Cass. civ., sez. I, sentenza 11/03/2019, n. 06927

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 11/03/2019, n. 06927
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06927
Data del deposito : 11 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

fissata con l'ordinanza di remissione della causa in istruttoria e, quindi, immediatamente successiva alla deliberazione della decisione come si apprende dall'art. 279, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. - nel primo motivo argomenta la contrarietà dell'impugnata sentenza nella parte in cui essa ha ritenuto ammissibile, di seguito all'opposizione al decreto ingiuntivo motivata dal Comune allegando la mancanza nella specie di un valido titolo contrattuale, la domanda di GEA ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., a ciò opponendosi il combinato disposto degli artt. 183, comma 4 e 645 comma 2, cod. proc. civ., in guisa dei quali, anche avendo a mente il pensiero di Cass., Sez. U, 27.12.2010, n. 26128, non sarebbe consentita la proposizione di detta azione RG 18361/15 Comune di Barbona-GEA Est. Cons. rulli,' quando non fosse configurabile, come nel caso in esame, un ampliamento del tema di indagine. Con il secondo motivo di ricorso oggetto di doglianza è il capo della decisione impugnata che ha ricusato l'eccezione in punto di sussidiarietà della domanda di GEA ex art. 2041 cod. civ., essendo azionabile nella specie il rimedio di cui all'art. 2033 cod. civ., posto che, contrariamene all'assunto enunciato dal decidente, nel senso che la norma riguardi solo i pagamenti in denaro, il termine "pagamento" che vi figura deve intendersi riferito a qualsivoglia prestazione risulti indebita. Con il terzo ed il quarto motivo di ricorso - che pur riferendosi, il primo, alla sentenza 1270/12 ed, il secondo, alla sentenza 1542/14, possono essere esaminati congiuntamente, stante l'unitarietà della censura - si deduce il vizio di omessa pronuncia e, di riflesso, la violazione degli artt. 2041, 2042 cod. civ. e dell'art. 23, comma 3, d.l. 66/89, nonché la violazione dell'art. 345 cod. proc. civ., imputandosi alla sentenza 1270/12 che essa non avrebbe pronunciato riguardo all'eccezione sollevata da esso ricorrente con la comparsa di costituzione in appello relativamente al difetto di sussidiarietà dell'azione di indebito arricchimento proposta da GEA, stante, a mente dell'art. 23 anzidetto, la responsabilità diretta dell'amministratore o del funzionario che abbia autorizzato la spesa fuori bilancio (terzo motivo);
e alla sentenza 1542/14, pur puntualizzante che la predetta eccezione era stata implicitamente rigettata dalla sentenza 1270/12 in ragione della sua tardività essendo stata prospettata solo in appello, l'erroneità del convincimento ivi espresso circa la non rilevabilità in via officiosa di essa, quando al contrario, integrando il requisito della sussidiarietà un presupposto della domanda prescritto dalla legge, il suo difetto è RG 18361/15 Comune di Barbona-GEA Est. Marulli rilevabile ex officio anche in appello ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ. (quarto motivo).
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