Cass. pen., SS.UU., sentenza 11/10/2021, n. 36958

CASS
Sentenza
11 ottobre 2021
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CASS
Sentenza
11 ottobre 2021

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Massime2

La condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi. (Vedi: Sez. U, n. 16 del 1994, Rv. 199386-01, e Sez. U, n. 30 del 1995, Rv. 202904-01).

In tema di associazioni di tipo mafioso, l'affiliazione rituale può costituire grave indizio della condotta partecipativa, ove la stessa risulti, sulla base di consolidate e comprovate massime d'esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione. (In motivazione, relativa a fattispecie inerente a misura cautelare personale, la Corte ha incluso, tra gli indici valutabili dal giudice, la qualità dell'adesione ed il tipo di percorso che l'ha preceduta, la dimostrata affidabilità criminale dell'affiliando, la serietà del contesto ambientale in cui la decisione è maturata, il rispetto delle forme rituali, con riferimento, tra l'altro, ai poteri di chi propone l'affiliando, di chi lo presenta e di chi officia il rito, la tipologia del reciproco impegno preso e la misura della disponibilità pretesa od offerta).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 11/10/2021, n. 36958
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36958
Data del deposito : 11 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

36958-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Sent. n. sez. 7 Margherita Cassano - Presidente - CC 27/05/2021 Grazia Lapalorcia R.G.N. 34566/2020 Adriano Iasillo Maria Vessichelli Stefano Mogini LE Di Salvo ND Pellegrino -Relatore - Luca Pistorelli Alessandro M. Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti, con unico atto, da FF OM, nato a [...] il [...] FF RA, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 13/08/2020 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal componente ND Pellegrino;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale GI Salvi, che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi i difensori, avv. Luca Cianferoni e avv. Pier Paolo LE, che hanno concluso insistendo nell'annullamento dell'ordinanza impugnata e riportandosi ai motivi di ricorso proposti. س RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 13/08/2020, il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame, respingeva le istanze ex art. 309 cod. proc. pen. presentate nell'interesse di OM FF e di RA FF avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere ritenendo i predetti gravemente indiziati del reato di cui all'art. 416-bis, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, cod. pen. (capo 1 dell'incolpazione).

