Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/09/2022, n. 27536
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p. 1.1 M.A.M. propone sei motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento per maggiore Ici (---) notificatole dal Comune di Avellino in relazione ad alcuni terreni ed aree fabbricabili in sua proprietà.
La commissione tributaria regionale, decidendo nella contumacia del Comune, ha in particolare osservato che:
la base imponibile era costituita dal valore venale dei terreni in questione, desunto dal Comune in conformità ad una delibera applicativa dei moltiplicatori previsti dalla legge, a sua volta fondata sulla stima dei singoli immobili da parte dell'agenzia del territorio;
la contribuente non aveva impugnato nè la stima dell'agenzia del territorio nè la delibera comunale, pubblicata ai sensi di legge, il che ne precludeva la disapplicazione nel presente giudizio ai fini Ici.
Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, dal Comune di Avellino.
p. 1.2 La ricorrente ha depositato memoria allegando sopravvenute sentenze della Commissione Tributaria Regionale Campania (passate in giudicato come da relativa attestazione di segreteria) con le quali: - (sent. n. 5783/16 del 15.6.2016) è stato disposto l'annullamento di analogo avviso, concernente l'annualità (---), per insufficiente motivazione del medesimo;- (sent. n. 4962/52/17 del 5.6.17) è stata revocata, con accoglimento rescissorio dell'appello della contribuente, la sentenza Commissione Tributaria Regionale n. 9895---17 (oggetto del ricorso per cassazione n. 12175/16 chiamato anch'esso all'udienza odierna), concernente l'annualità (---), così residuando controversia tra le parti unicamente nel presente procedimento relativo all'annualità (---).
Ciò premesso, non si ritiene che sussistano nella specie i presupposti per l'estensione alla presente controversia del giudicato di annullamento di cui alla citata sentenza Commissione Tributaria Regionale n. 5783/16. Va infatti osservato che quel giudicato ha rilevato la difformità dell'avviso di accertamento dal modello legale, stante la carenza di motivazione sui presupposti in fatto e sulle ragioni giuridiche dell'imposizione. Osta tuttavia la circostanza che l'avviso così annullato era relativo ad una annualità diversa da quella qui contestata e che, inoltre, neppure sono stati forniti elementi per verificare l'esatta sovrapponibilità dell'avviso annullato a quello dedotto nel presente giudizio, così che non è possibile assumere che, in forza di quel giudicato, la stessa causa di invalidità ricorra necessariamente anche nel caso qui in esame. Si è dunque al di fuori delle ipotesi di estensione degli effetti del giudicato tributario favorevole, secondo quanto stabilito dalla costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. SSUU n. 13916/06, con indirizzo innumerevoli volte ribadito);da ciò consegue che sul punto specifico dovrà invece valere l'autonoma valutazione di cui si dirà.
Altrettanto evidente, anche in tal caso per la diversità di annualità di imposizione e per la mancata deduzione e specifica indicazione degli elementi di identità, è l'ininfluenza in questa sede della ulteriore sentenza Commissione Tributaria Regionale allegata, avente ad oggetto la revocazione della sentenza di appello per il (---).
p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta - ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 - nullità del procedimento per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 26 e art. 25 Cost.;perchè una volta proposto l'appello ed assegnato il ricorso alla sezione staccata di Salerno della commissione tributaria regionale della Campania, era intervenuto provvedimento del Presidente di quest'ultima con il quale il procedimento veniva riassegnato all'ottava sezione della stessa Commissione Tributaria Regionale di Napoli, il che comportava violazione del principio di precostituzione del giudice naturale, valevole anche in materia tributaria.
p. 2.2 Il motivo è destituito di fondamento.
Si è in proposito affermato (Cass. n. 14995/20) che le sezioni staccate delle CTR - istituite ai sensi del D.Lgs. n. 545 del 1992, art. 1, comma 1 bis, aggiunto dalla L. n. 28 del 1999, art. 35 - costituiscono "mera articolazione interna" delle Commissioni, e che tale articolazione non incide, in quanto tale, nè sulla competenza territoriale nè sulla validità degli atti processuali (al pari delle sezioni distaccate di cui al comma 1 cit. articolo, ciò desumendosi, in via di interpretazione sistematica, da quanto per queste ultime ivi espressamente disposto e dall'identica natura da esse condivisa).
Quanto poi allo specifico problema della precostituzione del giudice naturale ed alla sua rilevanza costituzionale, si è stabilito (Cass. n. 29886/20) che: "in tema di rapporti tra sede centrale e sezioni "staccate" delle Commissioni tributarie regionali, il giudice precostituito per legge a trattare gli appelli avverso le pronunce emesse dalle Commissioni tributarie provinciali di una Regione è la Commissione tributaria regionale e non la sezione "staccata" della stessa, non rilevando che questa operi, "per criteri interni di riparto", in un determinato ambito territoriale. Infatti, essendo le sezioni "staccate" mere articolazioni interne delle Commissioni tributarie regionali, il rapporto fra le prime e le seconde non attiene alla competenza territoriale e non incide sulla validità degli atti processuali, con la conseguenza che lo spostamento, con criteri oggettivi, di una generalità di fascicoli dalla sezione "staccata" alla sede centrale o viceversa non viola l'art. 25 Cost., nemmeno se disposta con riferimento a controversie già iscritte a ruolo".
Nel caso di specie è la stessa ricorrente a riferire che la riassegnazione presidenziale del ricorso è avvenuta nell'ambito di un provvedimento organizzativo di portata generale ed obiettiva, concernente la riassegnazione alla sede centrale di tutti gli appelli proposti avverso le sentenze della commissione tributaria provinciale di Avellino e già assegnati alla sezione staccata di Salerno.
Nessuna violazione del suddetto principio costituzionale risulta dunque essersi verificata.
p.