Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/10/2020, n. 22039

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/10/2020, n. 22039
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22039
Data del deposito : 13 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

1. - Con sentenza n. 389/16/13, depositata il 28 ottobre 2013, la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate cosi' confermando la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva annullato un atto di recupero del credito di imposta emesso, in relazione agli anni dal 2004 al 2006, in ragione del superamento dell'entita' del credito fruito dalla contribuente rispetto alla regola cd. de minimis.

Il giudice del gravame, - dichiarate assorbite le residue questioni pur tra le parti controverse, - ha rilevato che il credito di imposta in questione non dovesse correlarsi, quanto alla sua misura, alla regola de minimis considerato che, per un verso, venivano in rilievo "misure" che costituivano "aiuti alle persone piu' che aiuti di Stato" (Reg. della Commissione, 5 dicembre 2002, n. 2204), e che, per il restante, il Decreto Legge n. 10 del 2007, articolo 1, comma 8, conv. in L. n. 47 del 2007, aveva sottratto gli incentivi in questione a detta regola.

2. - L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo.

La parte intimata, (---), non ha svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. - Ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l'Agenzia ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, articolo 63, e della L. n. 388 del 2000, articolo 7, comma 10, assumendo, in sintesi, che, - come gia' statuito dalla Corte, - la nuova disciplina degli aiuti alle imprese, qual posta dalla L. n. 289 del 2002, recava espresso rinvio alla previgente regolamentazione posta dalla L. n. 388 del 2000, articolo 7, comma 10, cosi' che (anche) l'ulteriore credito d'imposta, - gia' previsto da quest'ultima disposizione, ed esteso agli anni dal 2004 al 2006 dalla L. n. 289 del 2002, - doveva ritenersi riconoscibile nel "limite massimo di lire 180 milioni nel triennio.".

2. - Il motivo e' fondato, e va accolto.

3. - La L. 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 7, - nel disciplinare gli aiuti concessi alle imprese, sotto forma di credito di

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