Cass. civ., sez. VI, ordinanza 09/11/2021, n. 32698

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 09/11/2021, n. 32698
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32698
Data del deposito : 9 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7637-2020 proposto da: ARTIBANI EGIDIO LEONE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FALERIA

17, presso lo studio dell'avvocato M P, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO;
- intimata - avverso la sentenza n. 2653/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CALABRIA, depositata il 12/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. C C.

CONSIDERATO IN FATTO

1.A E L, esercente la professione di avvocato, proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro avverso l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate, all'esito di accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza, aveva determinato il maggior reddito imponibile per l'anno 2011 sulla scorta delle movimentazioni bancarie, recuperando a tassazione le maggiori imposte Irpef ed Iva.

2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la Commissione Regionale Tributaria della Calabria rigettava l'appello ritenendo operativa la presunzione di maggior reddito dei prelevamenti e dei versamenti operati in conti correnti in assenza di prova contraria fornita dal contribuente.

4. Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo. L'Agenzia delle Entrate non si è costituita. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

RITENUTO IN DIRITTO

1.Con l'unico motivo di impugnazione il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 32 del dPR 633/73, Ric. 2020 n. 07637 sez. MT - ud. 15-09-2021 -2- 10 e 12 I. 212/2000;
si sostiene che i giudici di seconde cure non hanno tenuto conto che, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza 228/2014, non è applicabile ai professionisti la presunzione che i prelevamenti generino reddito 2. Il motivo è fondato.
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