Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/09/2021, n. 33258
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: M C, nata a Cagliari il 22/02/1981 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Milano il 09/02/2021;udita la relazione svolta dal Consigliere, P S;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;RITENUTO IN FATTO 1.11 Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta nell'interesse di M C avverso il decreto di sequestro probatorio di un telefono, disposto dal Pubblico Ministero a seguito di una richiesta di assistenza giudiziaria inoltrata dal Ministro della Giustizia ai sensi degli artt. 723- 724 cod. proc. pen. conseguente ad una istanza del Promotore di Giustizia presso il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano. Secondo il Tribunale, che ha richiamato alcuni precedenti giurisprudenziali, l'illegittimità del sequestro disposto in sede di rogatoria internazionale non sarebbe deducibile con la richiesta di riesame, ma solo con incidente di esecuzione.2. Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori della indagata deducendo violazione di legge. Si evidenzia che: a) tra lo Stato della Città del Vaticano e lo Stato italiano non vi sono convenzioni relative alla estradizione e le rogatorie e l'assistenza giudiziaria sono regolate dalla cortesia internazionale e dalla reciprocità non convenzionale;b) nel caso di specie la stessa richiesta del Ministro della Giustizia comprendeva la nota verbale della Nunziatura da cui nulla emergeva in ordine alle norme procedurali a garanzia del cittadino straniero nei confronti del quale era stato richiesto un sequestro a fini probatori;c) il provvedimento di sequestro probatorio disposto dal Pubblico Ministero non è soggetto all'esame di nessun giudice e l'unico mezzo di garanzia giurisdizionale è costituito dalla richiesta di riesame;d) il Tribunale avrebbe errato nel fare riferimento all'incidente di esecuzione, atteso che nel caso di specie non vi è stato nessun giudice che ha emesso un provvedimento della cui esecuzione si possa discutere;e) la Corte di cassazione avrebbe già in passato affermato la competenza del Tribunale del riesame in tema di rogatoria passiva a conoscere del decreto di sequestro probatorio. 3. È stata depositata una memoria nell'interesse della ricorrente con cui si ribadiscono le considerazioni già espresse.
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