Cass. pen., sez. V, sentenza 20/03/2023, n. 11722
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Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da T G, nato a Termoli (CB), il 16/01/1979, avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Milano emessa in data 17/06/2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere R C;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale P M, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale del riesame di Milano, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., accogliendo il ricorso del pubblico ministero avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano emessa in data 19/04/2022, che aveva rigettato la richiesta di misura cautelare nei confronti di G T per il reato di cui agli artt. 110, 81, comma secondo, cod. pen., 185 d. Igs. 185/1998, in Milano dall'aprile 2017 al 27/02/2019, applicava al predetto la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere.
2. G T ricorre, in data 22/07/2022, a mezzo dei difensori di fiducia avv.to M Z e avv.to M F, articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in relazione all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc pen., in riferimento alla insussistenza della concretezza del pericolo di reiterazione di reati, dell'attualità di tale pericolo e della riferibilità dello stesso a delitti della stessa specie di quello per cui si procede. Quanto a tale ultimo profilo, trattasi di concetto fluido, che deve essere saldamente ancorato ad un'interpretazione costituzionalmente adeguata, nel senso della individuazione della medesimezza dei beni giuridici tutelati dalle diverse ipotesi criminose, come affermato dalla Cassazione in plurime pronunce, salvo l'indirizzo minoritario, non condivisibile in quanto fondato sul concetto vago di reati della stessa indole;
nel caso in esame l'oggetto giuridico del reato contestato è l'ordine economico e, quindi, l'interesse generale alla trasparenza delle informazioni commerciali, beni alla luce dei quali il Tribunale del riesame avrebbe dovuto operare la valutazione in concreto del pericolo di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., in mancanza della quale anche i requisiti di attualità e concretezza risultano del tutto generic:amente individuati, anche tenuto conto dell'elencazione delle segnalazioni riportate dal pubblico ministero, del tutto eccentriche rispetto alla fattispecie in contestazione e, oltre tutto, neanche oggetto di sentenze di primo grado. Peraltro, non si comprende sulla base di quali elementi fattuali il Tribunale abbia fondato il proprio convincimento circa il pericolo di recidivanza, al di là di una mera adesione alla tesi del pubblico ministero, posto che il T, all'epoca dei fatti, era pacificamente amministratore della Beaumont e non stava celando alcunché, oltre che essere il soggetto che aveva subito, in prima persona, i danni economici derivanti dal mancato rimborso d& prestito obbligazionario;
così come frutto di un vero e proprio travisamento degli elementi in atti è l'affermazione secondo la quale il T aveva fatto circolare il titolo obbligazionario. Il provvedimento impugnato, inoltre, ha omesso di valutare separatamente il requisito della concretezza rispetto all'attualità, genericamente assimilati in contrasto con l'approdo delle Sezioni Unite n. 20769 del 28/04/2016;
in ogni caso, il contrasto della giurisprudenza di legittimità in riferimento ai concetti di attualità e concretezza imporrebbe una rimessione della questione alle Sezioni Unite. Si sottolinea, inoltre, l'erronea interpretazione del concetto di attualità del pericolo di reiterazione criminosa, che non può che essere inteso come 4. imminenza della circostanza criminogena, come evidenziata dalla più attenta giurisprudenza, imponendosi, anche su tale aspetto, la rimessione della questione alle Sezioni Unite. La motivazione, inoltre, risulta tanto più gravemente viziata se si considera la lontananza dai fatti contestati, profilo rispetto al quale la motivazione risulta del tutto apodittica, posto che le due società alle quali ha fatto riferimento il pubblico ministero nel suo atto di appello - la Sunset e la Muse - non sono più operative, mancando, quindi, ogni riferimento a concreti e recenti elementi a sostegno della cautela, senza contare l'incidenza della detenzione patita dal T sia presso la Gendarmeria vaticana che presso l'istituto penitenziario londinese di Wondsworth.
