Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/07/2008, n. 20521
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Anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale docente degli istituti statali di istruzione superiore (nella specie, un istituto tecnico industriale) - che costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica ed inseriti nell'organizzazione statale - si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati di mera autonomia amministrativa; conseguentemente, nelle controversie relative all'applicazione della normativa sui congedi parentali e sull'assistenza a congiunto portatore di handicap, venendo in considerazione diritti, di sicuro rilievo costituzionale, che possono essere esercitati qualunque sia l'istituzione scolastica ove il docente esplichi le sue funzioni e il cui riconoscimento va operato nei confronti del soggetto che ricopre la qualità di datore di lavoro, sussiste la legittimazione passiva dell'Amministrazione centrale, mentre difetta quella del singolo istituto.
Sul provvedimento
Testo completo
I T T I Aula A R I D E T N E S 20521 .08 E - I L L O B REPUBBLICA ITALIANA 2 8 LUG. 2008 E T N E S E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T S LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 28 LUG. 2008 I G E R Oggetto E T N E S SEZIONE LAVORO E LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. G S Presidente R.G.N. 11799/05 Dott. D F Consigliere Cron. 20521 Dott. A C Consigliere Rep. Dott. A D M Consigliere Ud. 08/04/08 Dott. F C Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "E. MAJORAN A", in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappres enta e difende ope legis; - ricorrente contro P P, già elettivamente domiciliato in ROMA LARGO TONIOLO 16, presso lo studio dell'avvocato S G D C E, 2008 rappresentato e difeso dall'avvocato S S, giusta delega in atti e da ultimo d'ufficio presso LA 1419 -1- CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE; controricorrente avversO la sentenza n. 3339/04 della Corte d'Appello ali ROMA, depositata il 22/12/84 R.G.N. 3788/03; udita la relazione della causa svolta nella pub blica udienza del 08/04/08 dal Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO; udito l'Avvocato TITO MARRONE; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco LO VOI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza qui impugnata la Corte d'Appello di Roma ha rigettato l'appello dell'Istituto tecnico industriale "E. Maiorana" contro la sentenza che aveva dichiarato cessata la materia del contendere nella causa promossa da Pietro Pascale, docente presso lo stesso istituto, per ottenere il riconoscimento del diritto al congedo per l'anno 2000-2001, ex art. 4 della legge 53/2000, dovendo curare il figlio di età inferiore ai tre anni, gravemente malato, alla riduzione dell'orario lavorativo ex art. 33 della legge 104/92 e all'esonero dalla prestazione didattica nelle prime ore del mattino 2. La Corte di merito per ciò che rileva ha ritenuto infondata la tesi dell'Istituto circa il proprio difetto di legittimazione passiva, da riconoscere invece al Ministero dell'Istruzione, e l'ulteriore tesi secondo cui il giudice di primo grado non avrebbe potuto dichiarare cessata la materia del contendere sulla sola base della dichiarazione resa in udienza dal dirigente scolastico, comparso su delega dell'Avvocatura dello Stato. 3. La Corte ha altresì considerato conforme al principio della soccombenza virtuale la condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese di lite. 664. L'Istituto E. Maiorana" chiede la cassazione di questa sentenza sulla base di due motivi di ricorso. 5. Pietro Pascale resiste con controricorso. Considerato in diritto 6. Con il primo motivo di ricorso è denunziata violazione degli art. 14 e 15 del d.p.r. 275/99 e dell'art. 100 c.p.c., nonché vizio di motivazione. Si addebita alla sentenza impugnata di aver erroneamente riconosciuto la legittimazione passiva dell'Istituto senza considerare che con il d.p.r. 275/99 sono state trasferite agli Istituti scolastici le funzioni concernenti lo stato giuridico ed economico del personale, non riservate in base all'art. 15 dello stesso d.p.r. o ad altre disposizioni all'amministrazione centrale e periferica e che nella specie, la controversia non poteva essere inquadrata fra quelle concernenti lo stato giuridico del docente. 7. Il motivo è fondato, nei termini che seguono. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi, per la cui realizzazione l'art. 21 della legge-delega 15 marzo 1997, n. 59 ha previsto, fra l'altro, la progressiva estensione alle istituzioni scolastiche, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica già riconosciuta agli istituti tecnici e professionali e agli istituti d'arte, ha, secondo i criteri indicati nell'art. in questione, valenza prevalentemente organizzativa e didattica. ( v, in particolare, i commi 7, 8, 9 e 10 dell'art. cit). 1 In attuazione di quanto specificamente previsto nel comma 2 dell'art. in esame, è stato quindi emanato il DPR 8 marzo 1999, n. 275 ( Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59) il cui art. 14 comma 1 assegna alle istituzioni scolastiche le funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica relativa alla carriera scolastica, e al rapporto con gli alunni, all'amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle risorse e allo stato giuridico ed economico del personale, non riservate in base all'art. 15 dello stesso o ad altre specifiche disposizioni all'amministrazione centrale e periferica. Pur in presenza di norme siffatte tuttavia il rapporto di lavoro del personale docente sorge non con il singolo istituto ma con il ministero dell'istruzione, cui l'art. 15 del d.p.r. riserva infatti le funzioni relative al reclutamento dl personale. D'altra parte, la controversia nella quale si discuta se ad un docente spettino o no una serie di diritti, di sicuro rilievo anche costituzionale, riconosciuti dalla specifica normativa sui congedi parentali e sull'assistenza a congiunto portatoe di handicap esula dalla nozione di controversia sullo “stato giuridico" che esprime essenzialmente la posizione del docente nei profili correlati alla carriera. Inoltre il riconoscimento di tali diritti non può che esser fatto nei confronti del soggetto che, avendo provveduto al reclutamento ( funzione come detto- espressamente riservata all'amministrazione - centrale) ha la qualità di datore di lavoro, trattandosi di diritti che, se esistenti, possono essere esercitati dal docente qualunque sia l'istituzione scolastica dove egli esplichi le sue funzioni. Né deriva che la decisione su una controversia siffatta non possa che esser resa nei confronti non del singolo istituto- che rispetto ad essa non è legittimato passivamente - ma dell'Amministrazione centrale. 8. In accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza va quindi cassata senza rinvio, mentre l'ulteriore motivo resta assorbito. La Corte stima opportuno compensare le spese dell'intero giudizio.