Cass. pen., sez. II, sentenza 09/02/2022, n. 04563
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: LUMICISI SILVIO nato a ROMA il 24/10/1984 PETRINI ANTONELLO nato a ROMA il 07/03/1986 PETRINI UMBERTO nato a ROMA il 08/06/1983 ALLOCCA MIRKO nato a MONTEROTONDO il 13/08/1978 avverso la sentenza del 02/07/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere V T;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore F Z che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita' dei ricorsi di ALLOCCA MIRKO e PETRINI ANTONELLO e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione della pena per l'aumento di pena per la continuazione esterna e inammissibilità nel resto per il ricorso di PETRINI UMBERTO e, per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena per l'aumento di pena per la continuazione interna tra i reati sub C17 e sub C26 per il ricorso di LUMICISI SILVIO. udito il difensore L'avvocato R R in difesa di ALLOCCA MIRKO insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. L'avvocato D'ALOISI BENEDETTA in difesa di PETRINI ANTONELLO e PETRINI UMBERTO insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. L'avvocato R R del foro di ROMA di ALLOCCA MIRKO insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha rideterminato le pene a carico dei ricorrenti, intervenendo in veste di giudice del rinvio a seguito di annullamento da parte di questa Corte in punto riconoscimento della continuazione esterna e in conseguenza della intervenuta pronuncia della Corte costituzionale numero 40 del 2019. 2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati in epigrafe articolando i seguenti motivi.
2.1. Ricorso
LUMICISI
Silvio con l'Avvocato Daniele Fabi del Foro di Roma.
2.1.1. Violazione dell'articolo 597 n. 3 codice di procedura penale per effetto della reformatio in peius realizzatasi in conseguenza dell'aumento di pena a titolo di continuazione disposto dalla Corte d'appello per ciascuno dei reati di cui ai capi C17 e C26. 2.1.2. Violazione di legge in difetto di alcuna motivazione in relazione all'applicazione di un trattamento sanzionatorio addirittura più grave rispetto a quello disposto dai precedenti giudici del merito a titolo di continuazione per i reati previsti dai capi C17 e C26, anche a fronte di un
udita la relazione svolta dal Consigliere V T;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore F Z che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita' dei ricorsi di ALLOCCA MIRKO e PETRINI ANTONELLO e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione della pena per l'aumento di pena per la continuazione esterna e inammissibilità nel resto per il ricorso di PETRINI UMBERTO e, per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena per l'aumento di pena per la continuazione interna tra i reati sub C17 e sub C26 per il ricorso di LUMICISI SILVIO. udito il difensore L'avvocato R R in difesa di ALLOCCA MIRKO insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. L'avvocato D'ALOISI BENEDETTA in difesa di PETRINI ANTONELLO e PETRINI UMBERTO insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. L'avvocato R R del foro di ROMA di ALLOCCA MIRKO insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha rideterminato le pene a carico dei ricorrenti, intervenendo in veste di giudice del rinvio a seguito di annullamento da parte di questa Corte in punto riconoscimento della continuazione esterna e in conseguenza della intervenuta pronuncia della Corte costituzionale numero 40 del 2019. 2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati in epigrafe articolando i seguenti motivi.
2.1. Ricorso
LUMICISI
Silvio con l'Avvocato Daniele Fabi del Foro di Roma.
2.1.1. Violazione dell'articolo 597 n. 3 codice di procedura penale per effetto della reformatio in peius realizzatasi in conseguenza dell'aumento di pena a titolo di continuazione disposto dalla Corte d'appello per ciascuno dei reati di cui ai capi C17 e C26. 2.1.2. Violazione di legge in difetto di alcuna motivazione in relazione all'applicazione di un trattamento sanzionatorio addirittura più grave rispetto a quello disposto dai precedenti giudici del merito a titolo di continuazione per i reati previsti dai capi C17 e C26, anche a fronte di un
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