3. Con motivi nuovi, in data 23/12/2022, i difensori deducono: inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità, decadenza, in riferimento agli artt. 125, 292 cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art.606, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in quanto l'intervenuta modifica dei capi di provvisoria incolpazione, a seguito dell'emissione dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., evidenzia il sostanziale discostamento della nuova contestazione rispetto all'originario costrutto accusatorio, che la difesa non aveva mai potuto sindacare, trattandosi di aspetto non devoluto dall'appello del pubblico ministero, limitato alle sole esigenze cautelari;
ciò nondimeno, l'assenza di contestazione, da parte della difesa, in relazione ai gravi indizi di colpevolezza, non fa venir meno il dovere del giudice di analizzare l'effettiva ragionevolezza della richiesta di applicazione della misura cautelare, come affermato anche dalia giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 3089 del 24/06/1999;
Sez.3, n.34631 del 07/06/2022);
il che, nel caso in esame, non è avvenuto, con evidente carenza valutativa che si riverbera sul percorso logico del provvedimento impugnato, laddove il pericolo di reiterazione del reato viene espressamente ancorato alle specifiche modalità del fatto. Sul punto, quindi, la difesa evidenzia come il cuore dell'accusa, nella forma cristallizzata nella richiesta di misura cautelare, è riassumibile nella seguente prospettazione: Bis/Odikon avrebbe ottenuto la provvista necessaria per la sottoscrizione del bond emesso da A dalla vendita delle azioni Aedes poste a garanzia del bond stesso, il che significa che, secondo l'accusa, l'emissione del bond, da parte di Aedes e di A,, era stata finanziata con la vendita delle azioni Aedes nella disponibilità della controllante e, quindi, si sarebbe trattato di un finto finanziamento. Il pubblico ministero, tuttavia, ha proceduto con successive modificazioni del capo di imputazione, con successivi "cambi di rotta", come dimostrato anche dall'imputazione contenuta nell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen.;
ed, infatti, le indagini svolte hanno documentalmente provato che BIS non ha in alcun modo sottoscritto il boncl A con soldi provenienti dalla vendita delle azioni Aedes poste a garanzia del bond stesso, in quanto le azioni, al momento del pagamento, erano appena pervenute sul conto Nomura e non erano state oggetto di transazioni, essendo, invero emerso che il pagamento del prestito obbligazionario da parte di BIS era avvenuto a mezzo di provvista fornita da diversa società, la Sunrise. In altri termini, il principale elemento d'accusa sul quale si è fondata la decisione impugnata non risultava in alcun modo provato al momento dell'adozione
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere R C;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale P M, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale del riesame di Milano, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., accogliendo il ricorso del pubblico ministero avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano emessa in data 19/04/2022, che aveva rigettato la richiesta di misura cautelare nei confronti di G T per il reato di cui agli artt. 110, 81, comma secondo, cod. pen., 185 d. Igs. 185/1998, in Milano dall'aprile 2017 al 27/02/2019, applicava al predetto la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere.
2. G T ricorre, in data 22/07/2022, a mezzo dei difensori di fiducia avv.to M Z e avv.to M F, articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in relazione all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc pen., in riferimento alla insussistenza della concretezza del pericolo di reiterazione di reati, dell'attualità di tale pericolo e della riferibilità dello stesso a delitti della stessa specie di quello per cui si procede. Quanto a tale ultimo profilo, trattasi di concetto fluido, che deve essere saldamente ancorato ad un'interpretazione costituzionalmente adeguata, nel senso della individuazione della medesimezza dei beni giuridici tutelati dalle diverse ipotesi criminose, come affermato dalla Cassazione in plurime pronunce, salvo l'indirizzo minoritario, non condivisibile in quanto fondato sul concetto vago di reati della stessa indole;
