Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/10/2018, n. 24132

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/10/2018, n. 24132
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24132
Data del deposito : 3 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 7295-2016 proposto da: GAETA ANNA LUCIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FLAMINIA

195, presso lo studio dell'avvocato S V, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUCA FORMILAN e VITTORIO ANGIOLINI;

- ricorrente -

contro 2 Z q PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BAIAMONTI

25;
- con troricorrente - nonchè

contro

PROCURATORE REGIONALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LOMBARDIA, STELLA GIUSEPPINA, ARTUSO ERNESTO GIOVANNI, TOGNELLA SERGIO, GRANDI ROBERTO MARIO ANTONIO, LA ROCCA ANTONIO, SOLDA' GIULIANO, CAPOZZA SABINO LUIGI;

- intimati -

avverso la sentenza n. 619/2015 della CORTE DEI CONTI II^ SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO, depositata il 17/09/2015. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/2018 dal Consigliere M C;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale M M, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato S V.

FATTI DI CAUSA

1. La Sezione Giurisdizionale Centrale d'appello della Corte dei Conti, in riforma della sentenza di primo grado emessa dalla sezione regionale della Lombardia ed appellata dalla Procura regionale, ha accolto parzialmente la domanda di risarcimento del danno erariale proposta dall'appellante nei confronti di numerosi dirigenti ed amministratori del Comune di Bovisio Masciago, fra i quali, per ciò che nella presente sede ancora interessa, il Direttore Generale dott.ssa A L G, che è stata condannata a pagare all'ente locale la somma complessiva C 25.411,86. Il giudice d'appello ha ritenuto G responsabile di aver corrisposto indebite maggiorazioni retributive all' architetto Patricio Edoardo Enriquez Loor, cittadino ecuadoregno, sia per averlo assunto con contratto di lavoro a tempo 3 21. pieno e con effetti retroattivi - in contrasto con quanto stabilito nella delibere di giunta comunale che prevedevano l'assunzione del professionista per 24 ore settimanali, con retribuzione commisurata al ridotto orario di lavoro - sia per avergli attribuito qualifica dirigenziale nonostante non fosse cittadino italiano, in violazione del divieto posto dalla legge. Il giudice d'appello ha fondato la propria decisione, quanto al primo profilo, sul rilievo, ritenuto assorbente, che ai sensi dell'art. 110 TUEL e 13, 3 0 co., del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune, la determinazione del trattamento economico dei dirigenti è di competenza della Giunta e non del Direttore generale, il quale non può agire senza autorizzazione per modificare la delibera assunta dall'organo esecutivo, ancorché ritenuta non corretta;
_quanto al secondo, sulla considerazione che l'illegittimità del provvedimento, allorché derivi dalla violazione di norme che disciplinano limiti o modalità del regolare esercizio dei poteri di spesa e di gestione delle risorse pubbliche, cessa di essere elemento solo sintomatico di un'ipotesi di responsabilità amministrativa, per divenirne elemento costitutivo, rendendo automaticamente dannosa per l'erario la relativa spesa.. 2. La sentenza, depositata il 17.9.2015, è stata impugnata da A L G con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui la Procura Generale presso la Corte dei Conti ha resistito con controricorso. Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva.
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