Cass. civ., sez. I, sentenza 13/09/2013, n. 21013

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Il processo di interdizione o di inabilitazione si configura come un procedimento contenzioso speciale disciplinato, ove non diversamente disposto, sia pure con rilevanti deviazioni, dalle regole del rito ordinario che non siano con esso incompatibili: pertanto, l'appello avverso la sentenza dichiarativa dell'interdizione va proposto con atto di citazione e, ove il gravame sia erroneamente proposto con ricorso, per stabilirne la tempestività occorre aver riguardo non alla data di deposito di quest'ultimo, ma alla data in cui esso risulti notificato alla controparte unitamente al provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 13/09/2013, n. 21013
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21013
Data del deposito : 13 settembre 2013

Testo completo

Al momento il testo del provvedimento non è disponibile.