nel caso in esame l'oggetto giuridico del reato contestato è l'ordine economico e, quindi, l'interesse generale alla trasparenza delle informazioni commerciali, beni alla luce dei quali il Tribunale del riesame avrebbe dovuto operare la valutazione in concreto del pericolo di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., in mancanza della quale anche i requisiti di attualità e concretezza risultano del tutto generic:amente individuati, anche tenuto conto dell'elencazione delle segnalazioni riportate dal pubblico ministero, del tutto eccentriche rispetto alla fattispecie in contestazione e, oltre tutto, neanche oggetto di sentenze di primo grado. Peraltro, non si comprende sulla base di quali elementi fattuali il Tribunale abbia fondato il proprio convincimento circa il pericolo di recidivanza, al di là di una mera adesione alla tesi del pubblico ministero, posto che il T, all'epoca dei fatti, era pacificamente amministratore della Beaumont e non stava celando alcunché, oltre che essere il soggetto che aveva subito, in prima persona, i danni economici derivanti dal mancato rimborso d& prestito obbligazionario;
così come frutto di un vero e proprio travisamento degli elementi in atti è l'affermazione secondo la quale il T aveva fatto circolare il titolo obbligazionario. Il provvedimento impugnato, inoltre, ha omesso di valutare separatamente il requisito della concretezza rispetto all'attualità, genericamente assimilati in contrasto con l'approdo delle Sezioni Unite n. 20769 del 28/04/2016;
in ogni caso, il contrasto della giurisprudenza di legittimità in riferimento ai concetti di attualità e concretezza imporrebbe una rimessione della questione alle Sezioni Unite. Si sottolinea, inoltre, l'erronea interpretazione del concetto di attualità del pericolo di reiterazione criminosa, che non può che essere inteso come 4. imminenza della circostanza criminogena, come evidenziata dalla più attenta giurisprudenza, imponendosi, anche su tale aspetto, la rimessione della questione alle Sezioni Unite. La motivazione, inoltre, risulta tanto più gravemente viziata se si considera la lontananza dai fatti contestati, profilo rispetto al quale la motivazione risulta del tutto apodittica, posto che le due società alle quali ha fatto riferimento il pubblico ministero nel suo atto di appello - la Sunset e la Muse - non sono più operative, mancando, quindi, ogni riferimento a concreti e recenti elementi a sostegno della cautela, senza contare l'incidenza della detenzione patita dal T sia presso la Gendarmeria vaticana che presso l'istituto penitenziario londinese di Wondsworth.
3. Con motivi nuovi, in data 23/12/2022, i difensori deducono: inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità, decadenza, in riferimento agli artt. 125, 292 cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art.606, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in quanto l'intervenuta modifica dei capi di provvisoria incolpazione, a seguito dell'emissione dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., evidenzia il sostanziale discostamento della nuova contestazione rispetto all'originario costrutto accusatorio, che la difesa non aveva mai potuto sindacare, trattandosi di aspetto non devoluto dall'appello del pubblico ministero, limitato alle sole esigenze cautelari;
ciò nondimeno, l'assenza di contestazione, da parte della difesa, in relazione ai gravi indizi di colpevolezza, non fa venir meno il dovere del giudice di analizzare l'effettiva ragionevolezza della richiesta di applicazione della misura cautelare, come affermato anche dalia giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 3089 del 24/06/1999;
Sez.3, n.34631 del 07/06/2022);
il che, nel caso in esame, non è avvenuto, con evidente carenza valutativa che si riverbera sul percorso logico del provvedimento impugnato, laddove il pericolo di reiterazione del reato viene espressamente ancorato alle specifiche modalità del fatto. Sul punto, quindi, la difesa evidenzia come il cuore dell'accusa, nella forma cristallizzata nella richiesta di misura cautelare, è riassumibile nella seguente prospettazione: Bis/Odikon avrebbe ottenuto la provvista necessaria per la sottoscrizione del bond emesso da A dalla vendita delle azioni Aedes poste a garanzia del bond stesso, il che significa che, secondo l'accusa, l'emissione del bond, da parte di Aedes e di A,, era stata finanziata con la vendita delle azioni Aedes nella disponibilità della controllante e, quindi, si sarebbe trattato di un finto finanziamento. Il pubblico ministero, tuttavia, ha proceduto con successive modificazioni del capo di imputazione, con successivi "cambi di rotta", come dimostrato anche dall'imputazione contenuta nell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen.;
ed, infatti, le indagini svolte hanno documentalmente provato che BIS non ha in alcun modo sottoscritto il boncl A con soldi provenienti dalla vendita delle azioni Aedes poste a garanzia del bond stesso, in quanto le azioni, al momento del pagamento, erano appena pervenute sul conto Nomura e non erano state oggetto di transazioni, essendo, invero emerso che il pagamento del prestito obbligazionario da parte di BIS era avvenuto a mezzo di provvista fornita da diversa società, la Sunrise. In altri termini, il principale elemento d'accusa sul quale si è fondata la decisione impugnata non risultava in alcun modo provato al momento dell'adozione
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