1.1. Il Tribunale evidenziava che le indagini svolte avevano permesso di ricostruire l'organigramma di un'articolazione di 'ndrangheta operante a Sant'Eufemia d'Aspromonte, funzionalmente dipendente dal "locale" di 'ndrangheta di Sinopoli e, dunque, dalla famiglia degli AR. Ad avviso dei giudici, l'attività di intercettazione aveva consentito di apprendere le dinamiche interne alla cosca, nonché le direttrici delle attività illecite dalla stessa perseguite. All'interno di tale contesto, emergeva l'assoluta dipendenza funzionale della articolazione di 'ndrangheta operante a Sant'Eufemia d'Aspromonte dal "locale" di Sinopoli. L'ordinanza osservava che la presenza dell'associazione mafiosa capeggiata dagli AR nel territorio di Sinopoli e nelle aree limitrofe è stata accertata da plurime sentenze di condanna irrevocabili (procedimenti c.d. "Prima", "Smirne" e "Paiechi"). Gli esiti dei successivi procedimenti "Arca" e "Cent'anni di storia" hanno evidenziato che gli AR avevano continuato ad operare con metodologia mafiosa in occasione degli importanti lavori di ammodernamento nei tratti di "competenza" dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria e del bacino portuale di Gioia Tauro, avvalendosi anche di nuove e strategiche alleanze con storiche consorterie come quella dei Piromalli di Gioia Tauro (procedimento "Provvidenza"). Le ordinanze di custodia cautelare emesse nell'ambito del procedimento "Iris" hanno delineato l'attuale organigramma della cosca AR, operativa nell'area compresa tra i Comuni di Oppido Mamertina, Sinopoli, Delianuova e Cosoleto, e di individuare i luoghi ove gli affiliati si incontravano per parlare di dinamiche mafiose e deliberare atti delittuosi. Ad avviso del Tribunale, il sodalizio, forte della capacità di intimidazione derivante dalla caratura criminale dei suoi associati, si è dimostrato capace di rinnovarsi continuamente, pur mantenendo intatto il potere mafioso, e di avviare alleanze con le più importanti articolazioni di 'ndrangheta della zona tirrenica, ionica e reggina. شن 2 In tale contesto si inseriscono le acquisizioni relative al presente procedimento in cui sono venute alla luce le vicende afferenti all'articolazione della cosca AR operante in Sant'Eufemia e diretta da OM LA. L'antefatto da cui origina la presente vicenda è costituito dall'avvenuta affiliazione di alcuni giovani alla consorteria, decretata da CO DÀ (alias, u diavulu), all'insaputa dei vertici. Da qui l'insorgere di forti malumori, soprattutto all'interno della fazione capeggiata da OM LA, il quale non tollerava, da un lato, l'irregolarità delle affiliazioni effettuate dall'opposta frangia capeggiata dall'DÀ e, dall'altro, il fatto che queste fossero state sostanzialmente validate dal boss ND NO e da RA IZ. A fronte delle sollecitazioni del gruppo diretto da OM LA a non riconoscere le affiliazioni irrituali, veniva adottata una soluzione compromissoria che prevedeva, da una parte, la regolarizzazione dei riti già eseguiti ma, al contempo, il divieto di effettuarne altri, con conseguente fissazione di una sorta di "periodo di sospensione". Questa decisione determinava la reazione di OM LA che, sostenuto dai suoi più fidati sodali, non solo officiava nuovi "battesimi" (detti anche, "battezzi"), ma ne programmava anche altri, pretendendo l'assenso dei membri più anziani, al fine di restituire un rapporto di equilibrio fra le due frange mafiose. Con riferimento alla vicenda che ha visto emergere le figure dei due indagati, OM e RA FF, figli di VI FF (alias, u ruggiatu), il Tribunale valorizzava il contenuto della conversazione oggetto di intercettazione ambientale svoltasi tra OM LA e GI RE in data 02 aprile 2018. Dalla stessa emergeva, ad avviso dei giudici di merito, il malcontento del RE per la mancata affiliazione del figlio LE e per l'avvenuto "battesimo" di OM e RA FF (figli di VI), nonché l'impegno di LA di interessarsi personalmente della vicenda e di individuare la persona che aveva autorizzato le affiliazioni dei FF senza confrontarsi con lui su una questione così importante. Il RE, dopo una certa esitazione, faceva il nome del cugino VI FF, da cui aveva avuto rassicurazioni al riguardo. La nomina di LE RE era però "saltata" - per come era stato riferito a GI RE perché, a detta di VI FF, - tale DI RG (detto RI, alias, 'u peones) si era dimenticato di convocare il ragazzo. A quel punto, il LA rimproverava al RE di non essersi rivolto a lui, bensì al FF e al RG, ma il RE replicava che era stato costretto a prendere tale iniziativa per la sua momentanea assenza dal territorio. Il RE, tuttavia, riferiva che, non convinto delle spiegazioni del FF e di quanto gli era stato detto da altri in merito alla mancata affiliazione del figlio (necessità di completare gli studi), aveva ipotizzato che la 3 شن causa dell'esclusione del giovane andasse in realtà ricercata nell'opposizione dei suoi fratelli US ed ON RE, che già in passato avevano posto il veto all'affiliazione del loro giovane nipote. Inoltre, sapendo che, oltre ai figli del FF, era stato affiliato anche un altro soggetto (soprannominato NA 'u pistolu, sponsorizzato da tale Pino Tredicinu), il RE polemicamente si chiedeva che cosa questi ragazzi (riferendosi espressamente ai figli del UG) avessero "in più" rispetto a suo figlio. Nonostante il LA avesse garantito al RE che in futuro non ci sarebbe stato più alcun ostacolo all'affiliazione del figlio LE, il RE continuava a manifestare le proprie perplessità, paventando la circostanza che, nei successivi tre mesi, a causa dei "battezzi" irregolari fatti dall'DÀ, non vi sarebbero state altre cerimonie. Veniva, tuttavia, subito smentito dal LA che, con disprezzo, commentava quelle irrituali affiliazioni e contrastava l'opinione del RE sull'avversione familiare (nella specie, dei fratelli) all'affiliazione di suo figlio affermando che doveva stare tranquillo, perché avrebbe proceduto lui stesso all'affiliazione. L'irritazione del RE, tuttavia, non si placava, tant'è che, esternando nuovamente i suoi sospetti sul fratello US, si diceva pronto ad organizzare un attentato ai danni di coloro che non avevano permesso il "battezzo" del figlio. Affermava che, se fosse stato presente il LA, tutto questo non sarebbe successo ed aggiungeva che pure suo nipote NI GI, anch'egli non nominato al pari di suo figlio LE, era impaziente di affiliarsi. Il RE criticava altresì il fratello ON per avere offeso i due ragazzi, dicendo loro che, fino a quando ci fosse stato lui all'interno della cosca, loro non sarebbero mai stati battezzati. Ancora una volta il LA, rassicurato dal RE sul fatto che i ragazzi non avrebbero affrontato direttamente lo zio ON per chiarire la questione, smentiva l'affermazione dell'interlocutore, giustificando la frase di ON RE con un moto espressivo di rabbia da parte di quest'ultimo. Il LA concludeva la conversazione auspicando il superamento dei contrasti all'interno della famiglia RE. ancheLa vicenda dell'affiliazione dei FF era oggetto dell'intercettazione ambientale del 04 aprile 2018 nel corso della quale OM LA, dopo aver aggiornato dell'accaduto il sodale VI AR, si mostrava interessato a capire cosa fosse realmente successo e comunicava che si sarebbe recato personalmente da DI RG per chiarire la vicenda. Ad avviso del Tribunale, dalle conversazioni captate risultava che il giorno seguente il LA chiamava il RE per metterlo al corrente della circostanza di aver incontrato il RG e del fatto che quest'ultimo si era giustificato con lui dicendo di non aver saputo nulla circa l'affiliazione di LE RE, circostanza che, se aveva convinto il LA sulla veridicità di quanto gli era stato riferito, lasciava ancora alcune perplessità nel RE. 4 شت 1.2. Sulla base di dette conversazioni e delle condotte dalle stesse emerse, il Tribunale riteneva dimostrata sia l'avvenuta affiliazione alla consorteria criminale di riferimento dei fratelli FF che l'avvenuta esclusione di LE RE. Riteneva altresì integrato nei confronti di OM e RA FF il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa sulla base dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui tale delitto si realizza attraverso l'inserimento formale della persona nell'organizzazione criminale, senza che sia necessario il compimento di specifici atti attuativi del disegno criminoso. Trattandosi, infatti, di reato di pericolo presunto, per integrare l'offesa all'ordine pubblico è sufficiente la dichiarata adesione al sodalizio con la c.d. messa a disposizione»>, che è di per

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