Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/12/2016, n. 26988
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L’art. 182 ter, comma 1, l.fall., come modificato dall'art. 32 del d.l. n. 185 del 2008, conv. con l. n. 2 del 2009, laddove esclude la falcidia sul capitale dell'IVA, così sancendo l’intangibilità del relativo debito, costituisce un’eccezione alla regola generale, stabilita dall’art. 160, comma 2, l.fall., della falcidiabilità dei crediti privilegiati, compresi quelli relativi ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, e trova, quindi, applicazione solo nella speciale ipotesi di proposta di concordato accompagnata da una transazione fiscale.
Sul provvedimento
Testo completo
26988/16 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Udienza pubblica in data 8/11/2016 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE OGGETTO Concordato preventivo SEZIONI UNITE CIVILI R.G.N.4396/2014 cron. 26988 Rep. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CI. dott. Renato Rordorf Primo Presidente f.f. dott. Ettore Bucciante Presidente di sezione dott. Giovanni Amoroso Presidente di sezione dott. FA Petitti Presidente di sezione dott. Aniello Nappi Rel. Consigliere Consiglieredott. Domenico Chindemi Consigliere dott. Felice Manna dott. Carlo De Chiara Consigliere Consigliere dott. Franco de FA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da SA FA Immobiliare s.r.l., domiciliata in Roma, via degli Scipioni 267, presso l'avv. Antonio di Iulio, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Lamberto Scatena, come da mandato in calce al ricorso 625 ricorrente 16 Contro 2 Agenzia delle entrate, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che per legge la rappresenta e difende controricorrente
Contro
Commissario giudiziale del concordato preventivo della SA FA Immobiliare s.r.l. intimato avversO il decreto n. 251/2013 della Corte d'appello di Ge- nova, depositato il 28 dicembre 2013 Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi uditi i difensori, Vaccarella e Scatena per la ri- corrente, Di Matteo per la resistente Udite le conclusioni del P.M., dr. Luigi Salvato, che ha chiesto dichiararsi la cessazione della ma- teria del contendere Svolgimento del processo Con il decreto impugnato la Corte d'appello di Ge- nova, in riforma della decisione di primo grado, rigettò la domanda di omologazione del concordato preventivo proposto il 29 dicembre 2012 dalla SA FA Immobiliare s.r.l. 3 I giudici del merito ritennero che, anche quando non connessa a una transazione fiscale, la proposta di concordato preventivo sia inammissibile, in quanto formulata in violazione del divieto di fal- cidia del credito per IVA, imposto dall'art. 182 ter legge fall. con disposizione di natura sostan- ziale ed eccezionale applicabile in qualsiasi con- testo procedimentale. La corte d'appello si uniformò in realtà a taluni precedenti di legittimità secondo i quali «l'art. 182 ter, primo comma, legge fall. (come modificato dall'art. 32 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2), che esclude la falcidia concordataria sul capitale ん dell'IVA, così sancendo l'intangibilità del relati- vo debito, ha natura sostanziale e carattere ecce- zionale, attribuendo al corrispondente credito un trattamento peculiare ed inderogabile, sicché la stessa si applica ad ogni forma di concordato, an- corché proposto senza ricorrere all'istituto della transazione fiscale, attenendo allo statuto concor- suale del credito IVA>>> (Cass., sez. I, 25 giugno 2014, n. 14447, m. 631445, Cass., sez. I, 4 novem- bre 2011, n. 22931, m. 620055). 4 L'interpretazione proposta da questi precedenti è risultata peraltro molto controversa sia in dottri- na sia nella giurisprudenza di merito, sulla base di argomenti ripresi nei due motivi d'impugnazione proposti dalla SA FA Immobiliare s.r.l., cui resiste con controricorso l'Agenzia delle en- trate. Sicché il Primo presidente di questa corte, in ac- coglimento di una richiesta della parte ricorrente, ha rimesso alle Sezioni unite di «stabilire se la previsione dell'infalcidiabilità del credito IVA di cui all'art. 182 ter legge fall. trovi applicazione solo nell'ipotesi di proposta di concordato accom- pagnata da una transazione fiscale, fattispecie al- la quale la norma fa espresso riferimento, ovvero anche nell'ipotesi di concordato preventivo propo- sto senza fare ricorso all'istituto disciplinato dall'art. 182 ter legge fall.». Motivi della decisione 1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta che i giudici del merito, pur riconoscendo la facoltati- vità della transazione fiscale, quale fase meramen- te eventuale del procedimento di concordato preven- tivo, abbiano contraddittoriamente attribuito alla relativa disciplina, e segnatamente al divieto di 5 falcidia del credito per IVA, una generale portata derogatoria della disciplina dettata per il proce- dimento principale. Sostiene che, se il legislatore avesse davvero in- teso prevedere la infalcidiabilità del credito per IVA in ogni concordato preventivo, avrebbe inserito la deroga nell'art. 160 legge fall., non nell'art. 182 ter destinato alla disciplina della sola tran- sazione fiscale. Con il secondo motivo la ricorrente deduce che l'interpretazione adottata dalla corte d'appello comporta uno stravolgimento dell'ordine dei privi- legi, perché il credito per IVA collocato come di-