Cass. pen., sez. IV, sentenza 31/03/2023, n. 13500

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 31/03/2023, n. 13500
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13500
Data del deposito : 31 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: M M nato il 30/05/1967 avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
svolta la relazione dal Consigliere G C;
il Procuratore generale, in persona del sostituto L G ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
l'avv. V. Di Mno del foro di Chieti, per M M, ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto raccoglimento. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Chieti, con la quale M M era stato condannato per il reato di cui all'art. 589 bis, cod. pen. (per essersi messo alla guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di alcool, rinvenuto con concentrazione pari a 2,40 g/I, perdendo il controllo del proprio mezzo e così invadendo l'opposta corsia di marcia, travolgendo la vettura a bordo della quale viaggiavano L F, deceduto nell'occorso, e R M, che riportava lesioni), con l'attenuante di cui al comma settimo dello stesso articolo, ritenuta prevalente sull'aggravante del comma otto, operante sulla pena aumentata per effetto del secondo comma, escluso il bilanciamento ai sensi dell'art. 590 quater, cod. pen., ha rideterminato la pena, applicando l'attenuante di cui all'art. 589 bis, c. 7, cod. pen. nella massima estensione, eliminato la pena accessoria, revocato le statuizioni civili per revoca della relativa costituzione nelle more del giudizio d'appello e confermato nel resto.

2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando tre motivi. Con il primo, ha dedotto violazione degli artt. 6 e 11 dei "Diritti Umani e lo Stato di Civiltà" (così testualmente in ricorso) oltre a omessa motivazione, riproponendo la questione relativa alla sollevata eccezione di nullità dell'accertamento tramite prelievo ematico, ritenuta sanata dai giudici dei due gradi dalla scelta del rito abbreviato, rilevando che la difesa aveva opposto alla interpretazione della Corte di cassazione che la disposizione di cui all'art. 438, c.

6-bis, cod. proc. pen.
, che prevede detta sanatoria, sarebbe in contrasto con gli artt. 6 e 11 cit., l'accesso al rito speciale non determinando rinuncia alla formazione della prova nella sede naturale, né quella a eccepire la inutilizzabilità di atti sui quali dovrebbe fondarsi la decisione. Con il secondo motivo, ha dedotto vizio di omessa motivazione con riferimento alla valutazione del comportamento del conducente deceduto, il quale non aveva indossato la cintura di sicurezza, presidio che avrebbe scongiurato l'evento, come affermato dall'ausiliario del giudice, considerata la accertata, bassa velocità impressa al mezzo condotto dall'imputato. Infine, con il terzo motivo, la difesa ha contestato il diniego delle attenuanti generiche, rilevando l'assenza di un coinvolgimento dell'imputato in altri sinistri stradali che ne abbia giustificato imputazioni per reati della stessa specie. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile.

2. La Corte d'appello, nell'esaminare le doglianze formulate con il gravame, ha intanto ribadito la piena utilizzabilità dell'accertamento del tasso alcolemico e la correttezza del giudizio inerente alla sollevata eccezione difensiva (inutilizzabilità dell'accertamento alcolennico, siccome non preceduto dall'avviso ai sensi dell'art. 114, disp. att. cod. proc. pen.), in quanto 2 1g/e coerente con l'orientamento consolidato della Corte di legittimità, la cui interpretazione è stata
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi