Cass. civ., sez. III, ordinanza 11/11/2024, n. 29071

CASS
Ordinanza
11 novembre 2024
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CASS
Ordinanza
11 novembre 2024

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In tema di cessione di azienda, il limite di responsabilità del cessionario per i debiti anteriori al trasferimento non risultanti dai libri contabili obbligatori - previsto dall'art. 2560, comma 2, c.c. - non è applicabile in mancanza di un'effettiva alterità tra cedente e cessionario, non ravvisandosi, in caso di trasferimento solo formale, l'esigenza di salvaguardia dell'interesse dell'acquirente dell'azienda di avere precisa conoscenza dei debiti di cui potrà essere chiamato a rispondere, correlato a quello, superindividuale, alla certezza dei rapporti giuridici e alla facilità di circolazione dell'azienda. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto responsabile il cessionario di un debito in corso di accertamento giudiziale al momento della cessione, in una fattispecie di donazione dell'azienda dal padre alla figlia, già partecipe della sua gestione).

In tema di cessione di azienda, alla stregua del regime fissato dall'art. 2560, comma 2, c.c., allorché la cessione sia avvenuta nel corso di un processo relativo a contratto d'impresa non ancora esaurito, la responsabilità del cessionario trova titolo nella sentenza emessa nei confronti del cedente per gli effetti che essa spiega anche nei confronti dell'avente causa, ex art. 111 c.p.c., quale successore a titolo particolare nel rapporto controverso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto il cessionario responsabile di un debito in corso di accertamento giudiziale al momento della cessione).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 11/11/2024, n. 29071
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29071
Data del deposito : 11 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 24305/2021 Numero sezionale 3026/2024 Numero di raccolta generale 29071/2024 Data pubblicazione 11/11/2024 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Oggetto Azienda - Cessione - Debiti - Responsabilità del Composta da cessionario per i debiti - Disciplina ex art. 2560, comma 2, c.c. - Applicabilità - Presupposti - Alterità soggettiva delle parti - Necessità - Fondamento - Fattispecie Raffaele Frasca - Presidente - Emilio Iannello - Consigliere Rel. - R.G.N. 23405/2021 Anna Moscarini - Consigliere - Raffaele Rossi - Consigliere - Cron. Salvatore Saija - Consigliere - CC – 24/09/2024 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23405/2021 R.G. proposto da IA AR SA, rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Antonio Marsano (p.e.c.: marsano.giorgioantonio@ordavvle.legalmail.it); – ricorrente –

contro

SA NA, SA MA, SA NI e SA AL, rappresentate e difese dall'Avv. Gabriele Rampino (p.e.c. indicata: grampino@pec.avvocatirampino.it); – controricorrenti – avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce n. 718/2021 depositata il 16 giugno 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 settembre Numero registro generale 24305/2021 Numero sezionale 3026/2024 Numero di raccolta generale 29071/2024 Data pubblicazione 11/11/2024 2024 dal Consigliere Emilio Iannello.

FATTI DI CAUSA

1. AR ST TT e le figlie NA, MA, NI e AL SA convennero in giudizio, nel 2016, davanti al Tribunale di Lecce, AR SA IA chiedendone la condanna al pagamento del credito vantato dal loro dante causa, dott. Cosimo Luciano SA, nei confronti del dott. GI IA, padre della convenuta, giusta sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 2394 del 2013, a titolo di compensi per l'attività svolta in qualità di collaboratore della Farmacia gestita dal dott. IA. Premesso che con atto di donazione del 18 settembre 1997 GI IA aveva donato alla figlia, AR SA IA, l'azienda esercente l'attività di farmacia della quale egli era titolare, dedussero che la donataria era tenuta a rispondere del credito predetto, essendo subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo all'azienda ceduta.

2. Il Tribunale rigettò la domanda, avendo ritenuto, da un lato, insussistente la responsabilità solidale della cessionaria per mancata iscrizione del debito in questione nei libri contabili obbligatori, così come disposto dall'art. 2560, secondo comma, c.c., e, dall'altro, non applicabile nella specie l'art. 2112 c.c. poiché il dott. SA non era alle dipendenze dell'azienda ceduta al momento del trasferimento.

3. In riforma di tale decisione la Corte d'appello di Lecce, con sentenza n. 718/2021, resa pubblica il 16 giugno 2021, ha condannato AR SA IA alla corresponsione in favore delle appellanti della somma di «Euro 116.256,86 oltre accessori, come determinati nell'ordinanza emessa in data 15.1.2015 dal GE del Tribunale di Roma a chiusura della procedura esecutiva RGE n. 40653/13, detratte le somme nelle more percepite in ragione del predetto provvedimento», avendo ritenuto ─ sulla scorta della giurisprudenza successiva a quella richiamata dal primo giudice e in 2 Numero registro generale 24305/2021 Numero sezionale 3026/2024 Numero di raccolta generale 29071/2024 Data pubblicazione 11/11/2024 particolare del precedente di Cass. n. 32134 del 2019 ─ che l'art. 2560 cod. civ. non potesse essere invocato in senso opposto alla finalità di protezione creditoria propria della norma. Ciò in quanto una serie di convergenti circostanze (l'avere IA AR SA, a far data dal 1987, fatto parte in veste di collaboratrice dell'impresa familiare con cui il padre gestiva la farmacia;
la conseguente presumibile conoscenza, anche in ragione delle ridotte dimensioni dell'azienda, nella quale il SA aveva lavorato fino al 1992, delle relative dinamiche e l'altrettanto presumibile partecipazione alla sua gestione;
il rapporto di stretta parentela con il cedente;
l'essere stata essa chiamata a testimoniare nel giudizio promosso dal SA per ottenere il riconoscimento dei propri crediti) giustificavano il convincimento che la cessionaria avesse piena consapevolezza, già al momento della donazione, dei debiti contratti nei confronti del predetto collaboratore, ancorché non iscritti nei libri contabili.

4. Avverso tale decisione AR SA IA ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo, cui hanno resistito NA, MA, NI e AL SA, anche quali eredi di AR ST TT, nelle more deceduta, depositando controricorso.

5. Con ordinanza interlocutoria n. 2948 del 01/02/2023, la allora esistente Sesta Sezione Civile – Sottosezione Terza della Corte ha disposto il rinvio della causa alla pubblica udienza davanti alla Sezione Ordinaria, «tenuto conto degli arresti di Cass., 10/12/2019, n. 32134, Cass., 07/10/2020, n. 21561, Cass., 03/09/2021, n. 23881, e, in particolare, della sopravvenuta ordinanza interlocutoria, sullo specifico tema posto dal motivo di censura e correlata fattispecie, di Cass. 12/12/2022, n. 36195». 6. È stata fissata la trattazione per la odierna adunanza camerale con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. 3 Numero registro generale 24305/2021 Numero sezionale 3026/2024 Numero di raccolta generale 29071/2024 Data pubblicazione 11/11/2024 Entrambe le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va preliminarmente rilevato che non osta alla trattazione del ricorso con il rito camerale il fatto che la suddetta ordinanza della (ora soppressa) Sesta Sezione Civile abbia rinviato la causa per la trattazione in

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