Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/10/2020, n. 27767

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/10/2020, n. 27767
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27767
Data del deposito : 6 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da P,H. c/ TE IC, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/04/2019 del Tribunale per il riesame di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;
letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avvocato Luigi Miceli, difensore di TE IC, che si associa alle conclusioni del Pubblico Ministero.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Palermo, decidendo sulla richiesta di riesame avanzata dalla difesa di TE IC avverso l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip presso il Tribunale di Trapani, ha dichiarato l'incompetenza per territorio di detto Gip ritenendo competente il Gip del Tribunale di Palermo, ed ha annullato l'ordinanza per insussistenza dei gravi indizi per il reato previsto dagli artt. 416 cod. pen. e 2 legge 25/01/1982, n. 17, ascritto ad TE, ordinandone l'immediata liberazione e disponendo la trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale di Trapani. In estrema sintesi, il Tribunale per il riesame, oltre a rilevare il difetto di competenza per connessione del Gip del Tribunale di Trapani, ha valutato insussistenti le condizioni per mantenere l'ordinanza cautelare e disporne la trasmissione al giudice competente per territorio ex art. 27 cod. proc. pen., provvedendo quindi ad annullare l'ordinanza cautelare.

2. Avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trapani ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi di seguito sintetizzati.

2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'individuazione del locus commissí delictí ai fini della valutazione della sussistenza della competenza territoriale e per connessione del giudice che ha emesso la misura cautelare. In particolare il p.m. adduce l'erronea applicazione delle norme in materia di competenza per connessione, rilevando che pur essendo corretta l'individuazione del nesso della connessione, sia di quello teleologico che della continuazione ex art. 12 lett. b) e c), cod. proc. pen. tra il reato associativo e tutti gli altri reati-fine, ivi compreso il peculato di cui al capo 8) dell'imputazione cautelare, è errata l'individuazione della competenza sulla base di detto reato, perché sebbene sia il più grave tra quelli connessi, non può essere preso riferimento ai fini della cd. vis actractíva ex art. 16 co. 1 cod. proc. pen., perché ne sarebbe ignoto il luogo di consumazione, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale che lo ha individuato in Palermo. Con l'effetto che la competenza andrebbe individuata sulla base della regola che attribuisce rilevanza ai reati gradatamente più gravi di cui sia noto il luogo di consumazione, e pertanto rileverebbero i reati di corruzione commessi in Trapani in applicazione del criterio di competenza previsto dall'art. 16 che prevale sui criteri suppletivi previsti dall'art.9 cod. proc. pen. Sotto il medesimo profilo il P.M. rileva che l'individuazione del luogo di consumazione del reato di peculato è stata operata in modo errato dandosi rilievo al luogo in cui è stato emesso l'ordinativo di pagamento dell'indebita appropriazione da parte di Lo CI (Palermo) quale deputato della Assemblea Regionale Siciliana (ARS) del rimborso per la retribuzione corrisposta per una collaborazione di lavoro fittizia, e non invece al luogo ignoto in cui il predetto deputato ha consegnato il denaro alla predetta simulata collaboratrice (AR AR UI),

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