Cass. civ., sez. II, sentenza 23/06/2021, n. 17971
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ato la seguente SENTENZA sul ricorso 20840-2018 proposto da: NITTOLO ERCOLE, in proprio e già quale liquidatore della cessata N.T. s.r.1., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VIRGILIO ORSINI 19, presso lo studio dell'avvocato G S - LGAL RESEARCH, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente all'avvocato G 2 G, giusta procura a margine del ricorso;2453 - ricorrente -contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;- controricorrente - nonchè contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI NAPOLI-;- intimato - avverso la sentenza n. 5004/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/01/2018;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/11/2020 dal Consigliere A C;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C M, che ha chiesto il rigetto del ricorso;udito l'Avvocato G G, difensore del ricorrente, che ha chiesto di riportarsi agli atti;udito l'avvocato F S, difensore del resistente, che ha chiesto di riportarsi agli atti;CY2 FATTI DI CAUSA 1. Il sig. E N, in proprio e quale liquidatore della cessata N.T. s.r.I., ha proposto ricorso, sulla scorta di un solo motivo, per la cassazione della sentenza della corte d'appello di Napoli che, confermando la pronuncia del tribunale di Avellino, ha rigettato l'opposizione dallo stesso formulata avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 103053/A emessa il 3.4.2013 dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli. 2. Con tale ordinanza il ricorrente era stato condannato, in solido con la società da lui rappresentata, al pagamento della sanzione pecuniaria di C 97.564,00 per aver effettuato, in violazione della normativa antiriciclaggio di cui all'art. 1, co. 1, della I. n. 197/1991, trasferimenti di denaro contante per importi superiori ad C 12.500,00 senza avvalersi di intermediari autorizzati, in plurimi rapporti commerciali intrattenuti con la Phone Global s.r.l. 3. La corte d'appello - dopo avere dichiarato inammissibile l'appello proposto dal sig. N in nome dalla N.T. s.r.I., in ragione dell'intervenuta cancellazione di tale società dal registro delle imprese - ha rigettato l'appello presentato dal sig. N in proprio, argomentando, per quanto qui ancora interessa, che, alla stregua della legge n. 197/91 (applicabile nella specie ratione temporis), ai fini dell'integrazione dell'illecito, occorre avere riguardo al valore dell'intera operazione economica di spostamento di denaro, pur quando la stessa venga realizzata mediante una pluralità di trasferimenti pecuniari, ciascuno individualmente di importo inferiore al massimo consentito. 4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha presentato controricorso. 5. La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 4 novembre 2020, per la quale il ricorrente ha depositato memoria e nella quale il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 6. Con l' unico motivo di ricorso, riferito al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., il sig. N, in proprio e quale liquidatore della cessata N.T. s.r.I., deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del decreto legge n. 143 del 1991, convertito in legge con la legge n. 197/1991, in cui la corte d'appello sarebbe incorsa ritenendo l'illecito previsto da tale disposizione integrato da una pluralità di trasferimenti individualmente sotto-soglia, purché riconducibili ad una operazione economica complessivamente superiore ad C 12.500. 7. Preliminarmente va rilevata l'inammissibilità del ricorso proposto dal sig. N quale liquidatore della cessata N.T. s.r.l.. Tale società è cessata nel 2007 - come riferito a pag. 2, terzultimo rigo, del ricorso - e pertanto, come esattamente rilevato dalla corte partenopea nel dichiarare inammissibile l'appello proposto in suo nome dal sig. N, essa non è più un soggetto di diritto. Il ricorso per cassazione proposto dal sig. N in nome della N.T. s.r.l. è dunque inammissibile alla stregua del principio, enunciato da questa Corte, da ultimo, nell'ordinanza n. 1392/20, che il ricorso per cassazione proposto dall'ex rappresentante di società estinta è inammissibile, perché per la sua proposizione occorre la procura speciale, sicché non può valere l'ultrattività di procure in precedenza rilasciate e nemmeno può esserne rilasciata una nuova, stante la necessità che il relativo conferimento provenga da un soggetto esistente e capace di stare in giudizio.
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