Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/2023, n. 03423
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RAMAGLIONI DENNIS nato a TIVOLI il 22/06/1977 avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
il procedimento si è svolto in forma scritta: lette le conclusioni del PG L B che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 2 novembre 2021, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Tivoli che aveva ritenuto D R colpevole del delitto di furto aggravato consumato (così riqualificando l'originaria imputazione di tentato furto) ascrittogli, riduceva la pena irrogatagli alla misura indicata in dispositivo (tenendo ferma la sanzione fissata dal primo giudice per il delitto tentato ma operando la detrazione derivante dall'applicazione del disposto dell'art. 63, comma 4, cod. pen., considerando che alla aggravante del delitto di furto, l'esposizione del bene alla pubblica fede, doveva sì aggiungersi l'aumento per la riconosciuta recidiva - specifica, reiterata e infraquinquennale — ma nei limiti, non rispettati dal primo giudice, indicati dalla norma).
1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte osservava quanto segue. Il contestato delitto di furto doveva considerarsi consumato e non solo tentato, come aveva correttamente ritenuto il Tribunale, perché l'imputato aveva conseguito, seppure per brevi istanti, l'autonoma disponibilità dell'autovettura sottratta, posto che, messosi alla guida della stessa, era stato inseguito dalle forze dell'ordine che, in alcuni momenti, l'avevano anche perso di vista.
il procedimento si è svolto in forma scritta: lette le conclusioni del PG L B che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 2 novembre 2021, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Tivoli che aveva ritenuto D R colpevole del delitto di furto aggravato consumato (così riqualificando l'originaria imputazione di tentato furto) ascrittogli, riduceva la pena irrogatagli alla misura indicata in dispositivo (tenendo ferma la sanzione fissata dal primo giudice per il delitto tentato ma operando la detrazione derivante dall'applicazione del disposto dell'art. 63, comma 4, cod. pen., considerando che alla aggravante del delitto di furto, l'esposizione del bene alla pubblica fede, doveva sì aggiungersi l'aumento per la riconosciuta recidiva - specifica, reiterata e infraquinquennale — ma nei limiti, non rispettati dal primo giudice, indicati dalla norma).
1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte osservava quanto segue. Il contestato delitto di furto doveva considerarsi consumato e non solo tentato, come aveva correttamente ritenuto il Tribunale, perché l'imputato aveva conseguito, seppure per brevi istanti, l'autonoma disponibilità dell'autovettura sottratta, posto che, messosi alla guida della stessa, era stato inseguito dalle forze dell'ordine che, in alcuni momenti, l'avevano anche perso di vista.
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