Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/07/2008, n. 19494

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Tra gli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento previsti dall'art. 11 della legge n. 241 del 1990, che rimette alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le relative controversie, non rientrano solo quelli che precedono il provvedimento di cui prefigurano il contenuto, ma anche quelli che lo seguono cronologicamente, purché il provvedimento rinvii espressamente al successivo accordo per la determinazione del suo contenuto. (Fattispecie di affidamento della concessione di costruzione e gestione di discarica "in conformità con il progetto approvato" e "sulla base della convenzione" che sarebbe stata stipulata successivamente, cioè dopo l'accertamento dei requisiti "antimafia" della concessionaria).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/07/2008, n. 19494
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19494
Data del deposito : 16 luglio 2008
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P G - Primo Presidente f.f. -
Dott. S S - Presidente di sezione -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. V U - Consigliere -
Dott. V G - Consigliere -
Dott. D B - Consigliere -
Dott. P P - Consigliere -
Dott. M D C L - Consigliere -
Dott. S G - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CUNE DI MULAZZO, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 46, presso lo STUDIO LEGALE GREZ, rappresentato e difeso dall'avvocato N C, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
IMPRESA F.LLI MANGHI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 290, presso lo studio degli avvocati MANCINI GUIDO, CARBONE PAOLO, che la rappresentano e difendono, giusta procura speciale del notaio Dott. A D T di Parma, rep. 96949 del 20/10/2005, in atti;

- controricorrente -

avverso la decisione n. 5418/04 del Consiglio di Stato di ROMA, depositata il 03/08/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/08 dal Consigliere Dott. Giuseppe SALMÈ;

uditi gli avvocati Calogero NARESE, Guido MANCINI;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. NARDI Vincenzo che ha concluso per l'a.g.a..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Delib. 17 giugno 1991 il comune di Mulazzo ha approvato il progetto esecutivo per l'ampliamento della discarica per rifiuti solidi urbani in località Lusuolo e, non avendo risorse finanziarie sufficienti per la costruzione e attrezzature tecniche e professionalità adeguate per la gestione, ha deciso di ricorrere alla concessione di costruzione dell'opera pubblica e di gestione del servizio pubblico, previa sottoscrizione di apposita convenzione. La procedura per la scelta del concessionario è stata avviata con Delib. 19 ottobre 1991 e con Delib. 10 gennaio e Delib. 11 aprile 1992 è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento della costruzione e dell'esercizio della discarica. All'esito delle valutazioni affidate ad apposita commissione tecnica, ritenuta più conveniente l'offerta dell'Impresa F.lli Manghi s.p.a., con Delib. 9 maggio 1992 è stato disposto l'affidamento in concessione all'impresa stessa della costruzione e gestione della discarica. Il 3 giugno successivo è stata sottoscritta la convenzione con la quale è stato disciplinato il rapporto concessorio prevedendo, in particolare: a) la durata della concessione non superiore a tre anni;

b) l'attivazione della prima "vasca" entro novanta giorni dalla sottoscrizione della convenzione, con predeterminazione di una penale per il ritardo nell'utilizzazione;
c) il canone per la costruzione e l'esercizio dell'opera pari a L. 98 per ogni chilogrammo di rifiuti, da adeguare annualmente secondo indici ISTAT, con un minimo garantito di 11.000 tonnellate l'anno;
d) l'affidamento di eventuali controversie ad un collegio arbitrale secondo equità e in via irrituale.
I lavori, consegnati il 27 luglio 1992, sono stati ultimati, quanto a una sola delle due "vasche" previste, il 22 aprile 1993 a causa di sospensioni disposte dall'autorità giudiziaria o rese necessarie dalle condizioni atmosferiche. Avendo l'amministrazione comunale comunicato l'intenzione di chiudere la discarica alla scadenza del triennio previsto,l'Impresa - assumendo che a causa del comportamento del comune il sinallagma contrattuale era stato stravolto, con la conseguente impossibilità per il concessionario di gestire la discarica nei termini previsti dalla convenzione, e affermando che la clausola compromissoria era nulla perché in contrasto con l'art. 5 della legge n. 1034 del 1971, che attribuisce alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo la cognizione delle controversie relative al rapporto di concessione - con ricorso del 21 dicembre 1994 ha proposto ricorso al t.a.r. Toscana chiedendo: 1) l'accertamento del diritto alla proroga di diciotto mesi della concessione;
2) la

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