Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/02/2019, n. 5200

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L'avvocato che si appropri dell'importo dell'assegno emesso a favore del proprio assistito dalla controparte soccombente in un giudizio civile, omettendo di informare il cliente dell'esito del processo che lo aveva visto vittorioso e di restituirgli le somme di sua pertinenza, pone in essere una condotta connotata dalla continuità della violazione deontologica, destinata a protrarsi fino alla messa a disposizione del cliente delle somme di sua spettanza, sicché, ove tale comportamento persista fino alla decisione del Consiglio dell'ordine, non decorre la prescrizione di cui all'art. 51 del r.d.l. n. 1578 del 1933.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/02/2019, n. 5200
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5200
Data del deposito : 21 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

N° 5200-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI composta da: Primo Presidente f.f. S S' R.G. 24728/2018 Cron. 51200 Presidente di sezione Antonio MANNA Rosa Maria DI VIRGILIO Consigliere Rep. A G Consigliere Ud. 12/2/2019 A S Consigliere U B Consigliere F D S Consigliere L A S Consigliere disciplinare avvocati A G Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al N.R.G. 24728-2018 proposto da: CRESCENZO A, rappresentato e difeso dall'Avvocato Saverio Campana, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Domeni- co Femia in Roma, via Vittorio Montiglio, n. 67;

- ricorrente -

contro

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI;
PROCURA- TORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI;
PRO- CURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI;
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

- intimati -

Un 85 avverso la sentenza del Consiglio nazionale forense n. 64/2018, de- positata il 16 giugno 2018. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 febbraio 2019 dal Consigliere A G;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato A Z, per delega dell'Avvocato Saverio Campana.

FATTI DI CAUSA

1. Il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Napoli, con decisione in data 5 marzo 2013, ha inflitto all'avvocato A C la sanzione disciplinare della sospensione per mesi quattro dall'esercizio dell'attività professionale, perché, in violazione delle norme del codice deontologico, si era appropriato apponendo o facendo apporre, - sull'assegno emesso dalla Fondiaria Assicurazioni, la firma apocrifa del proprio assistito Rosario D · della somma di euro 3.200, e comunque perché non aveva informato il cliente circa la definizione del giudizio. 2.-Il procedimento disciplinare era stato avviato a seguito di un esposto presentato il 7 settembre 2010 dal D, il quale aveva ri- ferito: - di avere conferito mandato nell'anno 2001 all'avvocato Cre- scenzo affinché intraprendesse un'azione legale nei confronti del responsabile di un sinistro stradale in cui era stata danneg- giata la propria autovettura;
che la richiesta avrebbe dovuto essere finalizzata al risarcimen- to dei danni subiti anche nei confronti della Fondiaria Assicura- zioni, che copriva la responsabilità civile dell'autovettura an dell'investitore;
- 2 - di avere richiesto notizie del procedimento civile intrapreso dall'avvocato C, il quale aveva sempre riferito che il giudizio era in corso per le note lungaggini processuali, e di es- sersi perciò rivolto, insospettito per tale comportamento, all'avvocato Letizia Malizia perché effettuasse le opportune veri- fiche;
che quest'ultima aveva effettuato accertamenti ed era venuta a conoscenza che il giudizio era stato definito dal Giudice di pace di Napoli, il quale, con sentenza in data 17 marzo 2003, aveva condannato i convenuti al risarcimento del danno ed al paga- mento delle spese di giudizio in favore del difensore antistata- rio. - Con sentenza depositata in segreteria il 16 giugno 2018, il 3. Consiglio nazionale forense ha respinto il ricorso dell'incolpato. -Il giudice disciplinare ha innanzitutto disatteso l'eccezione di 3.1. prescrizione, rilevando che la condotta addebitata non ha carattere istantaneo, ma si protrae nel tempo fino alla restituzione delle somme che l'avvocato avrebbe dovuto mettere immediatamente a disposizio- ne del cliente. Il Consiglio nazionale forense ha ribadito la fondatezza dell'addebito rilevando: - che dalla dichiarazione della Banca Intesa S. Paolo in data 25 gennaio 2011 emerge che l'assegno in questione, dell'importo di euro 3.200, era stato "negoziato in circolarità" in data 21 ot- tobre 2005 ed accreditato per l'intero sul conto corrente inte- stato all'avvocato C;
che tale circostanza documentale, non smentita dalla prova te- stimoniale assunta il 21 settembre 2017, consente di ritenere Un fondata la prospettazione dell'esponente di non essere stato a conoscenza dell'avvenuto incasso della somma;
- 3- che lo stesso versamento dell'intero ammontare dell'assegno dimostra che all'epoca della negoziazione del titolo non vi sia stata alcuna ripartizione di somme tra avvocato e parte assisti- ta, giacché, altrimenti, avrebbe potuto essere accreditata la mi- nor somma di euro 2.451,31 (euro 3.200 meno euro 746,69) o l'avvocato C avrebbe potuto dimostrare l'uscita dal conto corrente dell'importo da riversare al cliente. Il CNF ha ritenuto di assoluta non verosimiglianza, oltre che non dimostrata ed anzi contraddetta dai vari elementi acquisiti, la tesi di- fensiva dell'incolpato, secondo cui egli sarebbe stato vittima di un tentativo di estorsione da parte del D, il quale, prima della que- rela e dell'esposto al Consiglio dell'ordine territoriale, gli avrebbe con- testato una presunta appropriazione indebita richiedendo una somma assolutamente sproporzionata ed ingiustificata, pari ad oltre il triplo della sorte capitale, pur già riscossa, minacciando altrimenti la de- nuncia dei fatti all'Autorità giudiziaria. Secondo il CNF, anche considerazioni di ordine logico inducono a ritenere credibile e veritiera la versione dell'esponente: innanzitutto il fatto che il D "dovrebbe avere atteso, consapevolmente, ben cinque anni dalla negoziazione del titolo (21 ottobre 2005) per recla- mare le somme di propria spettanza a seguito di un sinistro che era occorso nel 2001, e

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