Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/01/2023, n. 00943

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/01/2023, n. 00943
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00943
Data del deposito : 13 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GA TE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/01/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Gen. LUIGI ORSI che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. Nessun Difensore è comparso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Brescia, in data 20/1/2020, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, del 13/12/2017, revocava la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, sostituendola con quella della sospensione della patente stessa per mesi sei, e confermava per il resto l'affermazione di responsabilità nei confronti dell'odierno ricorrente NG TE che, in primo grado, all'esito di giudizio or- dinario, era stato riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 590-bis cod. pen. perché, alla guida della propria autovettura Volkswagen Tiguan, targata "EL993HN", percorrendo la via Verdi in Bergamo, giunto all'intersezione semafo- rizzata ivi ubicala, voltava a sinistra con luce verde, imboccando la via Pignolo (BG) e investendo sulle strisce pedonali GR EL - la quale contempora- neamente. aveva avuto via libera - così cagionandole per colpa lesioni personali gravi, giudicate guaribili in giorni 90, consistite in «frattura chiusa delle vertebre lombari senza menzione di lesione del midollo», con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, in particolare l'art. 41. co. 9, in relazione all'art. 146, co. 2 del Codice della Strada, avendo omesso, in una intersezione semaforizzata, di dare la precedenza ad un pedone che slava attraversando sulle strisce;
fatto commesso in Bergamo (BG), il 19 aprile 2016. Il Tribunale di Bergamo, riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche nonché la circostanza attenuante di cui all'art. 62 nr. 6 cod. pen., aveva condan- nato lo NG alla pena di mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con pena sospesa e non menzione 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, lo NG, deducendo, con un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come di- sposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen., promiscuamente, la viola- zione dell'art. 590bis cod. pen. e comunque omissione, manifesta illogicità della motivazione in relazione alla conferma della penale responsabilità dello NG. Il ricorrente, richiamato il dictum di Sez. 6 n. 49754/2012 quanto ai limiti della motivazione per relationem, lamenta che la Corte territoriale si sarebbe "in via generale" richiamata al percorso argomentativo svolto dal giudice di primo grado, non affrontando alcune doglianze difensive svolte nell'atto di appello e af- frontando altre con motivazione sbrigativa ed illogica. Si lamenta, nello specifico, che nella sentenza impugnata, la Corte bresciana, non avrebbe tenuto nella minima considerazione una circostanza emersa pacifica- mente nel corso dell'istruttoria dibattimentale, ovvero, quella che l'incrocio in cui è avvenuto l'incidente ha una conformazione molto particolare, che rende neces- sario per gli automobilisti che provengono da via Verdi e vogliano svoltare in via Pignolo, ossia che vogliono eseguire la manovra effettuata dall'imputato, arrivare al centro strada e molto avanti alla striscia d'arresto per vedere i veicoli che pro- vengono dalla parte opposta. Proprio questa necessitata posizione avanzata dell'autovettura che intende svoltare a sinistra, comporterebbe che, se nella fase di svolta un pedone, così come la persona offesa di questo procedimento, si in- cammina su un passaggio pedonale dal centro alla periferia, lo stesso viene com- pletamente nascosto dal montante posto alla sinistra del parabrezza, comparendo improvvisamente davanti allo spigolo anteriore destro dell'autoveicolo proprio mentre inizia lo scavalcamento del passaggio pedonale (il richiamo è alle pagg.8- 9 relazione ing. Fiumana prodotta dalla difesa all'udienza del 30 novembre 2017). Del resto, a parere dell'odierno ricorrente, prova della pericolosità, proprio per l'impossibilità di avvistare in modo tempestivo i pedoni, dell'incrocio in questione, è la circostanza, emersa nel corso dell'istruttoria dibattimentale, evidenziata nell'atto di appello e del tutto ignorata dalla Corte di Appello, che l'Amministra- zione Comunale di Bergamo, di concerto con A.T.B. Mobilità, ha in data 22 aprile 2015, e, quindi, solo quattro giorni dopo l'incidente de quo, modificato la program- mazione dell'impianto semaforico nel senso che, come riferito dal teste OT (il richiamo è a pag. 6 delle trascrizioni dell'udienza del 14 novembre 2017) attual- mente quando i pedoni che attraversano via Pignolo hanno luce verde i veicoli che circolano sulla Via Verdi- via San NI hanno luce rossa. Ebbene la Corte di Appello si sarebbe limitata, in poche righe di motivazione, ad affermare che non può essere ritenuto esente da colpa l'automobilista che si mette in movimento disinteressandosi dell'eventualità che un pedone, momenta- neamente non visibile a causa del montante attraversi la strada. Ci si duole che tale affermazione, che è corretta in relazione ad un incrocio normale, non lo sarebbe per il caso che ci occupa, in cui l'incidente è avvenuto in un incrocio dalla conformazione del tutto particolare, che, rende impossibile avvi- stare il pedone se questi inizia l'attraversamento durante la fase di svolta dell'au- tovettura, e, quindi, quando l'automobilista è già in movimento. Tale circostanza, che si assume essere di fondamentale importanza in quanto l'odierno imputato non avrebbe avvistato tempestivamente il pedone non per colpa ma per la conformazione dell'incrocio che rendeva impossibile avvistare il pedone in fase di attraversamento, sarebbe stata del tutto trascurata e non esaminata nella sentenza qui impugnata, con conseguente vizio di omessa motivazione sul punto della sentenza qui impugnata. I giudici territoriali, inoltre, si sarebbero limitati ad affrontare il profilo di colpa relativo al mancato tempestivo avvistamento della persona offesa da parte dello NG, e non hanno, invece, speso una parola per affrontare l'altra questione po- sta nell'atto appello, ossia se l'odierno imputato, una volta visto il pedone, ha posto in essere tutte le manovre necessarie per evitare l'evento. In particolare, nell'atto di appello la difesa ricorda di avere evidenziato che "lo NG che, lo si ribadisce, procedeva a velocità ridotta, non appena scorta la si- gnora GR ha prontamente ed istintivamente posto in essere l'azione di frenata che veniva erogata nell'istante del contatto, percorrendo un ulteriore metro che provocava la caduta del pedone (cfr. pag. 12 relazione ing. Fiumana). L'odierno appellante, quindi, non appena ha avuto la possibilità di vedere il pedone, ha fre- nato non riuscendo ad evitare l'investimento a causa de/la pochissima distanza che vi era tra la posizione dell'autovettura e quella della persona offesa. Il giudice di prime cure ha evidenziato, a pag. 3 della sentenza qui impugnata, il fatto che i Vigili intervenuti non abbiano rilevato al suolo tracce di frenata, ipotizzando quindi la mancanza di una qualsivoglia azione frenante posta in essere dall'odierno im- putato: è davvero agevole rilevare che le tracce di frenata non vengono certo lasciate quando un'autovettura procede a velocità ridotta. Come risulta dalla rela- zione dell'ing. Fiumana sia dalle testimonianze sia dai minimi danni riportati dall'autovettura si può dedurre che una frenata da parte dell'odierno imputato vi sia invece stata, con arresto dell'autovettura con le ruote anteriori sulle strisce del passaggio pedonale". Ebbene, la Corte territoriale non avrebbe speso una parola, anche solo per confutarle, per affrontare tali doglianze difensive che portano a ritenere che Io NG, non appena avvistato il pedone, abbia posto in essere tutte le manovre necessarie per evitare l'evento: sussiste, pertanto, sul punto il vizio di omessa motivazione della sentenza qui impugnata che dovrà essere annullata con le con- seguenti statuizioni di legge. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi sopra illustrati appaiono manifestamente infondati e, pertanto, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

