Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/03/2005, n. 5225

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In materia di lavoro agricolo, l'art. 9 quater, del D.L. primo ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608 del 1996, nella parte in cui commina al datore di lavoro agricolo una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione degli "obblighi di comunicazione di cui al comma quarto" - prevedente l'invio all'INPS e alla sezione circoscrizionale per l'impiego e il collocamento in agricoltura e la consegna al lavoratore, di uno degli esemplari della sezione matricola e paga del registro di impresa - comporta l'applicabilità della sanzione prevista anche in caso di violazione dell'obbligo di consegna di una di dette copie "esemplari" al lavoratore all'atto della sua assunzione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/03/2005, n. 5225
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5225
Data del deposito : 10 marzo 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro
DEGLI ATTI MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA PZZA PRATI DEGLI STROZZI 26, presso lo Studio dell'avvocato FILIPPO BAUZULLI, rappresentata e difesa dall'avvocato TREVISI ANGELO giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 44/02 sede distaccata del Tribunale di CAMPI SALENTINA, depositata il 28/05/02 - R.G.N. 4897/2000;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 24/01/05 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Campi Salentina, con la sentenza meglio in epigrafe indicata, accoglieva l'opposizione proposta, per vari motivi, da IA GL AT avverso l'ordinanza ingiunzione n. 1148/2000 (per l'importo di L. 7.019, 200), con cui la Direzione provinciale del lavoro aveva sanzionato la violazione dell'art.

9-quater del d.l. 1 ottobre 1996 n. 510
, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996 n. 608, consistita nella omessa consegna a 14 lavoratori del terzo esemplare del registro di impresa.
Il Tribunale riteneva che la norma sanzionatoria, contenuta nel comma 18 del citato art.

9-quater, facendo riferimento alla violazione degli "obblighi di comunicazione" di cui al comma 4, potesse intendersi riferita solo alle prescrizioni, contenute in quest'ultimo comma, relative all'invio all'Inps del primo "esemplare" della sezione matricola e paga del registro di impresa dell'azienda agricola e del secondo esemplare alla sezione circoscrizionale per l'impiego, e non anche alla prescrizione circa la consegna del terzo esemplare al lavoratore all'atto dell'assunzione. Una conferma di tale interpretazione

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