Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 27/05/2019, n. 14429

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 27/05/2019, n. 14429
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14429
Data del deposito : 27 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

nciato la seguente Ud. 28/03/2919 ORDINANZA CC sul ricorso 12386-2014 proposto da: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

- ricorrente -

contro

MEDICI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI n. 6, presso lo studio dell'avvocato E V, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato S H;
- con troricorrente - nonché

contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, AGENZIA DEL DEMANIO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 7329/2013 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 11/12/2013 R.G.N. 11469/2009. R.G. 12386/2014

RILEVATO CHE

1. la Corte d'Appello di Napoli ha respinto l'appello della Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che, in parziale accoglimento del ricorso proposto da F M, già dipendente dell'Agenzia del Demanio, aveva dichiarato il diritto di quest'ultimo a transitare nei ruoli della Presidenza a decorrere dal 1° gennaio 2006, a seguito dell'opzione esercitata ai sensi dell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 173/2003 ed in forza della disposizione dettata dall'art. 1, comma 577, della legge n. 266/2005;

2. la Corte territoriale, integrato il contraddittorio con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con l'Agenzia del Demanio, ha evidenziato, per quel che qui ancora rileva, che il M, nell'avvalersi della facoltà concessa dal legislatore al momento della trasformazione dell'Agenzia in ente pubblico economico, aveva indicato come amministrazione di destinazione la Presidenza del Consiglio, ma la scelta non aveva avuto esito favorevole e l'originario ricorrente era stato assegnato alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta;

3. il giudice d'appello ha ritenuto che le amministrazioni coinvolte nella vicenda non si fossero attenute al disposto dell'art. 1, comma 577, della legge n. 266/2005, con la quale il legislatore, nel dettare l'interpretazione autentica della disciplina del 2003, aveva previsto il transito nei ruoli delle amministrazioni dello Stato per le quali i dipendenti dell'Agenzia avevano esercitato l'opzione senza subordinarlo ad ulteriori provvedimenti amministrativi;

4. ha precisato al riguardo che il decreto dirigenziale richiamato dalla legge di interpretazione autentica doveva solo limitarsi all'individuazione nominativa del personale destinato a ciascuna amministrazione ed a fissare la data di decorrenza degli effetti giuridici ed economici del trasferimento;

5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla base di un unico motivo, al quale ha resistito con tempestivo controricorso F M;

6. sono rimasti intimati il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia del Demanio;

7. entrambe le parti costituite hanno depositato memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ..

CONSIDERATO CHE

1. con l'unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la Presidenza del Consiglio dei Ministri denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 577, legge n. 266/2005 e 30 d.lgs. n. 165/2001» e rileva, in sintesi, che il legislatore, nel disciplinare le modalità di esercizio del diritto di opzione riconosciuto in favore del personale dell'Agenzia del Demanio, ha escluso il carattere automatico della modificazione soggettiva del rapporto ed ha subordinato il passaggio ad altra amministrazione all'emanazione di un decreto del Dipartimento della Funzione Pubblica, con il quale, previa consultazione degli enti interessati, dovevano essere individuate le unità di personale e fissata la data di decorrenza degli effetti giuridici ed economici;
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