Cass. pen., sez. I, sentenza 02/02/2021, n. 04013

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 02/02/2021, n. 04013
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04013
Data del deposito : 2 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da S P, nato a Rossano il 18/4/1989;
avverso la sentenza del 29/10/2018 della Corte di appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere C R;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, G C, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni scritte presentate, nell'interesse dell'imputato, dall'avv. F N, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del Tribunale di Castrovillari in data 12/2/2018, emessa all'esito di giudizio abbreviato, P S fu condannato alla pena di otto mesi di reclusione con la riduzione per il rito, in quanto riconosciuto colpevole, esclusa la contestata recidiva, dei reati di cui agli artt. 73 e 75, d.lgs. n. 159 del 2011, perché, nella sua qualità di destinatario della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza applicatagli dal Tribunale di Cosenza per la durata di 3 anni, con l'obbligo di soggiorno nel comune di Crosia (frazione Mirto), nel corso di un servizio di controllo del territorio era stato rinvenuto dai Carabinieri della Stazione di Mirto-Crosia alla guida di un ciclomotore sprovvisto del titolo autorizzativo per la conduzione del mezzo, revocatogli, nel 2013, con decreto del Prefetto della provincia di Cosenza, violando così la prescrizione che gli imponeva di rispettare le leggi;
fatto accertato in Mirto-Crosia•il 5/1/2018. Secondo il primo Giudice, l'avere utilizzato il motorino al solo scopo di raggiungere la caserma dei Carabinieri per adempiere all'obbligo di firma, come dedotto dall'interessato, non escludeva la sussistenza della violazione di legge. Quanto al trattamento sanzionatorio, non potevano essere riconosciute le attenuanti generiche per la sussistenza di precedenti penali e non emergendo circostanze apprezzabili favorevolmente.

2. Con sentenza in data 29/10/2018, la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma di quella di primo grado, assolse Salatino dal reato di cui all'art 75, d.lgs. n. 159 del 2011 perché il fatto non sussiste (in applicazione dei principi affermati dalle Sezioni unite con la sentenza n. 40076 del 27/4/2017 in materia di honeste vivere), confermando, nel resto, la sentenza appellata e per l'effetto rideterminando la pena in quattro mesi di arresto. Secondo il Collegio, infatti, la spiegazione fornita dall'imputato non era idonea a escludere l'offensività della condotta, punibile anche a titolo di colpa, attesa la facile raggiungibilità della caserma, con altri mezzi, in ragione della modesta estensione del comune di residenza. In ogni caso, doveva escludersi il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avuto riguardo ai precedenti dell'imputato.

3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Salatino per mezzo del difensore di fiducia, avv. F N, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla richiesta di concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la motivazione della sentenza sia stata elaborata sulla base di clausole di stile, senza essere sostenuta da elementi di riscontro obiettivi e senza dare il giusto peso alle circostanze dedotte dalla difesa, che aveva richiesto l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. sin dal primo grado di giudizio. In proposito, la difesa ricorda come secondo le Sezioni Unite, ai fini della applicazione della predetta causa di non punibilità il profilo dell'offensività sia costruito intorno ai tre profili delle modalità della condotta, dell'esiguità del danno o del pericolo e del grado di colpevolezza, valutate ai sensi dell'art. 133 cod. pen. Nel caso di specie, considerato che l'imputato era stato trovato alla guida di un ciclomotore di piccola cilindrata, all'interno del comune nel quale aveva l'obbligo di dimorare, intento a recarsi presso la locale caserma dei Carabinieri al fine di ottemperare all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, presso la quale nessuno avrebbe potuto accompagnarlo, i Giudici di merito avrebbero dovuto applicare la causa di non punibilità invocata, anche tenuto conto dell'assenza tra i precedenti penali di violazioni della stessa specie di quelle per cui è processo e del positivo comportamento processuale dell'imputato, che aveva ammesso gli addebiti, pur fornendo le menzionate giustificazioni.
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