2. In premessa, va evidenziato che è stata rigettata, come da ordinanza resa a verbale, una nuova richiesta di rinvio avanzata dall'Avv. Barbara Bruni, difensore dell'odierno ricorrente ritenendo il Collegio di condividere il dictum di Sez. 5 n. 45104 del 4/11/2022, Cipolla, n.m. In tale pronuncia, alla cui motivazione si rimanda, si è sottolineato che la disciplina dettata dall'art. 2, co. 1, lett. b), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, evocata dal ricorrente, che escluderebbe la procedibilità d'ufficio della fattispecie in esame, non è ad oggi in vigore.Ciò in quanto il d.lgs. n. 150 del 2022 ha visto la propria vacatio legis esaurirsi in data 1/11/2022, ma, prima della scadenza di tale data, è stato emanato il de- creto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 31 ottobre 2022 ed entrato in vigore nella medesima data), che, all'art. 6, ha intro- dotto, nel corpo del d.lgs. n. 150 del 2022, l'art. 99-bis, in forza del quale lo stesso decreto legislativo entrerà in vigore il 30 dicembre 2022. Nella pronuncia, peraltro, si esamina l'indirizzo espresso da alcune sentenze di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di abolitio criminis, è legittima la sentenza d'appello che non confermi la condanna per un reato che, al tempo della decisione, risulti abrogato, nonostante al momento della adozione della de- cisione non sia ancora interamente decorso il periodo di vacatio legis ai sensi dell'art. 10 delle preleggi e

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