Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/06/2009, n. 14309

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Nell'ipotesi di impugnazione non preceduta dalla notificazione della sentenza, qualora l'appello sia notificato, ai sensi della seconda parte del comma primo dell'art. 330 cod. proc. civ., presso il difensore costituito in primo grado e la notifica non si perfezioni per intervenuto trasferimento del destinatario dell'atto, l'impugnante ha l'onere di ripetere la notifica nel nuovo domicilio del medesimo difensore, ricercandolo presso l'albo professionale. Qualora il nuovo domicilio non sia accertabile, si configura una situazione del tutto analoga all'irreperibilità, ovvero al caso in cui manchi la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, per cui si applica il criterio, ulteriormente sussidiario, previsto dal terzo comma dell'art. 330 cod. proc. civ. che dispone la notifica alla parte personalmente, ai sensi dell'art. 137 e ss. cod. proc. civ. L'adempimento delle formalità della notifica, comunque, deve avvenire entro la scadenza del termine perentorio fissato per l'impugnazione, restando a carico dell'appellante il rischio che le nuove modalità di notifica non consentano di rispettare detto termine.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/06/2009, n. 14309
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14309
Data del deposito : 19 giugno 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. M C F - Presidente -
Dott. M E - rel. Consigliere -
Dott. D'

ALESSANDRO

Paolo - Consigliere -
Dott. P R - Consigliere -
Dott. M A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 10051/2005 proposto da:
P C, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A.

FARNESE

7, presso lo studio dell'avvocato B C, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato C D A, giusta delega a margine;



- ricorrente -


contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;



- intimato -


avverso la sentenza n. 8/2004 della COMM.TRIB.REG. di GENOVA, depositata il 21/04/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/04/2009 dal Consigliere Dott. E M;

udito per il ricorrente l'Avvocato B, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO P P M, che ha concluso per l'accoglimento del 1^ motivo di ricorso, in subordine il parziale accoglimento del 2^ motivo.
RILEVATO IN FATTO
A seguito di riconoscimento con sentenza del TAR del Lazio del diritto di percepire l'indennità mensile prevista dalla L. n. 100 del 1987, a decorrere dal 9.11.1993, veniva corrisposta nel giugno
del 1999 a Pavarelli Corrado, sottoufficiale della Guardia di finanza trasferito di autorità in altra sede, la somma di L. 20.000.000 al netto delle ritenute I.R.Pe.F. per un importo di circa L.

7.000.000. Il contribuente adiva la C.T.P. di Genova, ritenendo illegittima la ritenuta fiscale essendo stato trasferito d'autorità in altra sede. La C.T.P., con sentenza n. 269/03/2003, accoglieva il ricorso affermando che "gli importi riconosciuti al Pavarelli aventi natura risarcitoria e di rimborso spese per il dipendente trasferito d'ufficio non dovevano essere assoggettate a ritenuta". Appellava l'Ufficio e in data 2.2.2004 l'appellato depositava in segreteria una memoria difensiva con la quale dichiarava di avere ricevuto la comunicazione della fissazione dell'udienza in camera di consiglio senza avere previamente avuto alcuna notificazione dell'appello proposto.
La C.T.R. del Lazio, ignorando l'eccezione processuale, riformava la decisione di primo grado, ritenendo che il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 48, (T.U.I.R.) prevedeva l'imponibilità delle somme
comunque denominate riscosse dal lavoratore nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente e che, quindi, detta indennità, essendo stata erogata una tantum, aveva natura retribuiva. Avverso detta decisione Pavarelli Corrado propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Non risulta costituita l'Amministrazione finanziaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il primo motivo il contribuente rileva l'inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per mancata notifica al contribuente in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 52 e 20, in quanto l'A.F. aveva eseguito un tentativo di notifica presso il domicilio eletto del difensore di primo grado, andato a vuoto perché il professionista aveva cambiato studio e l'Ufficio non aveva proceduto ad eseguire altra notifica ai sensi dell'art. 330, secondo cui quando, come avvenuto nella fattispecie, nell'atto di notifica della sentenza la parte non abbia dichiarato la sua residenza o domicilio nella circoscrizione del giudizio, la notifica dell'impugnazione andava eseguita presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata per il giudizio.
Affermava, inoltre, che la costituzione con la memoria non poteva sanare ex fune il vizio dell'appello in quanto i termini a quella data erano già scaduti fin dal 7.11.2003.
Rilevava infine, che su detta eccezione la C.T.R. non si era pronunciata in alcun modo.
Con la seconda censura si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 100 del 1987, art. 1, nonché del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, per avere la C.T.R.

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