Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/10/2023, n. 29564

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Massime1

L'art. 74 TUIR, nel testo modificato dall'art. 22 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, con effetto a far data dal 1° gennaio 1998, dispone, al primo comma, che gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta e, al secondo comma, che non costituiscono esercizio di attività commerciali: a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici; b) l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tale fine. Infatti, la verifica dell'esercizio di funzioni che costituiscano o meno attività commerciali da parte dei soggetti contemplati dall'art. 74 va effettuata dal Giudice di merito, in base al criterio delle finalità perseguite sulla scorta dell'atto costitutivo se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata; in mancanza di tali due ultimi atti nelle predette forme, la natura commerciale dell'ente è determinata sulla base dell'attività effettivamente esercitata, in conformità a quanto previsto dall'art. 73, commi 4 e 5, del TUIR. Più specificamente, con riguardo all'esenzione IRES, occorre accertare se l'ente eserciti le funzioni elencate dal secondo comma dell'art. 74 (che, come tali, non costituiscono attività commerciali), dovendosi altrimenti verificare, sulla base della legge, dell'atto costitutivo o dello statuto, e, sussidiariamente, in via sostanziale in quale categoria ricada l'ente quanto all'oggetto di esercizio di attività commerciale, con conseguenze quanto alle modalità di tassazione e di base imponibile.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/10/2023, n. 29564
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29564
Data del deposito : 25 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

FATTI DI CAUSA



1. Il 29 marzo 2013 il Consorzio del Canale Milano-Cremona-Po, (d'ora innanzi: "il Consorzio"), impugnò innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano il silenzio-rifiuto opposto dall'amministrazione finanziaria alla sua istanza di rimborso dell'Ires versata per gli anni (------), fondata sul rilievo dell'esenzione da imposta dei consorzi fra enti locali prevista dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 74 (d'innanzi: TUIR).

Il giudice adito accolse il ricorso, rilevando che il Consorzio era stato costituito con la L. 24 agosto 1941, n. 1044, come ente autonomo per la costruzione delle opere di navigazione interna dei canali (------) e dello stesso facevano parte lo Stato, i Comuni e le Province di (------);
caratteristiche, tutte queste, che ne evidenziavano la natura di soggetto estraneo all'imposizione diretta.



2. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, adita con gravame dell'Ufficio, riformò integralmente tale decisione con la sentenza indicata in epigrafe.

I giudici d'appello rilevarono in premessa che l'esenzione Ires può essere riconosciuta soltanto agli enti che non svolgono attività commerciale, osservando che, a tal fine, non è sufficiente prendere in considerazione la natura dei consorziati, ma occorre altresì verificare in concreto quale sia il tipo di attività svolta dall'ente.

Ciò posto, ritennero che il Consorzio non avesse fornito indicazioni utili circa la natura dell'attività effettivamente svolta, e rilevarono, per contro, che lo stesso era stato da tempo classificato come ente commerciale con apposita risoluzione ministeriale n. 11/3065/1977.

Da ultimo, osservarono che il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 6 nel testo modificato dalla L. n. 147 (rectius 427) del 1993, prevede espressamente che siano assoggettati ad Irpeg (poi Ires) anche i consorzi di bonifica, di miglioramento di irrigazione e per opere idrauliche, partecipanze e università agrarie.



3. Il Consorzio ha impugnato la sentenza d'appello con ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, illustrato da successiva memoria. Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate.

Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte.

RAGIONI DELLA DECISIONE



1. L'unico mezzo denunzia omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Ad avviso del ricorrente, i giudici d'appello avrebbero basato la loro decisione unicamente sulla richiamata risoluzione ministeriale, ritenendo indispensabile attribuire rilievo alla "natura tipologica dell'ente consortile, che sarebbe discriminante per la differente sottoposizione ad imposizione fiscale".

In tal senso, la sentenza impugnata avrebbe trascurato di considerare il rilievo in base al quale il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 4, comma 5, dispone che non debbano essere considerate "commerciali" le operazioni effettuate dallo Stato, dagli enti territoriali e dagli altri enti di diritto pubblico "nell'ambito di attività di pubblica autorità".

Pertanto, vertendosi in ipotesi di "consorzio di funzione" (vale a dire limitato alla gestione di un servizio pubblico), e costituito solo da enti pubblici, non doveva ritenersi dovuta alcuna imposta.

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