Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/10/2020, n. 22730
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o la seguente SENTENZA sul ricorso n. 12815/2014 promosso da M C (in proprio e in qualità di erede di E R), G R e P R (in qualità di eredi di E R), R C, L C e F C (tutti e tre in qualità di eredi di A M R, già erede di E R), elettivamente domiciliati in Roma, via Marocco 18, presso lo studio "Trivoli & Associati", rappresentati e difesi dall'avv. G C in virtù di procura speciale a margine del ricorso;- ricorrenti -contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresentata e difende ope legis;- con troricorrente - avverso la sentenza n. 2143/2013 della Commissione tributaria centrale, Sezione di Napoli, depositata il 17/04/2013;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/2020 dal Consigliere E R;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale A C, che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l'avv. GIUSEPPE CACCIATO per i ricorrenti e l'avv. GIAMMARIO ROCCHITTA, per la controricorrente;letti gli atti del procedimento in epigrafe. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 2143/2013 della Commissione tributaria centrale, Sezione di Napoli, depositata il 17/04/2013, è stato confermato il rigetto del ricorso in origine proposto dai coniugi E R e M C, contro l'avviso di accertamento valore scad. n. 98170, emesso nei loro confronti ed anche nei confronti di M P e M G, quali obbligati in solido, per la maggiore imposta di registro e INVIM, in relazione all'atto di divisione del 28/03/1983, avente ad oggetto di un fondo sito in Eboli, di cui i coniugi E R e M C erano comproprietari per la quota di 4/10. In particolare, la Commissione ha rilevato che dalla relazione di stima, redatta dall'UTE di Salerno in data 22/02/1985 emergeva l'esistenza di una costruzione, composta di un piano seminterrato e due piani fuori terra, in fase di completamento, insistente sul terreno oggetto della divisione, che doveva essere inclusa nell'accertamento del valore del bene diviso, quale proprietà acquisita per accessione, non essendo certo che i lavori fossero iniziati dopo la divisione, trattandosi di costruzione abusiva, in relazione alla quale non poteva avere valenza probatoria l'attestazione del sindaco di Eboli, rilasciata il 7 giugno 1985. Avverso tale sentenza, M C e gli altri ricorrenti, divenuti parti in causa iure successionis, hanno proposto ricorso per cassazione, in via preliminare per ottenere l'estensione del giudicato esterno, relativo al contenzioso che aveva interessato gli altri condividenti in relazione allo stesso avviso di accertamento, e poi prospettando una censura alla sentenza impugnata. L'Agenzia delle entrate si è difesa con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Occorre premettere che, nel sistema del contenzioso tributario disciplinato dal d.P.R. n. 636 del 1972, antecedente all'attuale d.lgs. n. 546 del 1992, erano previsti tre gradi di giudizio, oltre al ricorso straordinario per cassazione. In particolare, il d.P.R. n. 636 del 1972 prevedeva un giudizio davanti alla Commissione tributaria di primo grado, la cui decisione era ricorribile alla Commissione di 2 f secondo grado. Avverso la pronuncia di quest'ultima era poi consentito il ricorso alla Corte d'appello o, in alternativa, alla Commissione tributaria centrale. Con l'insediamento delle nuove Commissioni tributarie provinciali e regionali, avvenuto in data 01/04/1996, sulla base dei d.lgs. n. 545 e n. 546 del 1992, le controversie già pendenti, a tale data, in primo e secondo grado sono state attribuite alle istituite Commissioni tributarie provinciali e regionali, con applicazione - ferme restando alcune regole particolari, previste nelle norme transitorie - del d.lgs. n. 546 del 1992. Per le cause, invece, ancora pendenti, sempre alla data del 01/04/1996, davanti alla Commissione tributaria centrale (nonché quelle per le quali a tale data non era ancora spirato il termine per l'impugnativa dinanzi allo stesso giudice), l'articolo 75 del d.lgs. n. 546 del 1992 ha previsto che continuasse a valere la disciplina procedurale prevista dal d.P.R. n. 636 del 1972. Da ciò consegue che il ricorso per Cassazione avverso le decisioni della Commissione tributaria centrale, rese nel regime del processo tributario disciplinato dal d.P.R. n. 636 del 1972, è proponibile ai sensi dell'art. 111 Cost. (cfr. Cass., Sez. 5, n. 15920 del 20/07/2011). La presente controversia è riconducibile proprio a quest'ultima ipotesi, trattandosi di procedimento che alla data del 01/04/1996 era già pendente davanti alla Commissione tributaria centrale.
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