dispone, infatti, che "avverso il provvedimento emesso in sede di ottemperanza è sempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge". Quando il ricorrente intenda censurare, attraverso la violazione di legge, il contenuto, in realtà, della motivazione della ordinanza che ha deciso sull'ottemperanza ha, pertanto, un ambito di sindacato molto ristretto, perché può farlo solo attraverso le categorie della motivazione inesistente o meramente apparente, in quanto le stesse refluiscono nella violazione di legge attraverso la norma dell'art. 666 cod. proc. pen., richiamata dal comma 5 dell'art. 35-bis citato che al comma 2 impone che il provvedimento sia motivato. Nel caso in esame, la motivazione non è né inesistente né apparente, perché il giudice dell'ottemperanza è partito dal provvedimento che doveva essere messo in esecuzione (che ammetteva i colloqui audiovisivi in relazione all'emergenza sanitaria), e lo ha declinato in base alla situazione esistente nel momento in cui veniva decisa l'ottemperanza (di cessazione dei limiti alla circolazione). Va anche considerato, peraltro, in ordine alla deduzione contenuta in ricorso di attuale (alla data del provvedimento impugnato) vigenza della emergenza sanitaria, pur nella cessazione dei limiti alla circolazione, che, in realtà, come già rilevato da precedente pronuncia di legittimità, nella specifica materia in esame dei colloqui tra detenuti e familiari "le restrizioni di carattere generale alla possibilità degli spostamenti in entrata e in uscita tra i territori delle Regioni, introdotte nella fase acuta dell'emergenza pandemica, cui si legava l'impossibilità dei congiunti del detenuto di viaggiare per raggiungere l'istituto penitenziario, sono venute meno per effetto dell'art. 1, comma 2, d.l. 22 aprile 2021, n. 52, conv. dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, vigente da data anteriore alla decisione di primo grado. E già l'art.
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