Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/05/2005, n. 9101
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In materia di rapporti di lavoro instaurati con lo Stato o con altre pubbliche amministrazioni, l'art. 45, comma diciassettesimo, del D.Lgs. n. 80 del 1998 (oggi art. 69, comma settimo, del D.Lgs. n. 165 del 2001), che ha trasferito al giudice ordinario le controversie in materia di pubblico impiego privatizzato e ha dettato la relativa disciplina transitoria, utilizzando a tal fine la locuzione generica e atecnica di "questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998" ovvero "anteriore a tale data", non collega rigidamente il discrimine temporale del trasferimento delle controversie alla giurisdizione ordinaria ad elementi come la data del compimento, da parte dell'amministrazione, dell'atto di gestione del rapporto che abbia determinato l'insorgere della questione litigiosa, oppure l'arco temporale di riferimento degli effetti di tale atto, o, infine, il momento di insorgenza della contestazione, e deve essere invece interpretato nel senso che deve aversi riguardo al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze - così come posti a base della pretesa avanzata - in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia. Nè, ai fini della declaratoria della giurisdizione, rileva l'avvenuto superamento della data del 15 settembre 2000, in quanto tale termine non costituisce un limite alla persistenza della giurisdizione amministrativa, ma un termine di decadenza sostanziale per la proponibilità della domanda giudiziale, con conseguente attinenza ai limiti interni della giurisdizione di ogni questione sul punto, quale quella concernente la operatività della "translatio iudicii" e la conseguente eventualità che la riassunzione, dopo la suddetta data del 15 settembre 2000, davanti al giudice amministrativo della causa già introdotta davanti a quello ordinario prima della medesima data impedisca il verificarsi della decadenza. (Nella specie, la Corte Cass. ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo in riferimento ad un provvedimento di attribuzione delle note di qualifica emanato dal Provveditore agli studi nei confronti di un dipendente del Ministero della pubblica istruzione il 25 maggio 1998 ed immediatamente efficace, ritenendo non rilevante a tal fine il successivo esperimento del ricorso gerarchico del dipendente, relativo ad una fase successiva, contenziosa e, quindi, esterna all'ambito di formazione del provvedimento stesso sul piano sostanziale).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Presidente aggiunto -
Dott. I G - Presidente di sezione -
Dott. D V - Presidente di sezione -
Dott. L E - Consigliere -
Dott. V M - Consigliere -
Dott. V U - Consigliere -
Dott. V G - Consigliere -
Dott. C M - Consigliere -
Dott. F R - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S A, domiciliato in ROMA, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato A A, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 392/01 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 21/11/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 03/03/05 dal Consigliere Dott. R F;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. I D che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, giurisdizione dell'ago.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2419/2000 il Tribunale del lavoro di Messina declinava la propria giurisdizione in ordine alla domanda proposta da A S tendente ad ottenere l'annullamento della qualifica di "valente" per l'anno 1996/07 attribuitagli dal Provveditore agli Studi con atto del 28.5.1998.
Il Sanfilippo impugnava tale sentenza assumendo che il provvedimento relativo all'attribuzione delle sue note di qualifica era diventato definitivo solo con il provvedimento emesso dal Ministro della Pubblica Istruzione: adottato il 9.4.1999, in esito al ricorso gerarchico, sicché la demarcazione;
temporale della giurisdizione - invocata dal primo Giudice a sostegno odia sua decisione, doveva avvenire con riferimento a quest'ultimo provvedimento. Costituitosi in giudizio, il Ministero convenuto invocava il rigetto dell'impugnazione e la Corte di appello di Messina, con sentenza del 21.11.2001 confermava la decisione di prime cure, osservando che l'art. 45 c. 17 del d.lgs. n. 80/1998 opera il discrimine temporale fra giurisdizione amministrativa e ordinaria con riferimento non ad un atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia, bensì al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste a base della pretesa avanzata. Avverso detta sentenza il Sanfilippo ha proposto ricorso per Cassazione articolato in tre motivi.
Il Ministero intimato non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo - deducendo la contraddittorietà della motivazione - osserva il ricorrente che la sentenza impugnata, dopo aver sostenuto che il discrimine temporale tra giurisdizione amministrativa ed ordinaria si pone con riferimento al dato storico dei fatti materiali e delle circostanze poste a base: della pretesa avanzata (sicché se la lesione del diritto è prodotta da un atto occorre fare riferimento all'epoca della sua emanazione), ha concluso affermando che la sentenza di primo grado andava confermata poiché la pretesa dell'appellante traeva origine dal provvedimento comunicatogli il 28.9.1998.
Col secondo motivo - deducendo la violazione dell'art. 69, c. 7 e 72, ci del d.lgs.30.3.2001, n. 165, in quanto ius superveniens che ha abrogato l'art. 45, c. 17 del d.lgs. n. 80 del 1998 - rileva il ricorrente che nel caso in esame, trattandosi di un provvedimento attributivo di qualifica, avverso il quale è ammesso il ricorso gerarchico, deve aversi riguardo alla data di decisione di tale ricorso ai fini della demarcazione tra le due giurisdizioni: essendo il provvedimento definitivo del Ministero intervenuto il 9.4.1999, quindi in epoca posteriore al 30.6.1998, previsto dal citato art. 69 la giurisdizione non può